Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21031 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3847-2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONEL DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.S., nativo del Senegal, ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Torino del 13 dicembre 2018, n. 6593, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Quel tribunale ritenne che: i) il racconto del richiedente non era credibile, condividendo, in parte qua, l’analoga valutazione effettuata dalla commissione territoriale; ii) dai reports internazionali consultati, specificamente individuati ed indicati, non era emerso che il Senegal (ed in particolare la regione di (OMISSIS), da cui proveniva l’istante) fosse oggetto di guerre civili o situazioni di conflitto generalizzato; iii) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, non essendo state dimostrate specifiche condizioni di vulnerabilità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:

I) “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. e), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, ascrivendosi al tribunale di aver “ottimisticamente escluso che il Senegal sia attraversato da violenza e da conflitti” e di aver trascurato “le doglianze difensive ove si lamentava la mancata concessione della protezione sussidiaria in relazione alla situazione “generale del Paese, come peraltro evidenziato da diverse pronunce di merito ben note ai Magistrati”;

II) “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere il giudice a quo omesso totalmente “di valutare la condizione di vulnerabilità del ricorrente, già considerata in casi del tutto simili dallo stesso Tribunale di Torino, al fine di riconoscere il diritto alla protezione umanitaria”.

2. Il primo motivo è complessivamente inammissibile.

2.1. Nella specie, il Tribunale di Torino, dopo aver ricordato i requisiti di legge per il riconoscimento della protezione sussidiaria: i) ha sostanzialmente condiviso la valutazione di inattendibilità del racconto del ricorrente, già affermata dalla Commissione territoriale, con valutazione in fatto qui evidentemente non sindacabile Cass. n. 3340 del 2019, secondo cui “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insussistenza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito”), se non nei ristretti limiti e con le peculiari modalità – cfr. Cass., SU. n. 8053 del 2014 – in cui è oggi prospettabile il vizio motivazionale, giusta l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio reso il 13 dicembre 2018: vizio motivazionale, nella specie, peraltro non denunciato su questo specifico aspetto; ii) ha ponderato, indicando le fonti del proprio convincimento (cfr. amplius, pag. 7-8 del decreto impugnato. Trattasi di documentazione da reputarsi ragionevolmente aggiornata in rapporto al momento – 17 dicembre 2018 – di deliberazione del decreto suddetto) la situazione sociale politica ed economica del Paese (Senegal, regione di (OMISSIS)) di provenienza dell’odierno ricorrente (dove, dunque, questi andrebbe, se del caso, rimpatriato), escludendo che la stessa potesse configurarsi in termini di gravità quale descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

2.2. La censura in esame, invece, laddove prospetta un vizio di violazione di legge, si duole, sostanzialmente, del complessivo governo del materiale istruttorio effettuato dal giudice a quo, così totalmente obliterando che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007).

2.3. La medesima censura, poi, nella parte in cui lamenta un vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, si rivela radicalmente inammissibile perchè fa riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dal già richiamato testo novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (qui applicabile ratione temporis), atteso che tale mezzo di impugnazione riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

2.3.1. Le argomentazioni oggi esposte dal ricorrente, al contrario, non rispettano gli appena citati oneri di allegazione, non indicando la specifica circostanza di fatto il cui esame sarebbe stato omesso dal tribunale torinese, nè argomentando in ordine alla sua effettiva decisività. La doglianza si risolve, ancora una volta, in una generica critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui la prima intenderebbe inammissibilmente opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale, una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dal tribunale suddetto.

3. Il secondo motivo è radicalmente inammissibile per le stesse ragioni, appena descritte, che hanno condotto all’analoga declaratoria con riferimento al profilo di vizio motivazionale di cui al primo motivo.

4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA