Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21035 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 22/07/2021), n.21035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE G. M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5668-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELL’AEREONAUTICA 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

TARULLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI AVALLONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5096/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 07/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha notificato al sig. D.M.C., nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2007;

2. l’avviso è stato impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina dal contribuente, il quale sosteneva di non aver esercitato nel periodo indicato alcuna attività di raccolta delle scommesse;

3. la CTP ha accolto il ricorso;

4. avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha interposto appello, che è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5096/39/16, depositata il 7 settembre 2016;

5. avverso la sentenza di secondo grado, l’Agenzia propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di censura;

6. il D.M. resiste con controricorso;

7. l’Agenzia ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., con cui, dopo aver dato atto dell’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento impugnato, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

8. anche il D.M. ha depositato memoria, con cui ribadisce la richiesta di rigetto del ricorso avversario, con vittoria di spese;

9. in presenza dell’annullamento in autotutela della pretesa fiscale, secondo il costante orientamento di questa S.C., deve procedersi a dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, in quanto l’annullamento determina il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti (Cass. 02/04/2021, n. 9150, Cass. 21/10/2020, n. 22898, Cass. 29/11/2019, n. 31303, Cass. 18/04/2017, n. 9753, Cass. 23/09/2011, n. 19533);

10. la circostanza che l’annullamento in autotutela sia conseguito alla sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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