Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21031 del 18/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 18/10/2016), n.21031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso IL DI-proposto da:

REGIONE CALABRIA C.F. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 9,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE NAIMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.A., c.f., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI, presso lo studio dell’avvocato

TOMMASO MARVASI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CLAUDIO PIO ACRI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 498/2013 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO,

depositata il 23/04/201 r.g.n. 2235/2009;

udita la relazione nella causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/16 dal consigliere dott. LUCIA TRIA;

udito l’avvocato NAIMO GIUSEPPE;

udito l’avvocato MARVASI TOMMASO;

udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

Fresa Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 23 aprile 2013): 1) rigetta l’appello principale della Regione Calabria avverso la sentenza del 25 settembre 2009 del Tribunale di Paola, di accoglimento parziale della domanda azionata da S.A. in seguito alla decadenza dall’incarico di direttore generale della Azienda Sanitaria (OMISSIS) di Paola, condannando la Regione Calabria al risarcimento del solo danno patrimoniale, nella misura richiesta dal danneggiato; 2) dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto dallo S., diretto ad ottenere la condanna della Regione al risarcimento del danno non patrimoniale.

La Corte d’appello di Catanzaro, per quel che qui interessa, precisa che:

a) va ribadita la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;

b) nel merito, l’appello principale deve essere respinto, osservandosi al riguardo, da un lato, che il rapporto intercorrente fra direttore generale e azienda sanitaria ha natura di rapporto di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 2222 c.c. e segg., e, dall’altro, che la situazione di grave disavanzo, prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis, quale presupposto per la declaratoria della decadenza del direttore generale, è da configurare come la conseguenza di atti imputabili al direttore generale e non già come conseguenza di accadimenti esterni;

c) pertanto, la suddetta decadenza è da inquadrare nell’ambito della risoluzione contrattuale per inadempimento;

d) come si desume dalla sentenza n. 36 del 2005 della Corte costituzionale la “decadenza automatica” dei direttori generali delle aziende sanitarie nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 52, comma 4, lett. d) – disposizione alla quale si è adeguata la Regione Calabria con la L.R. n. 11 del 2004, art. 14, comma 5 – non può essere considerata, per il suo tenore letterale, come impositiva di un obbligo cogente per le Regioni, trattandosi solo di una sorta di “sollecito” alle Regioni di configurare, per le suddette ipotesi di mancato conseguimento dell’equilibrio economico delle aziende sanitarie, un’apposita disciplina relativa all’irrogazione della misura della decadenza dei rispettivi direttori generali, determinando i presupposti sostanziali e le forme procedimentali per infliggere la sanzione stessa;

e) ne consegue che declaratoria della decadenza del direttore generale di cui si discute, è da configurare come la conseguenza di atti imputabili al direttore generale stesso e non già come conseguenza di accadimenti esterni;

f) nel caso di specie, non sono state rispettate le garanzie del contraddittorio nella procedura conclusasi con l’adozione del provvedimento di decadenza, nè sono stati provati gli inadempimenti contrattuali addebitati allo S.;

g) infine, il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile, perchè mai notificato alla controparte ed oggetto di rinuncia da parte dell’appellante incidentale.

2.- Il ricorso della Regione Calabria domanda la cassazione della sentenza per sette motivi; resiste, con controricorso, S.A..

3.- La causa è stata rimessa alle Sezioni Unite, riguardando il primo motivo di ricorso questioni attinenti alla giurisdizione. Nell’occasione, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

4.- Con sentenza 3 febbraio 2016, n. 2055 le Sezioni Unite, rigettando il primo motivo del ricorso, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso la causa dinanzi a questa Sezione lavoro per l’esame degli altri motivi e per la statuizione sulle spese.

5.- In prossimità della presente udienza entrambe le parti hanno depositato altre memorie ex art. 378 c.p.c..

In particolare, la Regione Calabria, nella propria memoria, ha chiesto che, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., sia disposta la cancellazione di due espressioni ritenute offensive contenute nel controricorso a proposito della questione di giurisdizione proposta dalla Regione stessa nel primo motivo di ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Richiesta di cancellazione di due espressioni contenute nel controricorso.

1.- Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta della Regione Calabria formulata nella memoria depositata in prossimità della presente udienza – di cancellazione dal controricorso (p. 5) delle espressioni “la Regione Calabria contrabbanda” “contrabbando tentato”, che sono state riferite alla questione di giurisdizione proposta dalla Regione stessa nel primo motivo di ricorso.

1.1.- Tale istanza, come è noto, è da configurare come una sollecitazione della parte all’esercizio del potere officioso del giudice di disporre la anzidetta cancellazione, sulla base di una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice stesso, finalizzata a regolare la correttezza formale del contraddittorio, che comporta che le parti e i loro difensori si astengano dall’adoperare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, come stabilisce l’art. 89 c.p.c. (vedi, per tutte: Cass. 5 novembre 2002, n. 15503; Cass. 15 dicembre 2011, n. n. 27001).

E’ anche pacifico che la suddetta cancellazione, visto che rientra nei poteri officiosi di ogni giudice, possa essere disposta anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di cassazione e che nessun rilievo ostativo possa acquistare il profilo che la richiesta relativa – attenendo, come accade nella specie, a espressioni contenute nel controricorso – risulti formulata solo in sede di memorie ex art. 378 c.p.c. (Cass. 21 luglio 2001, n. 9946; Cass. 16 marzo 2005 n. 5677; Cass. 20 gennaio 2004, n. 805; Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954; Cass., 4 giugno 2007, n. 12952; Cass. 15 aprile 2015, n. 7621; Cass. 5 ottobre 2015, n. 19797).

1.2. Nella specie non ricorrono i presupposti per disporre la cancellazione in argomento.

1.3.- Infatti, altrettanto consolidato è l’orientamento – che il Collegio condivide e ribadisce – secondo cui la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 c.p.c., va esclusa allorchè l’uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e incomposto intento dispregiativo – rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte – ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (vedi, per tutte: Cass.20 gennaio 2004, n. 805; Cass.27 febbraio 2003, n. 2954; Cass. 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass. 29 novembre 2006, n. 25250; Cass. 4 giugno 2007, n. 12952; Cass.5 maggio 2009, n. 10288).

1.4.- Le due espressioni di cui la Regione assume l’offensività – che sono tra loro intimamente legate e si risolvono nell’uso del verbo “contrabbandare” e quindi del termine “contrabbando”, nello stesso contesto – sicuramente si inscrivono nella normale dialettica difensiva, come è agevolmente dimostrato dal fatto che, nella lingua italiana, al verbo contrabbandare (derivato del termine contrabbando), si attribuisce il significato fig. di “far passare qualcosa per ciò che non è”, il che riferito, come nella specie, ad una tesi della controparte serve semplicemente a rafforzare l’assunto della scarsa attendibilità di tale tesi, senza assumere alcuna valenza offensiva e tanto meno sconveniente nei confronti della controparte stessa e senza, quindi, integrare un abuso del diritto di difesa della parte, cui solamente è applicabile l’art. 89 c.p.c.

2 – Il primo motivo di ricorso.

2.- Quanto al merito delle censure, il ricorso è articolato in sette motivi.

2.1.- Col primo motivo di ricorso la Regione Calabria, denunciando violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, nonchè del D.L. n. 347 del 2001, art. 3 (convertito con modificazioni dalla L. n. 405 del 2001), della L. n. 289 del 2002, art. 52, comma 4, lett. d, del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3-bis e della L.R. n. 11 del 2004, art. 14 ha censurato la statuizione della sentenza impugnata relativa alla giurisdizione sostenendone la spettanza al giudice amministrativo.

2.2.- Con sentenza 3 febbraio 2016, n. 2055 le Sezioni Unite – cui la causa è stata rimessa, concernendo tale motivo una questione di giurisdizione – hanno rigettato il motivo stesso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo la causa dinanzi a questa Sezione lavoro per l’esame degli altri motivi e per la statuizione sulle spese.

2.3.- Per le ragioni di tale decisione si rinvia all’indicata sentenza delle Sezioni Unite.

2 – Sintesi degli altri motivi di ricorso.

3.- Con il secondo motivo si denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazioni di numerose norme codicistiche e legislative nonchè della L.R. n. 11 del 2004, art. 14, comma 5.

Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente assimilato l’ipotesi di decadenza automatica per mancato raggiungimento dell’equilibrio finanziario (che qui ricorre) a quella della risoluzione per grave disavanzo, ritenendo che per entrambe la decadenza debba discendere da “atti imputabili al direttore generale”, mentre dal contratto di diritto privato tra la Azienda Unità Sanitaria Locale e il direttore amministrativo della stessa, come configurato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 e successive modificazioni – che ha dato luogo ad un rapporto cui deve riconoscersi natura di rapporto di lavoro autonomo – discende per il lavoratore un’obbligazione di risultato e non anche di mezzi, conformemente all’opzione del legislatore delegante che ha inteso introdurre per la gestione apicale delle AUSL una responsabilità di tipo manageriale (si cita: Cass. 21 agosto 2004, n. 16519).

Pertanto, sarebbe irrilevante l’imputabilità o meno del mancato raggiungimento dell’equilibrio economico, diversamente da quel che si afferma nella sentenza impugnata.

4.- Con il terzo motivo si denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazioni di numerose norme legislative nonchè della L.R. n. 11 del 2004, art. 14, comma 5.

Si contesta la statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto illegittima la sospensione, per assenza di disposizioni legislative o contrattuali che potessero legittimarla e per genericità dei rilievi.

Si sostiene che il potere di sospensione è considerato di carattere generale dalla giurisprudenza amministrativa, pertanto ha base legislativa.

5.- Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè degli artt. 1453, 1456 e 2697 c.c..

Si sostiene che la Corte d’appello non si è pronunciata sul motivo d’appello nel quale si contestava – per amore di verità – la statuizione del primo giudice di adesione alle conclusioni del CTU sulla non imputabilità allo S. del mancato raggiungimento dell’equilibrio economico, pur essendo tale elemento irrilevante secondo la tesi della Regione.

Si lamenta anche il mancato esame della sentenza di condanna dello S. emessa della Corte dei Conti della Calabria (n. 320 del 2008) nonchè di altra sentenza di condanna della Corte dei Conti (n. 504 del 2009), da cui risulta che lo S. ha contribuito a distrarre le risorse per la prevenzione di tumori femminili alla mammella e alla cervice uterina.

Si rileva che da tali sentenze, che la Corte territoriale ha ignorato, emergono con chiarezza gli inadempimenti commessi dallo S. nel breve periodo – circa dieci mesi – in cui ha ricoperto l’incarico in oggetto e quindi l’imputabilità del risultano negativo, sia che lo si chiami “disavanzo”, sia che lo si chiami “equilibrio economico”.

6.- Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c.

Si propone la censura formulata nel quarto motivo, prospettandola come vizio di motivazione, per mancata considerazione delle suddette sentenze di condanna della Corte dei Conti, che avrebbe consentito alla Corte d’appello di affermare la conformità della condotta dello S. ai canoni di buona amministrazione.

7.- Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello in cui si censurava il rigetto dell’eccezione della Regione in merito al mancato rispetto, da parte dello S., dell’obbligo di produzione del certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica, organizzazione e gestione sanitaria.

Tale obbligo, infatti, condizionava la validità ed efficacia del contratto.

8.- Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione dell’art. 437 c.p.c., per la mancata acquisizione di documenti di cui la Regione aveva chiesto la acquisizione.

3. – Esame delle censure.

9.- Il ricorso – di cui qui si esaminano i motivi successivi al primo – non è da accogliere per le ragioni di seguito esposte.

10.- La sentenza impugnata si basa sul principale rilievo secondo cui dalla sentenza n. 36 del 2005 della Corte costituzionale la “decadenza automatica” dei direttori generali delle aziende sanitarie nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 52, comma 4, lett. d) – disposizione alla quale si è adeguata la Regione Calabria con la L.R. n. 11 del 2004, art. 14, comma 5 – non può essere considerata, per il suo tenore letterale, come impositiva di un obbligo cogente per le Regioni, trattandosi solo di una sorta di “sollecito” alle Regioni di configurare, per le suddette ipotesi di mancato conseguimento dell’equilibrio economico delle aziende sanitarie, un’apposita disciplina relativa all’irrogazione della misura della decadenza dei rispettivi direttori generali, determinando i presupposti sostanziali e le forme procedimentali per infliggere la predetta sanzione stessa.

Da qui la duplice conseguenza che: la declaratoria della decadenza del direttore generale di cui si discute, può derivare soltanto da at i imputabili al direttore generale stesso e non da semplici accadimenti esterni; b) nel caso di specie, non sono state rispettate le garanzie del contraddittorio nella procedura conclusasi con l’adozione del provvedimento di decadenza, nè sono stati provati gli inadempimenti contrattuali addebitati allo S..

11.- E’, infatti, pacifico che il provvedimento di decadenza è stato emanato dopo una sorta di blitz presso la ASL di “funzionari regionali” rimasti anonimi e quindi senza alcun contraddittorio con l’interessato e senza prove dei fatti addebitati, che avrebbe dovuto fornire la Regione.

12. Ebbene, nel suo lungo e articolato ricorso, la Regione Calabria non censura specificamente la suindicata statuizione sulla violazione del diritto di difesa dell’attuale controricorrente che da sola è sufficiente a sorreggere la decisione.

Ciò comporta l’applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499; Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 27 maggio 2014, n. 11827).

13.- Sempre in linea generale deve rilevarsi che risultano inammissibili tutte le censure contenute nel terzo, quarto, quinto e settimo motivo – nelle quali la Regione ricorrente lamenta la mancata acquisizione delle sentenze della Corte dei Conti e di altri documenti ovvero richiama delibere varie. Infatti, si tratta di doglianze proposte senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e all’art. 369 c.p.c., n. 4, (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

13.1.- In particolare, è jus receptum che, in base al suindicato principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – il ricorrente che denunci il difetto o l’erroneità nella valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569).

13.2.- Del resto, non va dimenticato che, una specifica parte del recente – e sopravvenuto, pertanto non direttamente utilizzabile nella specie, ma comunque significativo, secondo il canone dell’interpretazione evolutiva – Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria del 17 dicembre 2015, è stata espressamente dedicata al rispetto del suindicato principio (detto anche di autosufficienza), stabilendosi al riguardo, fra l’altro che tale rispetto, pur non comportando “un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento”, tuttavia presuppone che: “1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito; 2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce; 3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc) del deposito dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto; 4) siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso” (sul punto, vedi: Cass. 16 febbraio 2016, n. 2937).

14.- Quanto all’esame specifico dei motivi, può rilevarsi che:

a) il secondo motivo è da respingere. Infatti, dalla condivisibile affermazione secondo cui il direttore generale di una ASL per effetto del contratto assume un’obbligazione di risultato e non anche di mezzi, conformemente all’opzione del legislatore delegante che ha inteso introdurre per la gestione apicale delle AUSL una responsabilità di tipo manageriale (Cass. 21 agosto 2004, n. 16519), non si può certamente trarre la conseguenza che la Regione possa disporre la decadenza automatica del direttore generale stesso con le modalità qui applicate e senza dare prova della bevente Imputabilità del mancato raggiungimento dell’equilibrio economico all’interessato e perciò violando il fondamentale diritto di difesa, consacrato nell’art. 24 Cost.;

b) il terzo motivo è inammissibile non solo sotto il profilo della mancata allegazione del provvedimento di sospensione, di cui si contesta la statuizione di illegittimità da parte della Corte territoriale, ma nella sua interezza, in quanto la suindicata statuizione viene impugnata esclusivamente con riguardo alla ratio decidendi relativa alla assenza di disposizioni legislative o contrattuali idonee a legittimare la sospensione, mentre non viene impugnata la seconda e autonoma ratio decidendi relativa alla genericità degli addebiti;

c) il quarto motivo è inammissibile perchè con esso si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. sostenendosi che la Corte d’appello non si sia pronunciata sul motivo d’appello nel quale si contestava – “per amore di verità” – la statuizione del primo giudice di adesione alle conclusioni del CTU sulla non imputabilità allo S. del mancato raggiungimento dell’equilibrio economico, “pur essendo tale elemento irrilevante secondo la tesi della Regione”. Ebbene, dalla stessa formulazione della censura emerge che la pronuncia – di cui si lamenta la omissione – non era decisiva e pertanto rispetto ad essa non si poteva prospettare alcuna omessa pronuncia (vedi, per tutte: Cass. 17 gennaio 2007, n. 978; Cass. SU 14 maggio 2010, n. 11730), oltretutto senza neppure rispettare del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (con riguardo alle sentenze della Corte dei conti, ai documenti e alla CTU necessari per esaminare la censura stessa);

d) il quinto motivo è inammissibile, per le stesse ragioni per cui è inammissibile il quarto motivo, di cui replicano le cesure sotto il profilo del vizio di motivazione;

e) il sesto motivo è inammissibile. Con esso si denuncia una ipotetica omessa pronuncia riguardante un motivo di appello che aveva ad oggetto il rigetto dell’eccezione della Regione sul mancato rispetto, da parte dello S., dell’obbligo di produzione del certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica, organizzazione e gestione sanitaria. Ebbene, si tratta di una questione che non solo è del tutto irrilevante nell’impianto della sentenza impugnata, ma è anche ininfluente in sè visto che dall’art. 3 del contratto stipulato tra le parti – esaminabile da questa Corte, dato il tipo di censura proposta risulta che il termine per la produzione del suddetto certificato scadeva dopo la disposta decadenza (precisamente: entro 18 mesi dalla nomina);

f) il settimo motivo è inammissibile perchè, senza neppure allegare i documenti di cui si lamenta la mancata acquisizione, si tende ad avere una nuova e più appagante ricostruzione dei fatti.

4- Conclusioni.

15.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Regione ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA