Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21034 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33748/2019 R.G. proposto da:

S.M.;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, n. 236/01/2019 depositata in data 1 febbraio

2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 luglio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso, provvedendo all’iscrizione a ruolo, avverso il ricorso per cassazione notificatole in data 5 settembre 2019 da S.M. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, n. 236/01/2019 depositata in data 1 febbraio 2019;

che il suddetto ricorso non risulta depositato nella cancelleria della Corte;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che il ricorso, fermo l’interesse del controricorrente all’iscrizione dell’affare presso la Corte, è da ritenere manifestamente improcedibile, in quanto alla sua notifica non è seguito il deposito nel termine prescritto dall’art. 369 c.p.c.;

che tale questione è preliminare all’esame delle ulteriori questioni;

che è principio affermato da questa Corte che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per Cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di fare dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo;

che, tuttavia, il controricorrente non si è costituito al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso – per evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass., Sez. III, 1 settembre 2008, 21969; Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29297; Cass., Sez. VI, 30 aprile 2015, n. 8805; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3193; Cass., Sez. VI, 26 luglio 2019, n. 20327) – ma chiedendo dichiararsi inammissibile o infondato nel merito il ricorso, questioni assorbite stante la preliminare questione di improcedibilità;

che il ricorso va dichiarato improcedibile e che, pertanto, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese in assenza di difese in punto improcedibilità del ricorso, come anche non vi è luogo alla pronuncia ex art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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