Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21036 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.11/09/2017),  n. 21036

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17225/2016 proposto da:

C.F.D., elettivamente domiciliata in ROMA,

Piazza Cavour presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO PISANU;

– ricorrente –

contro

FRANCA PARTECIPAZIONI S.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA, Via

Sabrata 30, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MACCALLINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ACHILLE MARCHIONNI CANGIOTTI

CATERVO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Sabrata 30, presso

lo studio dell’avvocato ENRICO MACCALLINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIETRO PICOZZI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1052/2016 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 13/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti C.F.D. insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione alla lite dalla medesima incardinata avanti al Tribunale di Ancona avente ad oggetto la liquidazione della quota di partecipazione da essa detenuta nella s.a.s. Franca Finanziaria di Catervo Cangiotti e C., di seguito divenuta Franca Partecipazioni s.r.l., dalla quale era receduta con comunicazione del 19.5.2004.

Nell’occasione il giudice adito, accogliendo l’eccezione della controparte – che aveva opposto la competenza in materia del collegio arbitrale previsto dall’art. 21 dello statuto sociale della Franca Partecipazioni s.r.l. ed aveva perciò concluso per la improponibiltà della domanda – ha declinato la propria cognizione ed affermato “l’appartenenza della presente controversia alla cognizione del giudizio arbitrale” sul presupposto che le ragioni della lite erano chiaramente riconducibili al rapporto societario tra l’attrice ed il convenuto C.C. nella Franca Finanziaria s.a.s., trasformatasi in Franca Partecipazioni s.r.l. e dal medesimo rapporto erano perciò scaturite.

Il mezzo ora proposto si vale di un solo motivo di impugnazione.

Hanno svolto attività difensiva entrambe le controparti.

Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell’art. 380-ter c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

3. Con l’unico mezzo proposto la C. deduce l’erroneità dell’impugnato pronunciamento in ragione della dirimente considerazione che il Tribunale adito avrebbe ritenuto applicabile nella specie la citata clausola compromissoria inserita all’art. 21 dello statuto sociale della Franca Partecipazioni s.r.l., sebbene questa non fosse opponibile alla deducente essendo essa estranea alla compagine sociale di detta società in quanto, pur se la Franca Partecipazioni s.r.l. era frutto della trasformazione della Franca Finanziaria s.a.s., da quest’ultima società la deducente era receduta con comunicazione del 19.5.2004, prima che avesse luogo la trasformazione avvenuta il 5.8.2011.

4. Va invero premesso che secondo lo stabile insegnamento di questa Corte, da ultimo ribadito da Cass., Sez. 1, 8/03/2013, n. 5836, “il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo “status socii” nonchè il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota”.

Come è noto infatti, trattandosi di una dichiarazione recettizia, a cui si rende applicabile l’art. 1334 c.c., la dichiarazione di recesso del socio produce i suoi effetti nel momento in cui la volontà del socio di sciogliersi dal vincolo societario viene portata a conoscenza della società (Cass., Sez. 1, 24/09/2009, n. 20544), di modo che a seguito di essa, il rapporto sociale si scioglie limitatamente alla posizione del recedente, che perde la qualifica di socio, cessa di essere obbligato in relazione alle future obbligazioni che dovessero gravare sulla società (art. 2290 c.c.) e diviene titolare nei confronti di questa di un diritto di credito alla liquidazione della quota (Cass., Sez. 1, 23/10/2001, n. 22574).

La circostanza, dunque, che per effetto della comunicazione di recesso il rapporto sociale tra il socio e la società si sciolga hinc et inde e che si caduca perciò a far tempo dalla sua conoscenza da parte della società ogni vincolo nascente dal rapporto pregresso, con eccezione dei soli rapporti obbligatori sorti fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento, rende inopponibili al recedente tutte le successive vicende che dovessero interessare la società, sicchè sono conseguentemente irrilevanti nei suoi confronti, tra l’altro, i mutamenti che abbiano ad oggetto il suo assetto organizzativo e, segnatamente, il fatto che la società originariamente di persone si trasformi, come qui è avvenuto, in una società di capitali.

Rispetto a ciò il socio receduto è un terzo estraneo o, più esattamente, un creditore della società risultante dalla trasformazione, a cui vengono infatti trasferiti in forza della mera mutazione formale che ha luogo all’esito del relativo procedimento, senza soluzione di continuità, i crediti ed i debiti che la società aveva contratto in precedenza.

Egli non è perciò più parte del rapporto societario che continua nella diversa forma organizzativa scaturita dalla trasformazione e non gli sono per questo opponibili le clausole statutarie – e dunque anche la clausola compromissoria – che governano il funzionamento della società nella mutata veste formale.

5. Se a questo assunto – che importa che competente a conoscere della lite in questione sia quindi il giudice ordinario e non il collegio arbitrale previsto dallo statuto della società trasformata – non è perciò opponibile l’argomento secondo cui la controversia, afferendo al rapporto sociale, ricade nell’ambito della competenza arbitrale, così come delineata dall’art. 21 del citato statuto sulla base della quale il Tribunale ha declinato la propria cognizione – tanto più se non sia neppure dimostrata l’approvazione per iscritto della relativa clausola a mente dell’art. 808 c.p.c. – neppure esso si offre a smentite sotto i diversi profili – tempestivamente azionati – della continuata iscrizione del nominativo della C. nel libro soci della Franca Partecipazioni s.r.l. e della percezione da parte da sua nell’anno 2005, successivamente alla comunicazione di recesso, dei dividendi sociali.

L’inconferenza invero del primo argomento è conseguenza diretta della constatazione che, come si è sopra sottolineato, il recesso scioglie immediatamente, senza necessità di attività ulteriori, il rapporto sociale limitatamente al socio che lo comunichi e che da quel momento diviene semplicemente un creditore della società, sicchè se il suo nominativo risulti a libro soci è solo perchè la società ha ignorato gli effetti del recesso. Il secondo argomento non prova viceversa nulla, poichè nella specie i dividendi sono stati percepiti nell’anno 2005 quando ancora la trasformazione era di là da venire, non è provato che non si riferiscano all’esercizio precedente, allorchè la C. era ancora socia, e non è allegato che siano stati percepiti negli anni successivi alla comunicazione di recesso, onde la circostanza, in difetto di ogni altra indicazione, non è rappresentativa di quella comune volontà dei soci di proseguire nel rapporto sociale in grado di neutralizzare gli effetti del recesso.

6. Il ricorso va dunque accolto con l’effetto che andrà dichiarata la competenza del Tribunale di Ancona e che la causa andrà perciò riassunta avanti al giudice competente entro prefissando termine.

PQM

 

Accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Ancona e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rimette al giudice designato la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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