Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21031 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.11/09/2017),  n. 21031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7717/2017 proposto da:

C.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI n.

72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCIARRILLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il

riconoscimento della Protezione internazionale di Ancona;

– intimato –

avverso la sentenza n. 106/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

C.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 10/2017, depositata il 23 gennaio 2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente – avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale – veniva dichiarato inammissibile, poichè proposto oltre il termine di trenta giorni, previsto dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 3;

l’intimato Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, l’appello, ex art. 702 quater c.p.c., contro il provvedimento reiettivo del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di immigrazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 19,va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni – previsto dall’art. 702 quater c.p.c., comma 1 – dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. 15/12/2014, 26326; Cass. 26/06/2014, n. 14502; Cass. 06/07/2016, n. 13815; cfr. pure, sull’appello nel procedimento sommario di cognizione, Cass. Sez. U. 10/02/2014, n. 2907);

tale indirizzo non è inciso dalle modifiche apportate al D.L. n. 150 del 2011, art. 19, D.L. n. 142 del 2015, art. 27, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” è effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione;

nel caso concreto, dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che la comunicazione dell’ordinanza di primo grado era stata effettuata al C. il 25 gennaio 2016, che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato notificato entro i trenta giorni successivi e che la citazione era stata, poi, depositata il 30 marzo 2016;

è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. – doveva errore computato, nella specie, con riguardo alla notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacchè l’appello, come dianzi detto, andava proposto con citazione e non con ricorso;

Ritenuto che:

in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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