Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21037 del 11/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.11/09/2017), n. 21037
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17683/2016 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, Via Fulcieri
Paulucci dè Calboli 5, nello studio dell’avvocato EVA UTZERI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE GIULIANO;
– ricorrente –
contro
B.G.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 37/2015 della CORTE d’APPELLO di CATANIA,
depositata l’11/1/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti C.A. ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Catania ha parzialmente modificato le determinazioni assunte dal giudice della separazione riguardo al figlio minore e confermato l’obbligo per entrambi i genitori di sottoporsi ad un percorso di mediazione – sul rilievo, quanto alla prima statuizione, dell’omessa valutazione dei documenti presentati ex art. 115 c.p.c. e, quanto alla seconda, della commessa violazione di norme di diritto.
2. Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
4. Vale invero osservare, riguardo al primo rilievo – ricordato previamente che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio in cui sia possibile sindacare ex novo l’apprezzamento delle risultanze di fatto operate dal giudice di merito – che il vizio denunciato, lungi dall’integrare la denunciata violazione di legge – che, si ricorda, sussiste se il giudice abbia dichiarato “espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre” (Cass., Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892) – adombra al contrario, laddove segnatamente lamenta l’omessa valutazione dei documenti presentati, la sussistenza di un’anomalia motivazionale non più sanzionabile nei termini oggetto di lagnanza alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e sollecita in buona sostanza la revisione del sottostante giudizio di fatto.
Quanto al secondo rilievo, fermo che la denunciata violazione oblitera il principio della specificità del motivo in quanto si limita genericamente a denunciare la violazione di non meglio precisate norme di diritto, va da sè che la determinazione assunta dal decidente ha la valenza del mero suggerimento in funzione dello stemperamento, nel superiore interesse del minore, del clima di accentuata conflittualità esistente tra i coniugi, che questi sono liberi di condividere e che come tale è privo di ogni efficacia coattiva.
5. Il ricorso va dunque respinto.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Doppio contributo.
PQM
Respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017