Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21033 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 18/10/2016, (ud. 08/05/2016, dep. 18/10/2016), n.21033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 928/2011 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

M.F., C.F. (OMISSIS);

nonchè da:

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MARINA

MILLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO

ZENGA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSIA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 270/2010 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA

depositata il 07/07/2010 r.g.n. 656/2008;

udita la relazione nella causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/16 dal consigliere dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’avvocato MILLI MARINA;

udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso principale, inanmmissibilità dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Cremona, ha accolto il gravame proposto da M.F. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha dichiarato l’illegittimità della sanzione disciplinare inflitta alla appellante ed ha condannato il Ministero a corrispondere alla stessa le differenze retributive maturate nel periodo di sospensione dal servizio.

2 – La Corte territoriale ha premesso che alla Menta erano state contestate plurime condotte di rilievo disciplinare tutte connesse alla organizzazione ed alla gestione contabile del convegno “Le fatiche di sè” svoltosi nel (OMISSIS). Ha ritenuto la tardività della contestazione L. n. 300 del 1970, ex art. 7 in quanto i fatti erano stati portati a conoscenza del dirigente già nel (OMISSIS) ed il procedimento disciplinare era stato avviato a distanza di oltre un anno, con lettera del 22 settembre 2004.

Il giudice di appello ha, invece, rigettato il motivo di gravame avente ad oggetto l’incompetenza dell’organo che aveva inflitto la sanzione, rilevando che a seguito della privatizzazione del rapporto di impiego erano divenute inapplicabili le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 3 del 1957, sicchè ben poteva la sanzione essere irrogata dal superiore gerarchico, ossia dal dirigente del CSA.

3- Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un unico motivo. M.F. ha resistito con tempestivo controricorso ed ha proposto ricorso incidentale censurando il capo della decisione relativo alla ritenuta competenza del dirigente del CSA. La Menta, inoltre, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo di ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca denuncia “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″. Rileva che la Corte territoriale ha omesso di pronunciare sulla eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa dell’appellato, inammissibilità che sarebbe derivata dalla novità delle questioni prospettate solo con l’atto di appello.

2 – Il ricorso incidentale denuncia ” violazione o falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55; D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 107, 108, 110, 111; capo 4, titolo 1, parte 3 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3″ nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Rileva, in sintesi, la ricorrente incidentale che anche dopo la privatizzazione del rapporto di impiego, hanno conservato efficacia le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 3 del 1957, in quanto espressamente richiamate dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 507, al quale le parti collettive, con l’art. 88 del CCNL 24.7.2003 per il comparto scuola, hanno fatto rinvio. Aggiunge che a seguito della soppressione dei Provveditorati agli Studi la competenza in materia disciplinare è stata trasferita agli Uffici Scolastici Regionali, sicchè il dirigente del CSA di Cremona aveva compiuto gli atti istruttori in carenza di potere, avendo ricevuto la delega direttoriale solo il 12 marzo 2004.

3 – Il ricorso principale è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (fra le più recenti in tal senso Cass. 30 settembre 2015 n. 19410).

Non è, quindi, sufficiente il rinvio per relationem agli atti ed agli scritti difensivi dei diversi gradi del giudizio di merito, essendo invece necessario che “nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli del ricorso d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate” (Cass. 10 settembre 2011 n. 23420 in tema di denunciata violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum).

Nel caso di specie il Ministero ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 437 c.p.c., perchè, a suo dire, in appello sarebbero stati introdotti temi di indagine ed allegazioni non contenuti nel ricorso di primo grado, ma ha omesso di riportare il contenuto degli atti da porre a confronto, limitandosi a rinviare alle produzioni, il cui esame da parte della Corte presuppone la ammissibilità della censura, non sussistente, per le ragioni sopra esposte.

3.1 – Si aggiunga che il ricorrente non ha interesse a denunciare la novità di questioni e di argomenti che non abbiano avuto incidenza sul contenuto della decisione, fondata, nella specie, solo sulla tardività della contestazione, tardività che, per ammissione dello stesso Ministero, era stata eccepita già con il ricorso di primo grado (pag. 7 del ricorso).

4 – Il ricorso incidentale, proposto nel rispetto del termine previsto dall’art. 327 c.p.c., è assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno affermato che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, anche qualora investa questioni preliminari (quale è nella specie la eccepita incompetenza del dirigente scolastico che ha inflitto la sanzione) ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicchè lo stesso va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. S.U. 25 marzo 2013 n. 7381).

5 – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero ricorrente nella misura liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale. Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e Euro 3000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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