Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21035 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 18/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 18/10/2016), n.21035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26846-2011 proposto da:

C.F., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

A.M.T. AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI CATANIA, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE PIERMARTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ELIO ANTONIO SIGNORELLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 347/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/06/2011 R.G.N. 192/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 347/11, depositata il 9 giugno 2011, confermava la pronuncia del locale Tribunale, che aveva respinto la domanda proposta da Co.Sa. e altri litisconsorti, tutti dipendenti della AMT di Catania, con mansioni di conducente di linea.

I lavoratori avevano esposto di essere stati assunti il (OMISSIS) con contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi ed inquadramento nel 7 livello; che il CFL era stato prorogato per altri 12 mesi e trasformato alla scadenza in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel 6 livello; che il trattamento economico attribuito a seguito della conversione era quello previsto dall’art. 7 CCNL Autoferrotranvieri dell’11.4.1995, con esclusione, per i primi 15 mesi, dei benefici di cui agli accordi integrativi aziendali e, segnatamente, dell’incentivo alla presenza e del premio di produttività.

Tanto premesso, avevano dedotto che, in relazione alla tipologia di CFL stipulato – che ritenevano riconducibile allo schema della formazione “leggera” di cui alla L. n. 451 del 1994, art. 16, comma 2, lett. b) – fosse illegittima la proroga per ulteriori 12 mesi ed avevano, dunque, invocato la trasformazione del rapporto a far data dal 7 luglio 1998 in contratto a tempo indeterminato e il conseguente diritto alla corresponsione delle differenze retributive. Avevano pure rivendicato il diritto a percepire, sin dall’assunzione con contratto di formazione e lavoro del luglio 1997 e a tutto il 7 ottobre 2000, l’indennità giornaliera di presenza e l’indennità mensile per il recupero della produttività che gli accordi aziendali del 20 luglio 1994 e del 7 luglio 1997 riconoscevano solo al compimento dei primi 15 mesi del rapporto a tempo indeterminato.

La Corte di appello di Catania, quanto al primo capo di domanda, oggetto del primo motivo di appello, ha osservato:

– che nella fattispecie era stata rispettata la L. n. 451 del 1994, art. 16, commi 4 e 5, i quali, per i contratti di formazione e lavoro mirati all’acquisizione delle professionalità intermedie (dal 4 all’8 livello), avevano fissato un limite di durata di 24 mesi, con obbligo per l’azienda di impartire almeno 80 ore di addestramento professionale;

– che la legge non esclude la possibilità della proroga di un CFL, di durata inizialmente inferiore, sino al raggiungimento del termine di durata massima (di 24 mesi per quelli finalizzati all’acceso a professionalità intermedie), con ampliamento dell’attività formativa già iniziata;

– che, nella specie, era stato rispettato il limite di 24 mesi ed era stato fornito il necessario ampliamento dell’attività di formazione sino alla soglia minima delle 80 ore di addestramento professionale; dunque, il bagaglio formativo fornito era più ampio di quello discendente dal mero possesso dell’abilitazione alla guida dei veicoli.

La Corte di appello, quanto al secondo capo di domanda, oggetto del secondo motivo di gravame, vertente sul mancato riconoscimento, peri primi 39 mesi, a far data dall’assunzione del 7.7.97, dell’indennità giornaliera di presenza e dell’indennità mensile per il recupero della produttività di cui agli accordi integrativi aziendali, ha osservato che parte appellante non aveva contestato la legittimità del c.d. salario di ingresso ed aveva contraddittoriamente rivendicato le indennità in questione, aventi carattere accessorio, in quanto preordinate, diversamente dal trattamento fondamentale, allo svolgimento di una funzione di incentivazione. Ha poi affermato che l’autonomia collettiva può legittimamente introdurre, in tale ambito, trattamenti retributivi differenziati, senza alcuna violazione della garanzia dell’art. 36 Cost..

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i lavoratori con due, articolati motivi. Resiste la AMT di (OMISSIS) con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ordine di censure formulate nel primo motivo si censura la sentenza, cumulativamente e promiscuamente, per violazione dell’art. 12 preleggi; violazione e falsa applicazione L. 19 luglio 1994, n. 451, art. 16, comma 2, lett. b), commi 4, 5 e 6; violazione dell’art. 1418 c.c., violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione al CCNL 11 aprile 1995, art. 7 c); violazione degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c.; violazione dell’art. 36 Cost., comma 1 e art. 41 Cost., comma 2; violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si denuncia l’illegittimità della proroga del CFL per violazione della L. n. 451 del 1994, art. 16, comma 2, lett. b), e comma 4.

1.1. Con un secondo ordine di censure i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento, per il periodo di 39 mesi, ossia per i 24 mesi del contratto di formazione e lavoro e per i primi 15 mesi del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dell’indennità giornaliera di presenza e dell’indennità mensile per il recupero della produttività, previsti dagli accordi aziendali 20 luglio 1994 e 7 luglio 1997. Assumono la violazione del canone costituzionale di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.), sul presupposto di avere partecipato a pieno titolo ai risultati produttivi aziendali, essendo stati da subito immessi nel normale ciclo produttivo aziendale, come tutti gli autisti di linea assunti a tempo indeterminato.

2. Il secondo motivo di ricorso verte sulla condanna alle spese del giudizio di appello. Si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c..

3. Entrambi gli ordini di censure formulati con il primo motivo sono infondati.

Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in L. 19 luglio 1994, n. 451, art. 16, prevede:

– al comma 2, che: “il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;

b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo”;

– al comma 4, che “la durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui al comma 2, lett. a e i dodici mesi per i contratti di cui al medesimo comma, lett. b”;

al comma 5, che “i contratti di cui al comma 2, lett. a), nn. 1) e 2), devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. il contratto di cui al comma 2, lett. b) deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro, nonchè alla prevenzione ambientale e antinfortunistica…”.

3.1. La riferita disciplina individua solo la durata massima delle due tipologie contrattuali di cui al comma 2, lett. a) e b), ma non impedisce che un contratto di formazione e lavoro, stipulato per una durata inferiore, possa essere prorogato fino al raggiungimento del limite stabilito per ciascuna tipologia contrattuale (cfr. Cass. n. 10813 del 1998 circa la possibilità di rinnovazione di un contratto di CFL di durata inferiore alla soglia legale, sino al raggiungimento del termine di durata massima).

4. Gli odierni ricorrenti sostengono che la sentenza avrebbe erroneamente ricondotto la fattispecie concreta al tipo descritto alla lett. a), anzichè al tipo descritto al citato art. 16, comma 2, lett. b), omettendo di considerare il contenuto descrittivo del progetto di formazione approvato dalla Commissione regionale per l’impiego ed allegato ai CFL.

Ove tale programma fosse stato debitamente considerato, sarebbe emerso – ad avviso dei ricorrenti – che il termine di dodici mesi, stabilito per l’originaria assunzione, era coessenziale allo scopo del contratto, finalizzato al mero inserimento professionale di personale già in possesso della patente D per la guida dell’autobus e relativa abilitazione DK; il contenuto di tale programma riguardava solo nozioni idonee a facilitare l’accesso al mercato del lavoro. Si era in presenza di un programma in cui l’obiettivo di adeguare le capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo dell’impresa non differiva dalla formazione di base fornita dall’impresa a qualsiasi neo-assunto. Dunque, la Corte di appello avrebbe dovuto sussumere la fattispecie concreta in quella astratta di cui al comma 2, lett. b) (contratto di formazione e lavoro “leggero”), con conseguente illegittimità della proroga di ulteriori 12 mesi.

5. La censura è inammissibile per diverse ragioni.

5.1. La Corte di appello, sulla base delle risultanze testimoniali e documentali, ha affermato che i ricorrenti, seppure inseriti dopo la prima settimana di affiancamento nei turni di servizio, avevano “avuto impartita la formazione teorica e pratica prevista dal progetto, in atti, per complessive 80 ore nell’arco dei 24 mesi…”. Ha dunque accertato che vi era stata una formazione teorica e pratica impartita dall’Azienda corrispondente ad un progetto articolato e sviluppato nei 24 mesi, per 80 ore formative, in conformità alla disciplina legale che consente la stipulazione di CFL per l’acquisizione delle professionalità c.d. intermedie, ossia di quelle comprese tra il 4 e l’8 livello di inquadramento. L’operazione di sussunzione di tale fattispecie in quella astratta di cui all’art. 16 cit., lett. a è conforme a diritto, per quanto sopra osservato.

5.2. IL motivo, sostanzialmente incentrato sulla omessa considerazione dei contenuti del programma formativo, riguarda una diversa ricostruzione degli elementi di fatto ritenuti decisivi e non l’interpretazione ad applicazione di norme di legge alla fattispecie. Al riguardo, va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n.7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016). E’ dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.

6. Il motivo prospetta anche un presunto contrasto con le clausole del CCNL di categoria. Tuttavia, il testo di tale CCNL (al pari degli accordi aziendali) non è stato riprodotto in allegato al ricorso, nè è indicata la sede del suo rinvenimento in atti, con evidente violazione delle prescrizioni processuali di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte, nella sentenza n. 7161 del 2010, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

7. E’ altresì inammissibile il motivo laddove prospetta un vizio di motivazione – peraltro con formulazione promiscua e indistinta rispetto alla denuncia di violazione di legge e di contratto proponendo una diversa interpretazione delle risultanze documentali che avevano formato oggetto di valutazione da parte del giudice di merito.

7.1. In proposito, giova ribadire che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 53, comma 1, lett. b, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha comportato un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso sub specie di omesso esame di un punto (v., ex plurimis, Cass. n. 3161 del 2002, n. 4766; n.12445, n. 19274 e n.27168 del 2006; n. 4500 del 2007).

7.2. Il dedotto vizio di motivazione non corrisponde al modello enucleabile negli esposti termini dal citato art. 360 c.p.c., n. 5 poichè, si sostanzia nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice di merito; nel valutare le stesse risultanze istruttorie da quest’ultimo esaminate; nel trarne implicazioni e spunti per la ricostruzione della vicenda in senso difforme da quello esposto nella sentenza impugnata; nel desumerne apprezzamenti circa la maggiore o minore valenza probatoria dl alcuni elementi rispetto ad altri. Essi, dunque, incidono sull’intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò stesso estranee all’ambito meramente estrinseco entro il quale è circoscritto il giudizio di legittimità (v. pure, tra le più recenti, Cass. n. 6288 del 2011).

8. Il secondo ordine di censure è infondato. La Corte di appello, premesso che le indennità in questione hanno carattere accessorio ed esulano dal trattamento fondamentale, ha osservato che in tale ambito l’autonomia collettiva legittimamente può rinvenire lo spazio per introdurre trattamenti retributivi differenziati. Ha altresì richiamato le sentenze nn. 8270 del 1995 e n. 887 del 1998 di questa Corte.

8.1. Con tali pronunce è stato affermato che non è illegittima la esclusione, in sede contrattuale, dei soggetti assunti con CFL dal premio di produzione annuale, poichè il contratto di formazione e lavoro ha una causa giuridica mista, che comporta un’attività produttiva ridotta e giustifica quindi l’esclusione del lavoratore interessato da elementi retributivi, quali il premio di produzione, diretti a compensare una partecipazione piena ai risultati produttivi dell’impresa.

8.2. Specificamente, con riguardo all’art. 7 del CCNL del 1995 del settore autoferrotranvieri, è stato affermato (Cass. n. 6639 del 2011), che nel rapporto di lavoro subordinato privato non opera, di regola, il principio di parità di trattamento retributivo; ne consegue la validità dell’art. 7 del CCNL del 1995 del settore autoferrotranvieri laddove prevede la riduzione salariale per i primi 15 mesi di rapporto a tempo indeterminato, a seguito della trasformazione di contratto di formazione e lavoro, per i motivi espressi dalle parti stipulanti e, cioè, per l’incentivo premiante per il datore di lavoro che trasformi in rapporti a tempo indeterminato l’80% dei contratti di formazione e lavoro in scadenza e per la considerazione che i lavoratori “neoassunti” si trovino in possesso di una professionalità non comparabile con quella degli altri.

9. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall’art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa (C. cost. n. 470 del 2002; Cass. n. 15896 del 2002). Con riguardo specifico al contratto di formazione e lavoro, la giurisprudenza di legittimità, pur avvertendo che, nella determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., non può escludersi la legittimità del ricorso ai normali parametri retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari livello, ha più volte precisato che non è illegittima la previsione contrattuale di una retribuzione inferiore rispetto a quella dei lavoratori normali, stante la speciale causa mista, con l’obbligazione formativa a carico del datore di lavoro, che caratterizza il CFL (cfr. ex plurimis, Cass. n. 11435 del 2006; cfr. pure Cass. n. 4475 del 2012 e 19028 del 2015).

10. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., ma la sua formulazione lo prospetta come condizionato all’accoglimento del primo motivo (“stante la fondatezza della domanda è illegittima la condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio”), sicchè lo stesso resta assorbito nel rigetto del precedente.

11. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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