Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21030 del 18/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 18/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 18/10/2016), n.21030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto 28846-2011 proposto da:

P.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA MOROSINI 12, presso lo studio dell’avvocato STRIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE LOMBARDI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI QUARTO, P.I. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

COMUNE DI QUARTO, P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, perso lo

studio dell’avvocato ENRICO SOPRANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLARA IMBROTA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.D., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 709/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/04/2011 r.g.n. 7364/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

UDITO L’Avvocato LOMBARDI CARMINE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.D. aveva convenuto in giudizio il Comune di Quarto per sentire dichiarare l’illegittimità della sanzione disciplinare di sospensione di 10 giorni dal servizio nonchè della rimozione dalle funzioni di comandante della Polizia Municipale (P.M., d’ora in avanti) e della contestuale assegnazione alla Direzione del settore Affari Sociali; aveva anche domandato la condanna del convenuto alla reintegrazione nelle mansioni già espletate.

2. Il Tribunale di Napoli aveva respinto le domande e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 709 del 7.4.2011, respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello, ha confermato la sentenza di primo grado, sulla scorta delle argomentazioni che seguono”.

3. l’eccezione di improcedibilità dell’appello, formulata dal Comune, era infondata perchè era stato notificato il provvedimento con il quale era stata disposta la fissazione della nuova udienza di trattazione.

4. la contestazione in data 16.7.2013 e quella integrativa del 17.7.2003 avevano indicato in modo puntuale e chiaro i fatti addebitati; in relazione ad entrambe le contestazioni era stato rispettato il termine di cinque giorni previsto dall’art. 23 del CCNL per la formulazione delle difese; la sanzione adottata era proporzionata ai fatti contestati, provati dal verbale di sequestro del 7.7.2003, avuto riguardo alla qualifica di comandante della P.M. rivestita dal P. ed alla entità degli abusi edilizi realizzati nell’ immobile, al fatto che quest’ultimo ne aveva avuto la disponibilità come nudo proprietario, prima, e come proprietario dal 24.1.2002, al fatto che l’immobile era destinato ad abitazione del suo nucleo familiare, e che non era risultata provata la separazione del P. dal coniuge.

5. era giuridicamente infondata la tesi della inamovibilità del comandante di P.M. e della natura disciplinare del trasferimento, rientrando tra i poteri del Comune quello di trasferire il dipendente che ha violato i doveri fondamentali della prestazione lavorativa ed ha leso l’immagine e la dignità della P.A. datrice di lavoro.

6. non era ravvisabile la violazione della L. n. 412 del 1990, art. 7 perchè il P. era stato informato dei vari passaggi del procedimento che aveva comportato la sua assegnazione ad altro settore.

7. era risultato provato che le funzioni di nuova assegnazione erano di importanza pari a quelle in precedenza svolte.

8. Avverso detta sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, illustrati da successiva memoria, depositata in prossimità dell’udienza.

9. Il Comune di Quarto ha resistito con controricorso e, eccepita l’inammissibilità del ricorso, in via incidentale condizionata ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 435 c.p.c. per mancata notifica, nel termine di legge, del ricorso e del decreto di anticipazione della prima udienza di trattazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso.

10. L’eccezione formulata dal controricorrente sul rilievo del difetto di procura speciale è infondata.

11. Questa Corte ha più volte affermato che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, nella quale il mandato difensivo è conferito per la “procedura di cui al presente atto”, costituendo corpo unico con l’atto cui inerisce, deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità prescritto dall’art. 365 cod. proc. civ., e che la mancanza di data della stessa procura non ne determina l’inammissibilità, ove la procura stessa sia stata trascritta nella copia notificata del ricorso. E’ stato anche affermato che la posteriorità del suo rilascio rispetto alla sentenza gravata si ricava dall’intima connessione con l’atto al quale accede, in cui la sentenza è menzionata, mentre la sua anteriorità rispetto alla notifica si desume dal contenuto della copia notificata del ricorso, così da risultare con certezza che essa è stata conferita in data anteriore a detta notifica (ex multis Cass. 6514/2004, 6301/2007, 3349/2003).

12. Nella fattispecie in esame la procura rilasciata dal P. all’Avvocato Carmine Lombardi risulta apposta a margine del ricorso per cassazione; la sua anteriorità rispetto alla notifica è provata dal contenuto della copia notificata al Comune.

13. Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata sul rilievo della violazione del principio di “autosuffocienza del ricorso”, valgono le considerazioni che saranno svolte nello scrutinio dei singoli motivi di ricorso.

I motivi di ricorso.

14. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare e di valutare le prospettazioni difensive svolte nella memoria contenente la nomina di nuovo ed ulteriore difensore e la documentazione alla medesima allegata.

15. Precisato che la doglianza formulata esula dal vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1 n., essendo riconducibile al vizio di cui al n. 4 della disposizione appena richiamata, il motivo è inammissibile. Se ricondotto al 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tenuto conto delle argomentazioni addotte a suo fondamento, esso, infatti, è riferito alla mancata valutazione di prospettazioni difensive e non di fatti controversi.

16. Ulteriore profilo di inammissibilità discende dal fatto che il ricorrente non ha ottemperato al duplice onere previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, (previsto a pena di inammissibilità del ricorso) e dall’art. 369 c.p.c., n. 4 (previsto a pena di improcedibilità del ricorso), norme che mirano a porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato, senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. SSUU 5698/2012, 22726/2011; Cass. 9888/2016, 15229/2015, 988/2015, 19157/2012, 15477/2012, 2281/2010).

