Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21034 del 11/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.11/09/2017),  n. 21034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8461-2017 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO CORDA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 27/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 17/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

K.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 17 gennaio 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile, poichè proposto oltre il termine di trenta giorni ex art. 702 quater c.p.c. applicabile ai provvedimenti in materia di immigrazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 19 – l’appello proposto dall’odierno ricorrente nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Cagliari in data 3 giugno 2016, con la quale era stata disattesa la domanda di protezione internazionale proposta dal medesimo;

l’intimato non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito (Cass. 03/08/2015, n. 163030; Cass. 16/11/2016, n. 23375);

che siffatta disciplina deve essere, pertanto, applicata anche al termine per proporre appello, con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 5, nella nuova formulazione introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, lett. f), applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2005 (Cass. 04/05/2012, n. 6728);

Rilevato che:

nel caso concreto, dall’esame degli atti risulta che l’ordinanza appellata era stata comunicata a mezzo p.e.c. il 23 giugno 2016, che l’appello era stato spedito per la notifica il 25 luglio 2016, e che il trentesimo giorno dalla comunicazione (702 quater c.p.c.) scadeva sabato 23 luglio 2016, sicchè esso andava prorogato al lunedì successivo, appunto il 25 luglio 2016;

Ritenuto che:

l’appello proposto da K.A. avrebbe dovuto essere, pertanto, considerato tempestivo, poichè proposto nei trenta giorni ex art. 702 quater c.p.c.;

il primo motivo di ricorso debba essere, di conseguenza, accolto restandone assorbiti il secondo e terzo, con i quali l’istante si duole della revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio e della condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenti all’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello – e l’impugnata sentenza debba essere, di conseguenza, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, anche nel merito, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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