Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21032 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.11/09/2017),  n. 21032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7845/2017 proposto da:

D.I. (alias D.E.), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato

ITALA MANNIAS, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 3096/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 06/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

D.I. (alias D.E.) ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale nel quale è incorsa questa Corte nell’ordinanza n. 3096/2017, depositata il 6 febbraio 2017, avendo omesso di provvedere sulle spese di lite a favore della ricorrente vincitrice, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, essendo stato cassato senza rinvio il provvedimento del Tribunale di Roma in data 16 ottobre 2015;

gli intimati Ministero degli Interni e Questura di Roma non hanno svolto attività difensiva;

Considerato che:

secondo il più recente orientamento di questa Corte, la procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all’omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l’omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell’estensore (Cass. 24/07/2014, n. 16959; Cass. 27/07/2016, n. 15650);

nel caso concreto, siffatto contrasto non è configurabile essendo stata del tutto omessa, anche in motivazione, per mera dimenticanza, la pronuncia sulle spese del giudizio;

Ritenuto che:

per le ragioni esposte, l’istanza debba essere accolta, senza alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione, attesa la mancata costituzione degli intimati.

PQM

 

Accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 3096/2017, disponendo che nel dispositivo debba aggiungersi, dopo “16.10.2015”, “Condanna i resistenti Ministero dell’Interno e Questura di Roma al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 1.000,00, comprensiva degli esborsi, per il giudizio di merito, e della somma di Euro 1.500,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, per il giudizio di legittimità, con attribuzione all’avvocato Itala Mannias dichiaratasi antistataria”.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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