Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21035 del 06/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21035 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 06/10/2014

ORDINANZA
sul ricorso 27368-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Centrale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SOCIETA1 ALBACHIARA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E
LAVORO A R.L.;
– intimata avverso la sentenza n. 823/9/2012 della Commissione Tributgri2
Regionale di L’AQUILA – Sezione Staccata di PESCARA del
26.1.2012, depositata il 19/06/2012;

5929

CV

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19 /06/ 2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria

<< i - E' chiesta la cassazione della sentenza n.823/09/2012, pronunziata dalla CTR di L'Aquila Sezione Staccata di Pescara n. 09 il 26.01.2012 e DEPOSITATA il 19 giugno 2012. Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l'appello dell'Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando illegittima la pretesa fiscale, stante l'insussistenza dei relativi presupposti. L'Agenzia affida l'impugnazione a due motivi, con i quali censura l'impugnata decisione, per violazione della legge nazionale e della normativa Comunitaria. 2) L'intimata società, non ha svolto difese in questa sede. impugnazione del 3) Costituisce oggetto di causa provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria, con il quale è stata disposta la revoca del credito di imposta per gli importi eccedenti il limite del , con la motivazione
della relativa non spettanza, per violazione della regola posta
dal Regolamento CE n.69/2001 del 12.01.2001.

4) – La questione posta dal ricorso va esaminata in base al
quadro normativo riferimento, applicabile ratione temporis, ed
relativa
ai
principi
espressi
alla
della
stregua
interpretazione. E’ stato affermato che “In tema di agevolazioni
fiscali, e’ illegittima la disapplicazione da parte del
giudice nazionale della norma dell’art. 63, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui, rinnovando
il regime di incentivi alle assunzioni, mantiene ferma la
disposizione di cui all’art. 7, comma 10, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 che circoscrive il riconoscimento
del credito di imposta nei limiti della regola “de minimis” e cioè nell’importo di Euro 100.000 nel triennio, quale limite
quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di stato non
incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87) del
Trattato CE – sul presupposto che il beneficio in questione
non configuri un aiuto di Stato, in quanto incorre nella
violazione della normativa comunitaria il legislatore soltanto
se concede aiuti di Stato in misura eccedente alla regola “de
minimis” e non se circoscrive, nell’ambito dei suoi
legittimi poteri discrezionali, benefici fiscali entro
relationem”
soglie predefinite, anche individuate “per
rispetto a norme dell’ordinamento comunitario.(Cass.
n.21797/2011).
E’ stato, altresì, precisato che “Il credito di imposta di
cui all’art. 63 della legge n. 289 del 2002, pur essendo
astrattamente configurabile quale aiuto di Stato in
considerazione del suo carattere selettivo (correlato
alla differenziata applicazione territoriale), non può superare,
per espressa previsione del legislatore nazionale,
l’ammontare previsto per gli aiuti “de minimis”, che opera

Ric. 2012 n. 27368 sez. MT – ud. 19-06-2014
-2-

la relazione del consigliere Antonino Di Blasi, di seguito integralmente trascritta:

quale tetto massimo del credito d’imposta in questione;
ne consegue che, pur in mancanza della possibilità di
applicare le disposizioni comunitarie che prevedono il
recupero degli aiuti, previsti dal legislatore nazionale,
equivalenti alle imposte non corrisposte, per effetto della
disposizione nazionale non e’ configurabile un credito d’imposta
eccedente l’ammontare “de minimis” ( Cass. n.7361/2012).
5)
Ciò posto, la decisione impugnata non sembra in linea con
i trascritti principi, per cui si propone, ai sensi degli
artt. 375 e 380 bis cpc, la trattazione in camera di
consiglio e la definizione del ricorso, con il relativo
accoglimento, per manifesta fondatezza.”.

che la parte intimata non si è costituita;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la causa è stata discussa nell’adunanza in camera di consiglio del 19.6.14,
per la quale è stato nominato relatore il consigliere Antonello Cosentino;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide
gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa .può essere
decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della società
contribuente;
che le spese si compensano per l’intero giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le -spese dell’intero
giudizio.

Così deciso in Roma il 19 giugno 2014.

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