Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21035 del 02/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21035
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3581/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
ROMA COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2585/07/2018 della Commissione tributaria
regionale della SICILIA, depositata il 21/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
– in controversia relativa ad impugnazione dell’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini IVA, IRAP ed IRES, per l’anno d’imposta 2007, nei confronti della Roma Costruzioni s.r.l., i costi da questa sostenuti per spese di carburante, ritenuti indeducibili e non detraibile la relativa IVA per difetto di adeguata documentazione, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed annullava l’avviso di accertamento impugnato sostenendo che la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 205 del 1998 prevedeva “al punto 4 (…) la possibilità di sostituire la scheda carburante con una particolare procedura di fatturazione posta in essere con l’utilizzo di un’apposita carta di credito e sulla base di appositi contratti di somministrazione”, nella specie “stipulato tra la società appellata e la ditta B.” e che le fatture venivano emesse, anche da altra ditta fornitrice (ditta R.), alla fine di ciascun mese ed il pagamento effettuato “a presentazione della fattura”, cosicchè non si era in presenza di fatturazione differita;
– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la difesa erariale, con istanza del 12/03/2020, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per avere la società contribuente definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, provvedendo al pagamento di quanto dovuto, come attestato dall’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di (OMISSIS) nell’istanza trasmessa all’Avvocatura dello Stato ed allegata agli atti.
Alla stregua di quanto sopra questa Corte ritiene di disporre in conformità, con compensazione delle spese processuali, così come richiesto, con l’ulteriore precisazione che nel caso in esame non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676; conf. Cass. n. 5497 del 2017 nonchè Cass. n. 19071 del 2018).
PQM
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020