Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21033 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7291/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

MONTALTI WORLDWIDE MOVING SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

MARCO LENTI e dall’Avv. ANTONELLA TERRANOVA, elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via V.

Bellini, 24;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, n. 49/11/2019, depositata in data 7 gennaio

2019, notificata in data 16 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 luglio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente MONTALTI WORLDWIDE MOVING SRL ha impugnato, in qualità di dichiarante per conto terzi (rappresentante indiretto), un avviso suppletivo e di rettifica relativo all’importazione di sei partite di biciclette, dichiarate di origine tunisina e rivelatesi, sulla base di un rapporto OLAF, di origine cinese, con disconoscimento del regime daziario preferenziale e applicazione di dazio antidumping, sanzioni e accessori.

La CTP di Forlì ha rigettato il ricorso e la CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza in data 7 gennaio 2019, ha accolto l’appello della società contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto rileva in questa sede, che l’avviso di accertamento è nullo per difetto di motivazione a termini del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 5-bis, non essendo stato allegato all’atto impositivo il verbale OLAF, nè risultando una “una esplicitazione chiara ed autonoma, nel provvedimento impugnato, della motivazione dell’atto impositivo”, tale da non consentire di far comprendere l’iter logico seguito. Ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello che manca agli atti la relazione conclusiva dell’OLAF e, conseguentemente, la prova della origine cinese delle merci importate.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi; resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5-bis, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento per mancata allegazione del rapporto OLAF, ritenendo che sia sufficiente che l’avviso di suppletivo e di rettifica riporti nei tratti essenziali, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, il contenuto degli atti presupposti, come avvenuto nel caso di specie.

1.1 – Si rileva preliminarmente in punto ammissibilità come l’Ufficio ricorrente abbia trascritto, benchè non nell’ambito del primo motivo di ricorso, la parte motivazionale dell’avviso di accertamento, che recita: “vista l’indagine svolta dall’OLAF (fascicolo OLAF OF/2012/0994) dalla quale è emerso che l’origine della merce venduta dalla società M.U.I. è cinese e non può pertanto beneficiare dell’origine preferenziale in base all’allegato II del Protocollo PEM n. 4 dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Tunisia. In particolare, la società tunisina compra la merce dalla sua società controllante cinese Shine Wheel Bicycle Co. Ltd.”.

1.2 – Il motivo è, tuttavia infondato, posto che, come correttamente osservato dal controricorrente, la Corte di merito ha rilevato che nell’atto impositivo non fossero riportati i tratti essenziali del verbale OLAF, laddove osserva, sia pure succintamente, che “nè l’obbligo motivazionale (…) risulta rispettato da una esplicitazione chiara ed autonoma, nel provvedimento impugnato, della motivazione dell’atto impositivo: sul punto si osserva infatti che risulta del tutto generico e non in grado di fare comprendere autonomamente l’iter logico e il procedimento motivazionale seguito, l’inciso dell’Ufficio “vista l’indagine OLAF, dalla quale è emerso che l’origine della merce venduta dalla società MUI è cinese e non può pertanto beneficiare dell’origine preferenziale””.

1.3 – La Corte di merito non si è, pertanto, sottratta ai principi enunciati da questa Corte regolatrice, nonchè richiamati dallo stesso ricorrente, laddove statuisce che l’avviso di accertamento in materia doganale, che si fondi su verbali ispettivi OLAF che non siano allegati all’atto impositivo, è legittimamente motivato solo ove riporti nei tratti essenziali, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati per relationem (Cass., Sez. V, 21 aprile 2017, n. 10118).

1.4 – Laddove il ricorrente avesse inteso contestare l’erronea ricognizione della fattispecie concreta (esistenza della motivazione) per omessa considerazione di circostanze in fatto (quali, ad esemplo la circostanza in fatto, secondo cui “la società tunisina compra la merce dalla sua società controllante cinese Shine Wheel Bicycle Co. Ltd.” avrebbe dovuto censurare la sentenza sotto altro profilo.

2 – Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui il giudice di appello non si è pronunciato sulla questione se l’avviso riproducesse il contenuto essenziale del rapporto OLAF, come richiesto dall’Ufficio in primo grado. Deduce che l’Ufficio avrebbe, in ogni caso, riportato il nucleo motivazionale essenziale dell’atto in cui ci si riferisce agli accertamenti OLAF e alla circostanza che la società esportatrice tunisina acquista la merce da una società controllante cinese. Deduce, inoltre, di avere depositato in sede di costituzione in giudizio la documentazione OLAF posta a fondamento dell’accertamento.

2.1 – Il secondo motivo è inammissibile, posto che il ricorrente non si duole dell’omesso esame di una domanda, bensì dell’omesso esame di una deduzione difensiva, attinente a una circostanza in fatto, ossia la esplicitazione nell’avviso suppletivo e di rettifica delle ragioni di fatti e dei presupposti di diritto su cui si basa la revisione dell’accertamento. Nel qual caso, ove si assuma che la pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764).

2.2 – La differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della domanda di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Cass., Sez. II, 22 gennaio 2018, n. 1539; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 25761; Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2014, n. 25714; Cass., Sez. III, 14 maro 2006, n. 5444).

2.3 – Il motivo è ulteriormente inammissibile posto che il ricorrente, pur avendo dedotto di avere illustrato la circostanza in sede di controdeduzioni in primo grado, non ha dedotto di avere riproposto la stessa in sede di controdeduzioni in appello.

3 – Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del 11 settembre 2013, Reg. UE n. 883 del 2013, art. 11 nella parte in cui non ha riconosciuto valore probatorio al rapporto OLAF, benchè non definitivo.

3.1 – Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse, non avendo rilievo la censurabilità della pronuncia che non ha ritenuto sufficiente gli accertamenti OLAF in assenza della relazione finale, essendo la pronuncia retta dall’autonoma ratio decidendi della nullità dell’avviso per omessa relatio all’accertamento OLAF.

4 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.300,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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