Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21037 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4283/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ERREVI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

C.G., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine

del ricorso, dagli avv.ti Mario GARAVOGLIA, Matteo BONATTI, Giulia

SATTANINO, Claudio LUCISANO e Maria Sonia VULCANO, ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n. 91, presso lo studio

legale degli ultimi due difensori;

– controricorrente –

contro

SCHENKER ITALIANA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1350/01/2018 della Commissione tributaria

regionale del PIEMONTE, depositata il 05/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di rettifica di bollette di importazione doganale e contestuali atti di irrogazione delle sanzioni emessi nei confronti della ERREVI s.p.a. nonchè di un avviso di rettifica e contestuale atto di irrogazione delle sanzioni emessi nei confronti della SCHENKER ITALIANA s.p.a., quale spedizioniere obbligato in solido, con cui l’amministrazione finanziaria provvedeva all’applicazione del dazio antidumping in relazione ad importazioni dalla Cina di elementi di fissaggio in ferro e acciaio, effettuati negli anni 2013 e 2014, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado annullando tutti gli atti impositivi e sanzionatori ritenendo applicabile retroattivamente il Reg. UE 26 febbraio 2016, n. 278 del 2016, che aveva abrogato i dazi antidumping sugli elementi di fissaggio originari della Cina, di cui al Reg. UE n. 91 del 2009;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica con controricorso la sola Errevi s.p.a.;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del Reg. di esecuzione (UE) della Commissione Europea 26 febbraio 2016, n. 278 del 2016, art. 2, e del Reg. di esecuzione (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 11 marzo 2015, n. 476 del 2015, art. 3, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere applicabile retroattivamente il citato Reg. UE n. 278 del 2016.

Il motivo è fondato e va accolto alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di dazi doganali, l’abrogazione delle misure “antidumping” ad opera del Reg. (UE) n. 798 (rectius, n. 278) del 2016, in quanto frutto di una mera valutazione di opportunità degli organi unionali, non ha effetto retroattivo, come si desume dall’art. 2, e dai “considerando” n. 13 e 14 del Reg. cit.; essa, pertanto, non inficia gli atti, le contestazioni e le sanzioni elevate in vigenza del precedente Reg. (CE) n. 81 del 2009″ (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28668 del 07/11/2019, Rv. 655733 – 01; conf. Cass. n. 28669 del 2019).

Ha osservato questa Corte nella pronuncia citata che “dal combinato disposto dei considerando nn. 13 e 14 nonchè del cit. Reg. UE n. 278 del 2016, art. 2, emerge chiaramente come l’abrogazione dei dazi in commento, frutto di una mera valutazione di opportunità degli organi unionali (“la Commissione ritiene opportuno… abrogare i dazi antidumping istituiti…”), sia stata disposta per il futuro, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del… regolamento” e non infici, dunque, gli atti (a tale momento precedenti) di contestazione ed irrogazione di sanzione oggetto del presente giudizio: tale soluzione, fatta già propria dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 21.1.2019, n. 1542) appare viepiù confermata dalla recente sentenza della C.G.U.E. del 15.11.2018, in causa C-592/17, Skatteministeriet, i cui p.p. 63 ss. della motivazione confermano (a) la validità del Reg. n. 91 del 2009 e (b) l’abrogazione dei dazi con lo stesso istituiti solamente con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento suddetto, abrogazione frutto di una valutazione di mera opportunità da parte della Commissione (cfr., in specie, il p. 70), stante (c) l’insussistenza di un obbligo particolare di loro eliminazione assunto nel contesto dell’OMC, cui dover dare esecuzione (cfr. il p. 71)” (Cass. sentenza citata, par. 4.4.).

Tale orientamento ha trovato successiva conferma nell’ordinanza di questa Corte n. 29649 del 2019, in cui si è precisato che:

“- stando all’interpretazione letterale, il regolamento non ha previsto un regime transitorio, prevedendo a termini del Reg. cit., art. 3, l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (pertanto dal 28 febbraio 2016);

– secondo l’interpretazione sistematica, ai dazi antidumping non può essere riconosciuta natura sanzionatoria, trattandosi di misure che hanno lo scopo di evitare turbative della concorrenza derivanti dall’immissione nel mercato Europeo di merci ad un prezzo ritenuto eccessivamente basso rispetto a quello praticato nelle normali transazioni all’interno di tale mercato, con esclusione del principio di retroattività della disposizione successiva più favorevole, previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, commi 2 e 3, (Cass., Sez. V, 4 novembre 2009, n. 23381);” (conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29649 del 14/11/2019, Rv. 655746 01);

“- il riferimento contenuto nel Reg. cit., art. 2, secondo cui non è consentito il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, è una conferma del suddetto principio, inibendo ai contribuenti che abbiano assolto i dazi nel vigore della precedente disciplina, di non usufruire della disciplina sopravvenuta al fine di ottenere la ripetizione di quanto legittimamente assolto in costanza della precedente disciplina dei diritti di confine;

– l’eventuale estensione di tale principio anche ai dazi accertati e non riscossi (come anche ai dazi non accertati e non riscossi alla data del 28.02.2016) non è consentita, in quanto:

a) discriminerebbe i contribuenti che hanno assolto l’obbligazione daziaria nel vigore della disciplina previgente (e che non possono usufruire della disciplina sopravvenuta in quanto non possono riscuotere quanto legittimamente pagato) rispetto ai contribuenti che, nel vigore della suddetta disciplina, non vi abbiano dato attuazione e che ingiustificatamente vedrebbero applicata retroattivamente nei loro confronti la disciplina abrogatrice;

b) giungerebbe ad applicare retroattivamente la disciplina abrogatrice, in contrasto con il disposto del Reg. cit., art. 3, proprio a favore dei contribuenti che hanno violato la disciplina previgente”.

Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per nuovo esame anche delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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