Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21038 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 11/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.11/09/2017),  n. 21038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19874/2012 proposto da:

B.T. ((OMISSIS)), B.I. ((OMISSIS)),

B.P. ((OMISSIS)) e F.F. ((OMISSIS)) in qualità di eredi

di B.A., nonchè B.G. ((OMISSIS)) quale già

legale rappresentante della estinta ditta F.lli B. & C.

s.n.c. di B.A. e G. (p.iva (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo

studio dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RAFFAELLA SONZOGNI;

– ricorrenti –

contro

V.C. (o C.) ((OMISSIS)), M.A.

((OMISSIS)), D.M.L. ((OMISSIS)), P.L.

((OMISSIS)), MO.NI. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

SANTARELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIA CRISTINA SCANDURRA;

T.G. ((OMISSIS), T.G.C. ((OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO CRISCI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO BENEDETTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 524/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Bergamo, con sent. n. 2009/06, accoglieva parzialmente la domanda proposta dai sign.ri L.R., V.C. (o C.), M.A., D.M.L., P.L. e Mo.Ni. contro i signori T.G. e Gi. e contro il sig. B.A. e la società F.lli Bonfanti & C. di B.A. e Germano snc.

Gli attori avevano agito per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni sofferti a causa del cedimento strutturale delle unità immobiliari loro vendute dai fratelli T. e costruite dall’impresa B., in ragione di apposito contratto d’appalto stipulato tra quest’ultima ed i venditori.

La Corte d’appello di Brescia, adita con appello principale di Achille B. e della società F.lli B. e con gli appelli incidentali degli originari attori e di T.G., riformava parzialmente la sentenza di primo grado ed escludeva la responsabilità dei fratelli T., nella loro qualità di venditori, eccetto che per la statuizione di condanna operata dal Tribunale nei confronti di T.G. e da questo non appellata; inoltre condannava B.A. all’integrale risarcimento del danno, liquidato nella somma di Euro 39.015,83. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso, sulla scorta di tre mezzi di gravame, gli eredi di B.A., F.F. e B.T., I., P. e G., quest’ultimo anche quale già legale rappresentate della estinta società F.lli B..

V.C. (o C.) (anche in qualità di erede di L.R.), M.A., D.M.L., P.L. e Mo.Ni. si sono costituiti con controricorso, come anche i fratelli T.G. e Gi.. In prossimità dell’udienza è stato depositato nella cancelleria di questa Corte un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal procuratore dei ricorrenti, avvocatessa Raffaella Sonzogni, munita di idoneo mandato in calce al ricorso, nonchè gli atti di accettazione della rinuncia, sottoscritti, per i contro ricorrenti T.G. e Gi., dagli avvocati Mario Benedetti e Francesco Crisci, muniti di idoneo mandato a margine del controricorso, e, per i contro ricorrenti V.C. (o C.) (anche in qualità di erede di L.R.), M.A., D.M.L., P.L. e Mo.Ni., dagli avvocati Maria Cristina Scandurra e Stefano Santarelli, muniti di idoneo mandato a margine del controricorso.

Il giudizio va conseguentemente dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale; poichè la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’udienza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11).

Non vi è luogo a regolazione delle spese, in ragione dell’adesione dei contro ricorrenti alla rinuncia.

PQM

 

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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