Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21037 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2019, (ud. 11/07/2018, dep. 06/08/2019), n.21037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14591-2014 proposto da:

CONATECO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso

lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO LUCENTE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO CINQUEGRANA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6234/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/11/2013, R.G.N. 10352/2012.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata in data 27.11.2013, ha respinto il gravame interposto da CO.NA.TE.CO. S.p.A., nei confronti di M.A., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda del lavoratore, volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità, per mancanza del requisito della proporzionalità tra infrazione e sanzione, del licenziamento disciplinare allo stesso intimato dalla società datrice il 25.6.2009;

che per la cassazione della sentenza ricorre la società sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il M.;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e, segnatamente, degli artt. 1175,1375,2104,2105 e 2110 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e si lamenta che erroneamente i giudici del gravame avevano ritenuto che le attività svolte dal lavoratore, mentre era assente dal lavoro per congedo per malattia (lombosciatalgia), fossero compatibili con la suddetta patologia, senza considerare che il M. si era posto alla guida di una moto e si era intrattenuto all’interno di un negozio gestito dalla fidanzata; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perchè i giudici di merito non avrebbero rilevato che le conclusioni del C.t.u. avevano erroneamente considerato che i fatti contestati furono posti in essere dopo sette giorni dall’inizio della malattia e non dopo appena tre giorni;

che il primo motivo è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili; innanzitutto, infatti, la parte ricorrente non ha indicato analiticamente quali “norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”, e sotto quale profilo, sarebbero state violate, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate ed altresì con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); peraltro, le doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza relativamente alla dedotta violazione degli artt. 1175,1375,2104,2105 e 2110 c.c. si risolvono in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011) ed in una astratta enunciazione di massime enucleate da pronunzie di questa Corte di legittimità, senza che venga focalizzato il momento di conflitto, rispetto ad esse, dell’accertamento concreto operato dalla Corte di merito all’esito della valutazione degli elementi probatori (cfr., tra le molte, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che il secondo motivo è pure inammissibile, in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, il 27.11.2013, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata;

che, inoltre, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 4 e 5, “in caso di doppia conforme, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicchè il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili” (così testualmente – e tra le molte -, Cass., Sez. VI, n. 26097/2014); che, pertanto, in tali ipotesi, “il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) “; e tale disposizione, inserita dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, è applicabile al caso di specie, ai sensi del comma 2 cit. articolo (che stabilisce che le norme in esso contenute si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), essendo stato introdotto il gravame con atto in data 18.12.2012;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dei difensori del M., avv.ti Luca Citarella e Raffaele Pellegrino, dichiaratisi antistatari -seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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