Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21036 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2019, (ud. 11/07/2018, dep. 06/08/2019), n.21036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11835-2014 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI

38, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE ALBERICI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO DI GIOVANNI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ACF FIORENTINA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1148/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/11/2013, R.G.N. 52/2012.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata in data 8.11.2013, la Corte di Appello di Firenze ha respinto il gravame interposto da T.S., nei confronti della ACF Fiorentina S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna della società al versamento della somma di Euro 70.391,20 a titolo di retribuzione pretesamente omessa, previa accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro asseritamente instaurato con la predetta società;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il T. articolando tre motivi contenenti più censure;

che la ACF Fiorentina S.p.A. è rimasta intimata;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che con il ricorso si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c., nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e si lamenta che erroneamente la Corte di merito, conformemente a quanto rilevato dal Tribunale, avrebbe ritenuto che il nuovo difensore, subentrato nel corso del giudizio, avrebbe introdotto una mutatio libelli e non semplicemente una emendatio libelli, in quanto, mentre nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio la domanda era diretta al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, asseritamente instauratosi tra le parti, nella comparsa contenente l’indicazione del nuovo difensore, veniva richiesto che fosse dichiarata la nullità della somministrazione di manodopera prestata dal T. in favore della ACF Fiorentina S.p.A. mediante la società Eventi; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20,21,27 e 29, in relazione anche alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente fosse il “caporale” degli stewards che hanno lavorato presso lo stadio di Firenze dal 2006 al 2008, senza svolgere una adeguata istruttoria e senza considerare le allegazioni di fatto e di diritto svolte dallo stesso ed affermando arbitrariamente che “l’ADS Eventi Firenze svolgeva soltanto il compito di contrattare gli stewards per convocarli all’ora fissata e poi retribuirli su base oraria”, senza considerare che nessun contratto di appalto è stato depositato in atti e, soprattutto, senza considerare che il rapporto instaurato con la ACF Fiorentina S.p.A. presentava i connotati tipici della subordinazione; 3) la violazione o falsa applicazione degli artt. 113,115,116 e 132 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e si lamenta che la Corte di merito avrebbe “dato per pacifici fatti assolutamente non ritenuti tali dalle parti e comunque non dimostrati, evitando di svolgere ogni attività istruttoria”;

che il primo motivo non è fondato relativamente alla censura che investe l’asserita violazione dell’art. 420 codice di rito, poichè, nel caso in esame, come correttamente reputato dai giudici di merito, si versa in una ipotesi di mutatio libelli, e non di semplice emendatio libelli, poichè nella comparsa redatta dal difensore intervenuto nel corso del giudizio si richiede di fondare la decisione su un fatto storico diverso (la asserita nullità della somministrazione di manodopera prestata dal T. in favore della ACF Fiorentina S.p.A. mediante la società Eventi) da quello dedotto dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio (in cui si richiedeva la condanna della società ACF Fiorentina S.p.A. al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive, previa riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato instauratosi tra le parti), in quanto lo stesso non è stato ritualmente acquisito in giudizio e la domanda ha ad oggetto l’attribuzione di un bene diverso da quello inizialmente richiesto (cfr., tra le molte, Cass. n. 2209/2016);

che, relativamente al dedotto “vizio di motivazione”, il motivo è inammissibile, in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, in data 8.11.2013, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata;

che le predette considerazioni circa il dedotto “vizio di motivazione” valgono altresì in relazione al secondo ed al terzo mezzo di impugnazione, nella parte in cui deducono la predetta censura;

che il secondo motivo non è fondato, nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 2094 c.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, 20, 21, 27 e 29 in quanto la Corte di Appello ha adeguatamente motivato in ordine all’impossibilità di ravvisare, nella fattispecie, un rapporto di lavoro subordinato, facendo proprio “l’ampio ragionamento logico ricostruttivo” del primo giudice, il quale è motivatamente pervenuto all’esclusione dell’asserita subordinazione ed al riconoscimento di un vero e proprio appalto di servizi, in cui il T. fungeva da appaltatore, per il tramite della società Eventi, svolgendo attività di organizzatore di stewards nelle competizioni calcistiche stabilite dalla ACF Fiorentina S.p.A.; condivisibilmente, i giudici di merito, all’esito delle emersioni probatorie, hanno escluso che quest’ultima società avesse provveduto a gestire direttamente il servizio per il tramite del proprio delegato alla sicurezza, bensì attraverso il detto rapporto di appalto, relativamente al quale sussisteva copiosa documentazione circa i pagamenti effettuati, nonchè le lettere indirizzate da T., per conto di Eventi, con cui veniva offerta all’ACF il servizio di stewarding; inoltre, al riguardo, la Corte territoriale sottolinea altresì che, nel corso del libero interrogatorio, il T. aveva riconosciuto di essere stato largamente protagonista del reclutamento, della gestione degli stewards e del loro rapporto con Eventi, anche sotto il profilo retributivo e della correlata fatturazione, concordando, sia con l’ACF, sia con il consulente di Eventi, le diverse modalità, sempre alternandosi con tale V., legale rappresentante di Eventi. Pertanto, nella fattispecie, manca il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, date, appunto, le ricostruite e condivisibili concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, dalle quali, inequivocabilmente, si evince che manca l’inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui (ex multis, Cass. nn. 12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; e, più di recente, Cass. n. 4770/2003; 5645/2009), nè il T. ha fornito elementi dai quali potessero emergere i connotati tipici di un rapporto di lavoro subordinato, o un rapporto di somministrazione irregolare, come, come ben sottolineato alle pagg. 4-6 della sentenza oggetto del presente giudizio, proprio perchè “sussistevano tutti gli elementi per ritenere che tra la ACF Fiorentina S.p.A. ed Eventi fosse intercorso un appalto avente ad oggetto la fornitura del servizio di stewarding, come dimostrato da tutta la gestione contabile e dallo scambio di missive richiamate anche dal primo giudice”;

che il terzo motivo è inammissibile, perchè chiaramente orientato ad ottenere un nuovo esame del merito, precluso in questa sede. Peraltro (v., ex multis, Cass., S.U. nn. 22716/2011; 7161/2010; Cass., ord. n. 5567/2017), qualora, in sede di legittimità siano denunziati vizi afferenti alla valutazione di un documento o di risultanze istruttorie, sussiste l’onere di indicare specificamente il contenuto del documento che sì assume essere stato erroneamente valutato o interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla trascrizione dello stesso, per consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare: la qual cosa, nella fattispecie, non è avvenuta;

che, per le osservazioni svolte, i motivi di ricorso non sono in grado di scalfire l’iter motivazionale posto a base della decisione oggetto del giudizio di legittimità;

che nulla va disposto in ordine alle spese, poichè la ACF Fiorentina S.p.A. non ha svolto attività difensiva;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA