Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21035 del 13/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 21035 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 26872-2009 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore
Generale pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 13/09/2013

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
1287

RIBES S.P.A.

(c.f. 08558410158), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 55, presso

1

l’avvocato MASTROSANTI ROBERTO, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati CARLO GRANELLI,
FANTIGROSSI UMBERTO, giusta procura in calce al
controricorso;

controricorrente

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/07/2013 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito,

per

la

controricorrente,

l’Avvocato

FANTIGROSSI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 2003/2008 della CORTE

2

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato ii 27 febbraio 2006,1a RIBES S.p.A.

dell’art. 33, secondo comma, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l’Agenzia del Territorio, in fatto deducendo che :essa era una società da
tempo operante nel settore delle informazioni economiche e finanziarie;
la sua clientela era rappresentata in prevalenza da studi professionali
(notai, avvocati, commercialisti, ecc.) e da banche, che richiedevano
rapporti informativi sulla consistenza patrimoniale di persone fisiche e
giuridiche; detti rapporti erano realizzati anche attraverso la consultazione
di vari archivi e registri pubblici, tra cui, in particolare, le Conservatorie
dei registri immobiliari e il Catasto terreni e fabbricati; i prodotti e
servizi informativi erano collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza e costituivano il frutto di un’autonoma
attività intellettuale e imprenditoriale, posto che essa non si risolveva
nella mera distribuzione dei dati ma richiedeva una particolare
competenza nella loro ricerca e interpretazione, dando luogo alla

conveniva in giudizio davanti alla Corte d’Appello di Bologna ai sensi

produzione di informazioni nuove e originali derivanti dal confronto di
vari archivi oltre che dall’apporto interpretativo: in ciò consisteva la
fondamentale differenza tra il servizio pubblico reso dall’Agenzia del
territorio con la messa a disposizione dei dati grezzi e i servizi a valore

l’accesso ai pubblici registri era libero, essendo consentito a chiunque di
ispezionarli, si era formato “a valle” un autonomo mercato dei servizi
informativi, che utilizzavano, come materia prima, le informazioni
pubbliche: detto mercato rispondeva alla nozione di mercato rilevante, di
cui possedeva gli elementi costitutivi (mercato del prodotto rilevante e
mercato geografico rilevante); con le disposizioni contenute nei commi
367-374 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria
per il 2005), il legislatore nazionale aveva introdotto un nuovo regime
della materia, rafforzato da un apparato sanzionatorio ; tale regime, cui
l’Agenzia del Territorio aveva dato immediata applicazione con la
circolare n. 2/2005, “metteva fuori mercato” le imprese private
impedendo loro di offrire direttamente i servizi in questione.
Ciò posto, la società Ribes deduceva che posto che costituisce “impresa”
anche il soggetto pubblico (nella specie, Agenzia del Territorio) cui lo
Stato italiano ha affidato la tenuta dei registri immobiliari e che la

aggiunto, prodotti e commercializzati dalle imprese del settore; poiché

commercializzazione dei dati costituisce attività di impresa, nel realizzare
anch’essa servizi per il mercato delle imprese e per i consumatori,
l’Agenzia era tenuta a conformarsi alle regole del mercato concorrenziale.
La sua condotta invece era stata improntata a totale inosservanza di dette

articoli 2, 3 e 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con gli articoli 4,
comma 1, 10, comma 2, 31, comma 1, 81, 82 e 86 del Trattato CE nonché
con l’articolo 1 del Regolamento n. 17/62 _del Consiglio. Dette
disposizioni impedivano infatti che lo Stato potesse riservare a sé ovvero
a una impresa pubblica (quale è l ‘Agenzia del Territorio) ovvero solo ad
alcune imprese private, da questa discrezionalmente scelte e
convenzionate, l’esercizio di un’attività imprenditoriale che si sviluppava
“a valle” della funzione pubblica di tenuta dei registri e di rilascio di
certificazioni munite di pubblica fede e non interferiva con essa. In questo
contesto deveva essere affermata la responsabilità risarcitoria
dell’Agenzia del Territorio, la quale — con piena consapevolezza degli
effetti negativi, di rilevanza patrimoniale, del nuovo regime
convenzionale — non aveva attivato i suoi poteri di disapplicazione e
aveva omesso di dare riscontro all’istanza-diffida delle società
… interessate. L’alterazione delle regole del buon andamento del mercato

regole, ponendosi in contrasto con ha Direttiva 2003/98/CE, con gli

aveva comportato un grave pregiudizio per la società attrice anche in relazione alla perdita di avviamento commerciale, agli investimenti effettuati,
ai maggiori costi, ai minori introiti e alla perdita di valore dell’azienda.
Ritualmente costituitasi, l’Agenzia del Territorio resisteva alla pretesa.

la domanda ,dichiarava che la condotta dell’Agenzia per il territorio
costituiva abuso di posizione dominante e quindi illecito concorrenziale,
rimetteva la causa in istruttoria per gli accertamenti relativi alla domanda
di risarcimento del danno.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione sulla base di due motivi
l’Agenzia per il territorio .Resiste con controricorso illustrato con
memoria la Ribes spa .

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione della normativa
sopravvenuta con la legge finanziaria del 2007 (legge n. 296/2006), la
quale ha modificato il regime del riutilizzo a fini commerciali delle
informazioni ipocatastali.
Il motivo è infondato.

La Corte d’appello si è pronunciata sull’attività anticoncorrenziale posta

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2003 del 2008 accoglieva

in essere dall’Agenzia del territorio ” in esecuzione della legge 30
dicembre 2004 n. 311″, come risulta di tutta evidenza dal dispositivo a
pagina 33 della sentenza.
Ciò vuol dire che la decisione impugnata risulta applicabile soltanto alle

normativa fintantochè la stessa non è stata modificata per effetto della
legge 296 del 2006.
Del resto tale normativa ,non avendo effetti retroattivi, non è suscettibile
di applicazione per il periodo antecedente la sua entrata in vigore, onde
del tutto correttamente la Corte d’appello non ne ha tenuto conto avendo
limitato la pronuncia al solo periodo in cui è stata il vigore la legge n.
311 del 2004.
Con il secondo motivo di ricorso viene contestata la pretesa “violazione e
falsa applicazione degli artt. 2967 e seguenti del c.c. e dei principi
afferenti la ripartizione dell’errore probatorio” (art. 360 primo comma
n. 3 c.p.c.”.
La motivazione sul punto è stata la seguente.
“Come si evince dalla documentazione prodotta dalla società attrice, tale
abusiva condotta ha negativamente inciso sulla sua complessiva
situazione patrimoniale ed economica, riverberando i suoi effetti

attività anticoncorrenziali poste in essere nel vigore della predetta

pregiudizievoli sull’avviamento dell’ impresa, sui contratti in essere e
sulla clientela ed espandendosi all’intera relazione dei rapporti
commerciali intrattenuti dall’impresa discriminata, ledendone il nome,
precludendole determinati sbócchi, pregiudicandone l’avviamento

condizioni economiche più favorevoli garantite dall’ impresa dominante:
per l’esatta quantificazione dei danni occorre procedere agli opportuni
accertamenti tecnici, che verranno disposti con separata ordinanza”.
Trattasi di motivazione adeguata che, in riferimento alla documentazione
prodotta, elenca la sussistenza di conseguenze negative e pregiudizievoli
per la resistente.
Le censure che l’Amministrazione muove a siffatta motivazione sono del
tutto generiche in quanto non indicano quali sarebbero le carenze della
documentazione cui la sentenza fa riferimento e, per il resto, effettua una
serie di considerazioni ( scaricamento dei maggior costi sugli utenti senza
alterazioni della concorrenza etc.) che attengono al merito della
valutazione effettuata dalla Corte d’Appello in tal modo impingendo
inammissibilmente sul merito della decisione.
Quanto all’elemento soggettivo, lo stesso risulta essere stato evidenziato
nel non avere disapplicato la normativa nazionale in contrasto con quella

commerciale e influendo sul comportamento dei clienti, sviati dalle

europea; argomento questo non censurato dall’Amministrazione.
Circa poi l’ammessa consulenza tecnica, una volta accertata l’esistenza
del danno, in ragione della complessità della valutazione dei danni
derivanti dalla violazione della normativa anticoncorrenziale, il ricorso ad

Il ricorso va pertanto respinto.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese
processuali liquidate come da dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio liquidate in euro 2500,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed
oltre accessori di legge.
Roma 18.7.13

un accertamento di carattere tecnico appare del tutto giustificato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA