Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21038 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4541/2019 R.G. proposto da:

COMAGRICOLA GREEN EUROPE s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, B.M., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Eugenio G. M. SARAI, presso

il cui studio legale, sito in Bergamo, alla via Locatelli, n. 7, è

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2990/23/2018 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositata

il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La CTR lombarda con la sentenza impugnata accoglieva l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Comagricola Green Europe s.r.l. avverso un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP emesso dall’Agenzia delle entrate per recupero a tassazione dei costi relativi ad un’operazione commerciale intercorsa con la Egos s.r.l. nell’anno d’imposta 2010, che l’amministrazione finanziaria e la CTR ritenevano oggettivamente inesistente.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre la società contribuente con due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54, 61, 23 e 31, art. 101 c.p.c., e art. 24 Cost., è incentrato sulla nullità della sentenza impugnata per omessa comunicazione della data di trattazione del giudizio dinanzi alla CTR.

Il motivo è manifestamente infondato.

Premesso preliminarmente che la ricorrente non era costituita nel giudizio d’appello, come risulta dagli atti del giudizio di merito, va ricordato il principio affermato da Cass. n. 11103 del 2017, secondo cui “Nel processo tributario, il diritto della parte alla comunicazione dell’avviso di trattazione del giudizio di appello, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 31, è condizionato ad un atto di diligenza processuale, rappresentato dalla costituzione in giudizio, la cui omissione, corrispondendo ad una scelta legittima della stessa parte, le impedisce di dolersi della lesione del suo diritto di difesa”. Al riguardo Cass. n. 24520 del 2005 ha affermato che “In tema di contenzioso tributario, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31, nella parte in cui non prevede che la comunicazione della data fissata per la trattazione del ricorso debba essere data anche alla parte non costituita (nella specie, nel giudizio di appello): premesso infatti che non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole tra i diversi tipi di processo, sicchè i diversi ordinamenti processuali ben possono differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e delle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, anche in relazione all’epoca della disciplina ed alle tradizioni storiche di ciascun procedimento, nel processo tributario il diritto della parte all’informazione è condizionato ad un atto di diligenza processuale, rappresentato dalla costituzione in giudizio, la cui omissione, corrispondendo ad una scelta legittima della stessa parte, le impedisce di dolersi della lesione del suo diritto di difesa”.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR non aveva applicato il principio affermato da questa Corte e dai giudici unionali secondo cui, “qualora sia accertata l’emissione di fatture soggettivamente inesistenti, il giudice tributario deve accertare che il contribuente, che abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA e del costo, non conoscesse detta frode Nè avrebbe potuto conoscerla usando l’ordinaria diligenza” (ricorso, pag. 3).

Il motivo è manifestamente inammissibile alla stregua del principio secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361), nella specie relativa alla prova dell’esistenza dell’operazione commerciale oggetto di ripresa a tassazione che la CTR, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ha ritenuto essere oggettivamente (e non soggettivamente) inesistente.

Ne consegue che sull’amministrazione finanziaria gravava soltanto l’onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che l’operazione non era stata effettuata e non anche che la società contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore (cfr. Cass. n. 24426 del 2013, n. 18118 del 2016; in tema di operazioni solo soggettivamente inesistenti, cfr. Cass. n. 27566 del 2018 e n. 5873 del 2019).

Conclusivamente, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA