Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21035 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.D., domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE MELLINI 17,

presso lo studio degli avvocati CANTILLO ORESTE e CANTILLO GUGLIELMO,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTER0 DELLO SVILUPPO ECONOMICO, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/01/2008 r.g.n. 1865/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato CANTILLO ORESTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L.D. conveniva, in riassunzione, dinanzi al Tribunale di Salerno il Ministero dello Sviluppo economico presso il quale assumeva di essere transitato, senza soluzione di continuità, a seguito della soppressione dell’Agensud alle cui dipendenze aveva prestato servizio con inquadramento da ultimo nella 9A qualifica.

Deduceva che, determinato ai sensi del D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis come aggiunto dal D.L. n. 325 del 1995, art. 9 il suo trattamento economico, l’Amministrazione di appartenenza aveva ridotto illegittimamente, per effetto dei miglioramenti retributivi sopraggiunti nell’ambito dell’ordinamento di destinazione, l’assegno ad personali attribuitogli, nella misura massima di L. 1.500.000 al mese, in ragione della differenza tra il maggiore trattamento economico acquisito presso l’Ente di provenienza e quello minore spettante presso l’Amministrazione di destinazione. Denunciava che il riassorbimento del predetto assegno andava operato limitatamente all’ipotesi in cui i miglioramenti retributivi superavano la differenza del maggiore trattamento retributivo precedentemente acquisito.

Il Tribunale respingeva la domanda.

La Corte di appello di Salerno dichiarava il difetto di giurisdizione dell’AGO limitatamente a Ma pretesa azionata sino al 30 giugno 1998 e confermava, per il periodo successivo, la sentenza impugnata.

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, poneva a base del decisimi il rilievo fondante secondo il quale il riassorbimento, previsto dal citato del D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 9 andava, in base al tenore letterale della norma, riferito all’assegno ad personam e non alla differenza tra la retribuzione precedente e quella spettante presso l’Amministrazione di destinazione.

Avverso questa sentenza il D.L. ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.

Il Ministero intimato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso principale il D.L., deducendo violazione del D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis come aggiunto dal D.L. n. 325 del 1995, art. 9 dell’art. 36 Cost. e dell’art. 12 preleggi, pone il seguente quesito di diritto: “se l’assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agensud, ma comunque non superiore a L. 1.500.000 lorde mensili (per tredici mensilità pari a 19.500.000 annue), di cui al D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis come aggiunto dal D.L. n. 325 del 1995, art. 9 debba essere calcolato portando in detrazione gli incrementi retributivi dalla differenza esistente tra la retribuzione percepita a suo tempo presso l’Agensud e quella goduta presso il Ministero delle Attività produttive e non alla somma di L. 1.500.000 indicata dal legislatore soltanto come tetto massimo dell’importo da corrispondere al lavoratore”.

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis, comma 1, lett. B) (terzo periodo) come aggiunto dal D.L. n. 325 del 1995, art. 9 testualmente dispone: “Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, ma comunque non superiore a L. 1.500.000 lorde mensili”.

Orbene applicando il criterio letterale d’interpretazione può assumersi che nella norma in esame l’istituto del riassorbimento è riferito univocamente all’assegno personale pensionabile atteso la stretta interdipendenza tra questo ed i successivi miglioramenti economici.

Il richiamo, invece, alla differenza tra la nuova retribuzione e lo stipendio precedente è funzionalizzato alla determinazione dell’assegno ad personam che non può comunque essere superiore a L. 1.500.000 lorde mensili.

Tanto comporta che l’assegno in esame è riassorbile in rapporto ai miglioramenti economici successivi indipendentemente dal raggiungimento – rectius copertura – o meno della predetta differenza tra la precedente retribuzione e quella corrisposta alle dipendenze della nuova Amministrazione.

Del resto, il giudice delle leggi nella sentenza n. 219 del 19 giugno 1998 proprio con riferimento al ex dipendenti dell’Agensud, nello scrutinare il predetto D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 come aggiunto dal D.L. n. 325 del 1995, art. 9 ha escluso la violazione dell’art. 36 Cost. sotto il profilo del divieto di reformatio in pejus rappresentando questo solo un’acquisizione giurisprudenziale, utile come criterio ermeneutico ma del tutto inidoneo, atteso il difetto di qualsivoglia copertura costituzionale, a vincolare il legislatore ed ha sottolineato che si è in presenza non d’un semplice passaggio tra carriere presso diverse amministrazioni, bensì di rapporti che nascono ex novo.

Trattasi, infatti, si legge nella precitata sentenza della Corte Costituzionale,di posizioni che trovano la loro fonte nell’originario disposto del D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 ed il loro assetto definitivo soltanto nella legge di conversione del D.L. n. 32 del 1995. Non è dato quindi far derivare dal trattenimento in servizio previsto dai primi tre decreti-legge l’effetto di quell’irreversibile incorporazione nelle Amministrazioni, che avrebbe precluso al legislatore ogni ulteriore statuizione in senso peggiorativo del trattamento.

E’ corretta in diritto, pertanto, la sentenza impugnata che ha ritenuto, ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis come aggiunto dal D.L. n. 325 del 1995, art. 9 riassorbibile l’assegno personale in relazione ai successivi miglioramenti economici a prescindere dalla circostanza che la differenza tra il trattamento economico originario e quello di destinazione si fosse o meno ridotta al di sotto dell’importo annuo dello stesso assegno.

Il ricorso, in conclusione, va respinto.

La novità della questione induce questa Corte a compensare tra le parti le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 Settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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