Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21034 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21034 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 18952-2009 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore
pro tempore,

domiciliata

in ROMA,

VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 13/09/2013

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
1286

CEDAC S.R.L.

(C.F. 03188430171), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 55, presso

1

l’avvocato MASTROSANTI ROBERTO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato FANTIGROSSI
UMBERTO, giusta procura in calce al controricorso;
– controri corrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/07/2013 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito,

per

la

controricorrente,

l’Avvocato

FANTIGROSSI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

BRESCIA, depositato il 28/01/2009;

2

Svolgimento del processo
Con ricorso in data 29.6.2007, la società CEDAC chiedeva alla
Corte d’Appello di Brescia un provvedimento di urgenza che
del

Territorio

la

cessazione

dell’abuso della posizione dominante, detenuta dall’Agenzia stessa
sul mercato dei servizi di informazione

ipocatastale, perpetrato

attraverso l’abnorme aumento dei corrispettivi richiesti per il
rilascio dell'”elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un
determinato giorno”; in particolare chiedeva si inibisse alla
resistente di “limitare la produzione, gli sbocchi al mercato a danno
del consumatori” e di “imporre prezzi di acquisto non equi”
attraverso l’applicazione della nuova “tabella delle tasse ipotecarie”
in vigore dal 3 ottobre 2006.
L’Amministrazione convenuta si costituiva eccependo, tra l’altro,
l’incompetenza per territorio del Giudice adito e contestando nel
merito le tesi avversarie.
La Corte, con ordinanza n. 874/2007, respingeva l’ eccezione di
incompetenza territoriale ritenendo, invece, sussistere la propria
competenza
Ciò posto, accoglieva il ricorso e faceva “divieto all’Agenzia del
Territorio di tenere ogni condotta che, anche a mezzo
dell’applicazione delle nuove tariffe in vigore dal 3 ottobre 2006”,

precludesse “alla società ricorrente di proseguire nella sua attività
di riutilizzazione dei dati acquisiti presso l’agenzia stessa nelle

ordinasse all’Agenzia

condizioni di concorrenza sul mercato esistenti anteriormente a
quella data”.
L’Agenzia del Territorio escludeva l’applicazione dell’ordinanza
n. 874/2007 della Corte d’Appello di Brescia al di fuori del distretto
della predetta Corte.

avesse ottemperato all’inibitoria pronunciata con la predetta
ordinanza, proponeva alla medesima Carte d’Appello di Brescia un
ricorso volto ad ottenere la determinazione delle modalità di
esecuzione dell’ordinanza n. 874/2007, chiedendo alla Corte di
ordinare all’Agenzia del Territorio di procedere al rilascio
dell'”elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato
giorno” nelle condizioni di concorrenza esistenti sul mercato
anteriormente al 3 ottobre 2006 “senza alcuna limitazione
territoriale”.
La Corte d’Appello di Brescia accoglieva il ricorso, ritenendo che
l’ambito di efficacia del proprio precedente provvedimento non
fosse ristretto al territorio della Corte d’appello.
Avverso tale decreto ricorre per cassazione l’Agenzia del territorio
sulla base di due motivi cui resiste con controricorso la società
Cedac.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale censura il decreto
impugnato laddove la Corte d’appello ,quale giudice
avrebbe effettuato
/
una valutazione diversa da quella del provvedimento da eseguire in
dell’esecuzione di un provvedimento camerale

La società CEDAC, ritenendo che l’Agenzia del Territorio non

tal modo violando il giudicato già formatosi.
Con il secondo motivo contesta la decisione impugnata laddove ha
ritenuto che gli effetti dell’ordinanza n. 874/07 si estendessero
all’intero territorio nazionale e non fossero limitati all’ambito del
distretto della Corte d’appello.

Nel caso di specie risulta riCorso per cassazione un provvedimento
emanato in sede di esecuzione di un provvedimento emesso ex art
700 cpc, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente
affermato a tale proposito che non è ravvisabile il carattere della
decisorietà nei provvedimenti emessi dal giudice, in forma diversa
dalla sentenza, per regolare l’attuazione delle misure cautelari,
nonché le pronunce rese in sede di reclamo avverso detti
provvedimenti , avendo detti provvedimenti natura strumentale ed
essendo, conseguentemente, gli stessi inidonei ad assumere efficacia
di cosa giudicata, sia dal punto di vista formale, che da quello
sostanziale, con conseguente inammissibilità del ricorso per
cassazione proposto, avverso i medesimi, ex art. 111 Cost..(Cass
9808/00 ;Cass 12014/02;Cass 24543/09) .
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di
giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ‘ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento
per onorari

delle spese di giudizio liquidate in euro 2500,00
oltre euro

200,00 per esborsi oltre spese

generali e accessori di legge.
Roma 16.7.13

74,

Il ricorso risulta inammissibile.

A

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