Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21033 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21033 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 27114-2010 proposto da:
LIBRALON S.R.L., STUDIO ELLE S.R.L., in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIALE G. MAllINI 55, presso

Data pubblicazione: 13/09/2013

l’avvocato MASTROSANTI ROBERTO, rappresentate e
difese dall’avvocato FANTIGROSSI UMBERTO, giusta
2013

procure in calce al ricorso;
– ricorrenti –

1281

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore

1

pro tempore,

in ROMA,

domiciliata

VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

254/2010 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/07/2013 dal Consigliere
Dott. RENATO BERNABAI;
udito,

per le ricorrenti,

l’Avvocato UMBERTO

FANTIGROSSI che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 10/06/2010;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2006 la LIBRALON
s.r.l. Banca dati immobiliare e lo studio ELLE s.r.l. convenivano
dinanzi la Corte d’appello di Trieste l’Agenzia del territorio per
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 33

concorrenza e del mercato), previo accertamento della condotta
anticoncorrenziale posta in essere in applicazione dell’art.1, commi
367-374, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge finanziaria
2005) e della successiva circolare del direttore dell’Agenzia: con
abuso di posizione dominante consistente nella riserva, di fatto, a
quest’ultima, esercente un’impresa pubblica, dell’attività di
commercializzazione delle informazioni ipocatastali acquisite dagli
archivi e dai pubblici registri immobiliari da essa tenuti, e con
imposizione alle imprese private di un regime di convenzionamento
soggetto al pagamento di tasse maggiorate ed a previsioni
sanzionatorie.
In subordine, sollevavano la questione di legittimità
costituzionale dell’art.1, commi 367-374 legge 311 2004, per
contrasto con gli articoli 3,41-43 e 97 della Costituzione.
Costituitasi ritualmente, l’Agenzia del territorio eccepiva la
carenza di giurisdizione, l’incompetenza territoriale e, nel merito,
l’infondatezza della domanda.
Con sentenza 10 giugno 2010 la Corte d’appello di Trieste
rigettava la domanda, con compensazione delle spese di giudizio.
.

Motivava

1

della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della

- che a seguito dell’entrata in vigore della legge finanziaria
2007 era risultato modificato il quadro normativo, realizzandosi la
liberalizzazione dell’uso dei dati acquisiti tramite agenzia;
– che l’Agenzia non era assimilabile ad un soggetto privato,
operando quale ente di diritto pubblico al di fuori della logica di

– che in ogni caso il pregiudizio era imputabile a legge dello
Stato e non all’agenzia del territorio che l’aveva applicata, mai
entrata direttamente in concorrenza con le società attrici.
Avverso la sentenza, notificata il 2 agosto 2000 e 10, la
Libralon s.r.l. e lo Studio Elle s.r.l. proponevano ricorso per
cassazione, articolato in cinque motivi, notificato 1’11 novembre
2010 ed ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc.
civile.
Resisteva con controricorso l’Agenzia del territorio.
All’udienza del 18 luglio 2013 il Procuratore generale e il
difensore delle ricorrenti precisavano le rispettive conclusioni come
da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli
articoli 102 e 106 del Trattato dell’Unione Europea, 6 e 10 della
Direttiva 2003/1998/CE lo e 8 e 33 legge 10 ottobre 1990, n. 287
(Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) per aver
escluso che l’Agenzia del Territorio debba considerarsi un’impresa
esercente attività commerciale.
Il motivo è fondato.

2

mercato;

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la
nozione di impresa ricomprende qualsiasi soggetto esercitante
un’attività economica di offerta di beni o servizi sul mercato,
indipendentemente dallo statuto giuridico e dalle modalità di
finanziamento( Corte di Giustizia CE 3 marzo 2011, AG2R
quindi riconosciuta all’Agenzia del territorio, che nell’esercizio di
attività prive di nesso funzionale con il potere d’imperi° proprio di
un ente pubblico offre servizi anche su base contrattuale, restando
perciò soggetta alla disciplina comunitaria nazionale in materia di
divieto di attività anticoncorrenziale (Cass, sez. unite )30 dicembre
2011, n.30175).
Con il secondo motivo si deduce l’omessa motivazione nel
rigetto della domanda di accertamento dell’abuso di posizione
dominante.
Il motivo è consequenziale al primo e va pure accolto. Una
volta stabilito che l’Agenzia opera sul mercato in regime di
concorrenza, ne deriva il suo assoggettamento alla normativa
antitrust.

Nessun rilievo dirimente riveste lo jus superveniens

rappresentato dalla legge finanziaria 2007 che ha modificato il
quadro normativo oggetto del presente scrutinio e che influisce
unicamente

della

delimitazione

temporale

degli

illeciti

anticoncorrenziali.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione del principio del
primato della disciplina comunitaria sulla normativa nazionale nel

ritenere che del danno lamentato non dovesse rispondere l’Agenzia,
che aveva applicato una legge dello Stato.
Il motivo è fondato.

3

o

Prévoyance nella causa C-437/09). Tale qualificazione dev’essere

I soggetti deputati a dare attuazione nell’ordinamento
nazionale alle leggi ed atti aventi forza di legge, siano essi organi
.

giurisdizionali o amministrativi, sono tenuti a disapplicare norme
interne incompatibili con la normativa comunitaria sovraordinata se,
come nella specie, direttamente applicabile (Corte costituzionale 18

Alla luce del predetto principio, resta assorbito il quarto motivo
con cui si deduce la violazione di legge dell’affermazione che il
divieto di riutilizzo dei dati fosse già in vigore prima della legge
finanziaria 2005 che lo avrebbe solo confermato.
Con l’ultimo motivo si denunzia la carenza di motivazione con
riferimento alle massime di esperienza nell’esclusione del danno
derivante dalla maggiorazione delle tariffe, in quanto suscettibile di
traslazione sulla clientela.
Anche questo motivo è fondato dal momento che l’aumento

.

del corrispettivo della prestazione, nella misura in cui sia effetto di
abuso di posizione dominante, secondo i principi di economia di
comune esperienzax comporta una diminuzione della domanda,
salva la prova contraria della rigidità dei consumi.
La sentenza deve essere quindi cassata con rinvio alla corte
d’appello di Trieste in diversa composizione per un nuovo giudizio
ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
.

la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa

4

aprile 1991 n.168).

composizione, anche per il regolamento delle spese

Roma, 18 Luglio 2013

della fase di legittimità.

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