Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21032 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 12/10/2011), n.21032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 14924 del R.G. anno 2010 proposto da:

EQUITALIA CERIT s.p.a. domiciliata in ROMA, via Panama 68 presso

l’avv. Puoti Giovanni con l’avv. Bruno Cucchi, che la rappresentano e

difendono giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento VAGNOZZI Alfredo s.n.c. in persona del curatore intimato

avverso il decreto n. 2893 cron. in data 26.4.2010 del Tribunale di

Pistoia – udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del

14.07.2011 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo.

Fatto

RILEVA IN FATTO

IL Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato le considerazioni che si trascrivono: “La s.p.a. Eiquitalia Cerit ha proposto ricorso per cassazione – affidato a un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge (art. 2752 c.c., comma 1) – contro il decreto del Tribunale di Pistoia depositato il 26.4.2010 con il quale è stata respinta l’opposizione allo stato passivo del fallimento Vagnozzi Alfredo s.n.c. proposta da essa ricorrente in relazione all’esclusione del privilegio del credito per Euro 16.707,42 vantato a titolo di IRAP. Non ha svolto difese la curatela intimata. La società ricorrente, in estrema sintesi, censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che, prima della modifica dell’art. 2752 c.c., comma 1 introdotta dal D.L. n. 159 del 2007, art. 39 il credito per IRAP non fosse assistito da privilegio generale mobiliare ai sensi della predetta disposizione. Talchè il credito insinuato, in quanto riferito a periodo anteriore all’anno 2007, andava ammesso in chirografo. Al contrario, secondo a ricorrente, la natura privilegiata dell’imposta era desumibile ancor prima della modifica da una interpretazione letterale e logico- sistematica dell’art. 2752 c.c.. Il ricorso appare manifestamente fondato alla luce della recente pronuncia della Prima Sezione della Corte (sent. n. 4861 del 1.3.2010) secondo la quale il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l’IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell’art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa. Il carattere locale dell’ILOR sopravviveva ormai solo nella denominazione, stante la soggettività attiva di essa in capo allo Stato, esclusivo titolare del potere di accertamento e riscossione. Dalla natura di imposta reale l’ILOR era venuta assumendo a suo presupposto il possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi prodotti nel territorio e, al contempo, l’istituzione dell’IRAP aveva evidenziato, in sostanziale continuità, il fondamento impositivo nell’esercizio abituale di attività economica organizzata con calcolo della produzione netta riferita al territorio regionale. Ma proprio la condivisione del gettito con lo Stato e gli altri enti locali, nonchè il richiamo delle norme statuali sul controllo la riscossione e il contenzioso escludono che l’IRAP (come l’ILOR) sia un’imposta regionale. Pertanto il fatto che il legislatore, nel momento in cui ha introdotto nel 1997 l’IRAP ed ha soppresso l’ILOR, non abbia provveduto a modificare contemporaneamente l’art. 2752 c.c., non deve essere interpretato come volontà di escludere dal privilegio l’IRAP, ma come una mera svista non infrequente quando vengono introdotte nell’ordinamento giuridico nuove disposizioni, cui lo stesso legislatore ha posto successivamente rimedio, eliminando ogni anomalia del sistema. Tanto può essere affermato con decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che la relazione meriti piena condivisione posto che l’indirizzo di cui alla richiamata sentenza n. 4861 del 2010 di questa Corte è stato seguito dalle successive n. 17925 del 2010 e n. 3061 del 2011 (afferenti crediti IRAP per periodi anteriori alla entrata in vigore della richiamata modificazione dell’art. 2752 c.c. comma 1) nell’ambito di una scelta interpretativa estensiva fatta propria dalle S.U. con la sentenza n. 11930 del 2010 della quale non può che trascriversi l’enunciato principio di diritto: “le norme del cod. civ. che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale; e di identificare l’effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell’intenzione del legislatore, e soprattutto della “causa” del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.

Con la conseguenza che il privilegio generale sui mobili istituito dall’art. 2752 c.c., sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all’imposta comunale sugli immobili (ICI) introdotta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931″.

Siffatta scelta parvero risulta recepita nel testo del D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 37 (decreto in corso di conversione alla data di decisione del ricorso in disamina).

Accolto il ricorso nei termini proposti dalla relazione e cassato l’impugnato decreto ben può provvedersi ai sensi dell’art. 384 c.p.c. ammettendo in privilegio il credito IRAP azionato da Equitalia Cerit quale agente di riscossione per la Provincia. La larga anteriorità del diniego di ammissione in privilegio (5.6.2009) al mutamento di giurisprudenza in subiecta materia di questa Corte costituisce valida ragione per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c. ammette in privilegio il credito di Euro 16.707,42 per IRAP della ricorrente soc. Equitalia Cerit; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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