Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21033 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.11/09/2017),  n. 21033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7848/2017 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

MEDAGLIE D’ORO n. 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA MANNIAS,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 6005/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 08/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

A.O. ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale nel quale è incorsa questa Corte nell’ordinanza n. 6005/2017, depositata l’8 marzo 2017, avendo omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;

gli intimati Ministero degli Interni e Questura di Roma non hanno svolto attività difensiva;

Considerato che:

secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; Cass. 11/04/2014, n. 8578; Cass. 24/02/2016, n. 3566);

Ritenuto che:

per le ragioni esposte, l’istanza debba essere accolta.

PQM

 

Accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 6005/2017, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, oltre Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge”, debba aggiungersi la proposizione “disponendone la distrazione a favore dell’avv. Itala Mannias dichiaratasi antistataria”.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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