Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21031 del 13/09/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 21031 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI PALMA SALVATORE
SENTENZA
sul ricorso 12529-2010 proposto da:
DIMENSIONE GIOCO S.R.L.
(c.f.
07198200631),
in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, Via GAVINANA 2,
Data pubblicazione: 13/09/2013
presso l’avvocato OLIVA MAURIZIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MONTEMURRO ROBERTO, giusta
2013
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
1233
contro
SNAI S.P.A.;
1
- intimata –
avverso la sentenza n. 1475/2009 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/07/2013 dal Consigliere
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di
interesse.
Dott. SALVATORE DI PALMA;
2
Ritenuto che, con ricorso – iscritto al n. 12529
del 2010 – del 30 aprile 2010, la s.r.l. Dimensione Gioco
agenzia di scommesse – ha proposto ricorso per
cassazione, nei confronti della s.p.a. SNAI., avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Firenze, emessa tra le
stesse parti, n. 1475 in data 10 novembre 2009, deducendo
tre motivi di censura;
che la s.p.a. SNAI, benché ritualmente intimata,
non si è costituita né ha svolto attività difensiva;
che, con atto del 18 gennaio 2012, depositato in
cancelleria il 19 gennaio 2012, il difensore della
predetta Società ricorrente, Avv. Roberto Montemurro, con
riferimento anche al predetto ricorso, dopo aver
dichiarato che «/e
controversie innanzi indicate sono
state tutte transatte e rinunciate»
e che «Allo stato,
dunque, risultando assolutamente inutile qualsiasi
pronuncia da parte di codesta Suprema Corte, stante
l’intervenuta transazione e rinuncia al giudizio»,
ha
chiesto che «i giudizi innanzi individuati, omessa ogni
pronuncia, vengano cancellati dal ruolo»;
che
dell’odierna
chiedendo
il
Procuratore
udienza
di
all’esito
generale,
discussione,
ha
concluso
che venga dichiarata l’inammissibilità del
ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
3
Considerato
speciale ad litem,
che
come risulta dalla procura
conferita a detto difensore a margine
del ricorso – allo stesso difensore è stata conferita,
tra le altre, la facoltà
«di transigere, conciliare e
rinunciare con promessa di rato»;
gennaio 2012 si faccia riferimento ad una
transazione e rinuncia al giudizio»
che – sebbene nel più volte citato atto del 19
«intervenuta
riguardo a ciascuno
dei quattro ivi menzionati ricorsi – non risulta prodotta
agli atti la menzionata transazione né è stato depositato
formale atto di rinuncia ai sensi dell’art. 390 cod.
proc. civ.;
che tuttavia – tenuto conto dei predetti poteri
attribuiti al difensore dalla procura
ad litem,
delle
inequivocabili espressioni contenute nell’atto del 19
gennaio 2012, dianzi testualmente riprodotte, e del fatto
che la controparte s.p.a. SNAI non si è costituita in
riferimento a nessuno degli ivi menzionati quattro
ricorsi – può ritenersi che la Società ricorrente, per il
tramite del suo difensore, abbia manifestato la
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del
ricorso in esame;
che infatti, secondo il costante orientamento di
questa Corte, l’atto di rinuncia al ricorso per
cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390
4
cod. proc. civ., sebbene non idoneo a determinare
• l’estinzione del processo, denota il venire meno
definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta,
pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la
controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque,
ex
plurimis e tra le ultime, la sentenza n. 2259 del 2013);
che non sussistono i presupposti per provvedere
sulle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto
difetto di interesse.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Prima Sezione Civile, il 10 luglio 2013
Il Consi liere relatore ed estensore
la pronuncia sull’oggetto del contendere (cfr.,