Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21034 del 06/08/2019
Cassazione civile sez. VI, 06/08/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 06/08/2019), n.21034
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4113-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FEDERICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLINI 10, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO ACCATTATIS, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARCELLO CAPRIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 401/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 06/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI
PIERPAOLO.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 401/03/15 depositata in data 6 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 231/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Terni con cui erano stati riuniti e accolti i ricorsi proposti dalla società Federica S.r.l., avverso due avvisi di accertamento per II.DD. e IVA 2006-7;
– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi che illustra con memoria. La contribuente si è difesa, depositando controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Con la memoria depositata dall’Agenzia delle Entrate è stata depositata la copia di due istanze avanzate dalla società Federica S.r.l., di definizione di liti pendenti D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, relative ai due avvisi di accertamento oggetto del processo, in relazione alle quali l’Agenzia stessa ha chiesto la sospensione del processo;
– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.
P.Q.M.
letto il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019