Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21031 del 12/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 12/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 12/10/2011), n.21031
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20060-2010 proposto da:
IMPREPAR – IMPREGILO PARTECIPAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS)
in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore – in
proprio e nella qualità di capogruppo e mandataria dell’Associazione
Temporanea di Imprese costituita tra la medesima e le mandanti ICLA
SpA COMIL SpA e STUDI PROGETTI COSTRUZIONI SpA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio
dell’avvocato GIUFFRE’ GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TAORMINA (ME) (OMISSIS) in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24,
presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati MUNAFO’ FRANCESCO, SCUDERI ANCREA,
giusta Delib. Giunta Municipale 1 ottobre 2010, n. 128 e giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
IMPREGILO SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 14574/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
del 28.4.2010, depositata il 16/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
1. E’ stata depositata in cancelleria il 23 febbraio 2011 relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., con la quale ha dato atto che la Corte di Cassazione con sentenza 16 giugno 2010 n. 14574 decidendo il ricorso proposto dal comune di Taormina contro la sentenza 4 agosto 2003 della Corte di appello di Messina, ne ha accolto alcuni motivi, ha disposto la cassazione della decisione di appello ed ha disposto il rinvio del processo alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.
2^. Nel dispositivo, invece, per mero errore materiale ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
3^. Trattandosi all’evidenza di mero errore materiale per le ragioni indicate nella relazione,La Corte deve dunque disporne la correzione sostituendo alla indicazione errata “Corte di appello di Roma” quella esatta “Corte di appello di Messina”.
4^. Nessuna pronuncia va emessa sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dispone procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della propria sentenza 16 giugno 2010 n. 14574 sostituendo la dizione erronea “Corte di appello di Roma” con quella esatta “Corte di appello di Messina”.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011