Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21033 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/08/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 06/08/2019), n.21033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7467-2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANNA BARTOLI;

– ricorrente –

contro

ASUR MARCHE – AREA VASTA N. 1, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato RENATO BRUALDI;

– controricorrente –

contro

PI.RO.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1197/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

P.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1197/2017 della Corte di Appello di Ancona che, respingendo la sua impugnazione ed accogliendo parzialmente quella incidentale proposta dalla ASUR, ha rideterminato la somma a lui dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in Euro 182.433,00, confermando nel resto la sentenza n. 239/2011 del Tribunale di Pesaro (che aveva ritenuto provato il danno da disfunzione erettile e la manifestazione di sindrome depressiva e neuropatica che ne era alla base, nonchè il loro legame eziologico con l’intervento di ernioplastica subito dall’attore presso il nosocomio di (OMISSIS)).

Ha resistito con controricorso la ASUR MARCHE – AREA VASTA N. 1.

Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

In vista dell’odierna udienza nessuna delle parti ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è affidato a 4 motivi.

Con il primo il ricorrente denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso costituito dalle conclusioni di cui ai punti 4 e 5 della relazione medico legale depositata dal Dott. T. nel corso del giudizio di primo grado; sostiene che la Corte territoriale se avesse esaminato i suddetti passaggi (pp. 47-48 della relazione) sarebbe giunta alla indiscutibile conclusione che la percentuale del 20%, legata alla disfunzione erettile, abbia patito un abbattimento del gradiente riconducibile alla prospettata concausa della vascolopatia aortica; e, se avesse esaminato la relazione ctu specialistica depositata sempre in primo grado dai dottori G.G. e Z.A., sarebbe giunta alla dirimente conclusione che sul gradiente del 20% avrebbe dovuto applicare una maggiorazione, stimabile equitativamente nel 10%, stante l’assenza di un ruolo concausale della vasculopatia aortica di carrefour (considerata dal Dott. T. come concausa della disfunzione erettile).

Con il secondo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059-185-1226-2056 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale, richiamando la sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite, ha ritenuto che il danno morale (ossia la componente della sofferenza soggettiva) non sia autonomamente risarcibile. Sostiene che detta forma di danno va liquidato attraverso un criterio di personalizzazione legato agli elementi circostanziali del caso concreto, come affermato da recente giurisprudenza di legittimità. Rileva che sarà costretto a convivere per sempre con dolore spontaneo di tipo bruciante, intermittente, lancinante, parossistico, accusando anche parestesia, disestesia, iperalgesia e allodinia.

Con il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059-185-1226-2056 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale non ha riconosciuto l’autonoma risarcibilità del danno esistenziale (costituito dalla sua incapacità di generare, tenuto conto che, al momento dell’evento dannoso, aveva solo 46 anni) quale componente estranea al danno biologico, da liquidarsi mediante valutazione equitativa in termini non patrimoniali.

Con il quarto ed ultimo motivo denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso costituito di rilievi contenuti alla pagina 48 della relazione medico legale depositata dal Dott. T. nel corso del giudizio di primo grado, nonchè dal verbale di udienza 26/6/2008 e dalla documentazione (analiticamente indicata a p. 18); sostiene che la Corte territoriale – se avesse esaminato tutto ciò, sarebbe giunta alla indiscutibile e dirimente decisione di correlare, quale conseguenza immediata e diretta, i disagi psico-fisici da lui subiti post intervento con la poderosa contrazione economica che lo aveva attinto, si da affermare che l’accertata riduzione della sua capacità lavorativa specifica, con danno patrimoniale futuro su un reddito che si sarebbe realizzato con criteri probabilistici o presuntivi.

2. Tenuto conto delle questioni sottese ai motivi e ritenuto che non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), il Collegio rimette la causa in pubblica udienza dinanzi alla terza sezione civile.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione della causa in pubblica udienza dinanzi alla terza sezione civile.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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