Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21037 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 18/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 18/10/2016), n.21037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21503-2011 proposto da:

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e

difeso dall’Avvocato PAOLA MASSAFRA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE

SANCTIS MANGELLI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO MAIORANA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/04/2011 R.G.N. 715/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato MASSAFRA PAOLA;

udito l’Avvocato MAIORANA FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Ancona ha respinto l’appello dell’INPDAP avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di F.M. ad essere inquadrata nella 6^ qualifica funzionale e, quindi, nell’area professionale B, posizione economica B2, ed aveva condannato l’istituto al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal (OMISSIS).

2 – La Corte territoriale, premesso che la F. dipendente dell’Ente Poste era stata immessa nei ruoli dell’istituto in forza della L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha evidenziato che:

a) si era nella specie verificato un passaggio diretto di personale, con conseguente diritto della dipendente al mantenimento dell’inquadramento, dell’anzianità e del livello retributivo raggiunto;

b) la sottoscrizione del contratto di lavoro non aveva dato origine ad un nuovo rapporto, avendo unicamente finalità ricognitiva dei rispettivi obblighi contrattuali, e la F. non aveva rinunciato al diritto già acquisito di mantenere il livello professionale riconosciutole dall’ente di provenienza;

c) il D.P.C.M. in forza del quale il trasferimento era avvenuto costituiva un atto amministrativo presupposto, correttamente disapplicato dal Tribunale a fronte della lamentata lesione del diritto all’esatto inquadramento;

d) la valutazione di equivalenza doveva essere effettuata prescindendo dalle mansioni di fatto svolte e considerando le declaratorie dei profili professionali previste, rispettivamente, dal D.M. 5 agosto 1982, n. 4584 per il personale postale, e dal C.C.N.L. integrativo di ente per il quadriennio 1999/2001;

e) la 5^ categoria per i dipendenti dell’Ente Poste descriveva un lavoratore che agiva con autonomia operativa e con responsabilità di guida del gruppo, elementi questi assenti nella 5^ qualifica INPDAP, comportante solo mera responsabilità personale, senza alcun margine di autonomia.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso I’INPDAP sulla base di tre motivi. Maria F. ha resistito con tempestivo controricorso, eccependo anche la inammissibilità del gravame, in quanto notificato quando già era decorso il termine perentorio previsto dall’art. 325 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Preliminarmente deve essere dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del nuovo difensore del 14 febbraio 2014.

L’art. 83 c.p.c., comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, include solo il ricorso ed il controricorso nell’elenco degli atti nei quali la procura può essere apposta a margine o in calce. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioè con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A tale regola non si fa eccezione nemmeno nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore (Cass. S.U. 6 luglio 2005 n. 14212).

Non si applica al presente giudizio l’art. 83 c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. (a), che consente il rilascio della procura anche al margine di atti diversi da quelli sopra indicati. Infatti, per espressa previsione della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, avvenuta il 4 luglio 2009. Essendo il presente giudizio iniziato in primo grado nell’anno 2005, ad esso non può applicarsi la nuova disposizione (in tal senso fra le più recenti Cass. 7.11.2014 n. 23778; Cass. 6.6.2014 n. 12831; Cass. 26.3.2010 n. 7241).

2 – L’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che ” seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna all’ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l’atto in questione sia ab origine viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario, poichè tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante.” (Cass. S.U. 30 marzo 2010 n. 7607).

2.1 – L’applicazione alla fattispecie del principio di diritto sopra indicato induce il Collegio a ritenere non tempestiva la notificazione del ricorso, avvenuta solo il 4 novembre 2011, quando già era da tempo scaduto il termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dall’8 luglio 2011, data di notificazione della sentenza.

Nel giudizio di appello, come risulta anche dalla intestazione della sentenza impugnata, F.M. aveva eletto domicilio “presso lo studio dell’Avv. Cardenà Claudia in Ancona, via della Vittoria, civico n. 2”, sicchè la notifica del ricorso doveva essere effettuata in detto luogo ai sensi del combinato disposto degli artt. 330 e 170 c.p.c..

L’INPDAP ha notificato l’impugnazione presso lo studio del procuratore “già sito in Ancona alla via della Vittoria n. 2, oggi sito in Ancona al corso G. Garibaldi n. 110” in data 6 settembre 2011 e la notifica non ha avuto esito positivo perchè, diversamente da quanto supposto dal notificante, il trasferimento dello studio era già avvenuto al momento della costituzione nel giudizio di appello, da corso Garibaldi a via della Vittoria, e non viceversa.

L’errore commesso non può essere giustificato facendo leva sul fatto che il sito internet del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona non fosse stato aggiornato e recasse ancora l’indicazione del precedente domicilio dell’Avv. Cardenà, posto che, a fronte della diversità dei dati a disposizione della parte e della chiara precisazione del domicilio contenuta nella intestazione della sentenza notificata, il ricorrente avrebbe dovuto accertare il momento in cui il trasferimento sarebbe avvenuto e, in assenza di elementi al riguardo, dare prevalenza al domicilio dichiarato nel corso del giudizio di appello o, eventualmente, richiedere la notificazione in entrambi i luoghi.

Non rileva che la ripresa del procedimento notificatorio sia avvenuta in forza del provvedimento del 7.10.2011 con il quale il Presidente ha disposto che “l’Istituto istante può provvedere al completamento della procedura di notificazione”, posto che nel provvedimento in questione si fa salvo “il successivo giudizio sulla regolarità di esso, che è di competenza del collegio”.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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