17. Nel ricorso manca la riproduzione del contenuto, sia pure nei passi salienti e rilevanti, della memoria e dei documenti che alla medesima sarebbero stati allegati, la cui sede di produzione non è indicata. Nè risulta svolta alcuna deduzione sulla rilevanza ed ammissibilità di detti documenti, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., art. 420 c.p.c., comma 5 e art. 437 c.p.c., comma 2.

18. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il ricorso nella parte relativa all’avvenuta modifica del suo profilo professionale.

19. Il motivo è infondato in quanto la Corte territoriale ha preso in esame la domanda che si assume pretermessa e l’ha respinta sul rilievo che le mansioni di nuova assegnazione erano equivalenti per rilievo ed importanza a quelle già svolte e che le allegazioni del lavoratore erano generiche.

20. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

21. Assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sulla proporzionalità della sanzione espulsiva e che, trascurando la circostanza che la contestazione disciplinare riguardava fatti e comportamenti realizzati da terzi, avrebbe violato il principio della responsabilità personale, principio assunto come applicabile anche nel procedimento disciplinare.

22. Sostiene, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che dalla relazione di servizio, posta a base della contestazione di abuso edilizio, era emerso che esso ricorrente si era recato sul posto per accertare i fatti e che il suo intervento aveva consentito verifiche ben più rapide di quelle relative ad altri controlli su abusi edilizi; che i procedimenti penali, aventi ad oggetto i fatti contestati in sede disciplinare, si erano conclusi in senso favorevole ad esso ricorrente (con sentenza di assoluzione, il procedimento penale relativo all’abuso edilizio e con decreto di archiviazione, quello in cui era stato contestato il reato previsto dall’art. 483 c.p.); che gli abusi edilizi erano stati oggetto di sanatoria.

23. Il motivo è infondato perchè la Corte territoriale ha spiegato (cfr. punto 4 di questa sentenza), con motivazione esaustiva, puntuale e lineare che gli abusi edilizi, oggetto della contestazione disciplinare, erano addebitali al P. in quanto il medesimo era risultato nudo proprietario, e poi, dal 24.1.2002, pieno proprietario dell’immobile interessato dagli abusi edilizi, e che detto immobile era stato destinato ad abitazione del suo nucleo familiare. La Corte territoriale ha anche rilevato che non era emerso alcun elemento probatorio a sostegno della dedotta separazione dal coniuge, e che, per altro verso, non risultava alcuna comunicazione al Comune in ordine al mutamento di residenza o di dimora del P..

24. Nella sentenza impugnata, inoltre, risultano esposte (cfr. punto 4 di questa sentenza), in maniera altrettanto chiara e puntuale le ragioni del giudizio formulato sulla gravità della condotta addebitata in sede disciplinare e sulla proporzione della sanzione espulsiva rispetto a quest’ultima. In particolare, la Corte territoriale ha fatto riferimento alla qualifica di Comandante del Corpo di P.M. rivestita dal P. ed alla entità degli abusi, rilevando che questi si erano compendiati anche nella realizzazione di nuove opere edilizie.

25. Gli ulteriori profili di doglianza, formulati con riferimento all’ accesso effettuato sui luoghi interessati dalle opere abusive, all’esito di detto accesso in ordine alla velocizzazione degli accertamenti, alla successiva sanatoria, all’esito dei procedimenti penali, sono inammissibili perchè nel ricorso non è riprodotto, quanto meno dei passaggi significativi e rilevanti, il contenuto dei documenti ai quali si riferiscono le doglianze, e nemmeno risulta indicata la sede processuale della loro produzione.

Sul punto va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l’asserito omesso esame di un documento è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi, mediante trascrizione nel ricorso del contenuto rilevante dell’atto, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, perchè solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (cfr. Cass. 4596/2015, 4980/2014, 4849/2009, 11457/2007, e quelle richiamate nel punto 16 di questa sentenza). Ulteriore profilo di inammissibilità delle censure prospettate nel vizio in esame, discende dal fatto che esse, al di là del titolo della rubrica, sollecitano, nella sostanza, un nuovo accertamento sui fatti di causa, ed un riesame delle risultanze processuali non consentiti in questa sede di legittimità, neanche sotto il versante del vizio di motivazione in tema di decisività delle suddette risultanze (ex plurimis, Cass.SSU 24148/ 2013; Cass. n.1541/2016, 15208/2014).

26. Infine, il vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è inammissibile perchè, al di là dell’improprio ed erroneo riferimento al “punto decisivo della controversia”, non risulta specificata la domanda sulla quale si sarebbe consumata l’omessa statuizione.

27. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 72 ed omessa motivazione su un punto decisivo e rilevante della controversia, lamentando che la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare il provvedimento di assegnazione di nuove mansioni come trasferimento per incompatibilità ambientale, istituto previsto dall’abrogato art. 32 del T.U. 3/1957.

28. Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente non precisa se, ed in quale atto processuale, la questione relativa alla qualificazione del trasferimento sia stata, ed in quali termini, sottoposta all’esame della Corte territoriale (cfr. decisioni richiamate nei punti 16 e 25 di questa sentenza). Va rilevato che dalla lettura della sentenza si evince che l’odierno ricorrente aveva allegato la sua inamovibilità, deducendola dalla “unicità” del corpo di P.M. (cfr. decisioni richiamate nei punti 16 e 25 di questa sentenza).

29. Il motivo è, comunque, infondato in quanto l’attuazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. può legittimare l’assegnazione a settori o mansioni diverse del pubblico dipendente nei casi di situazioni di fatto di incompatibilità ambientale, che, se pure prescindono da ragioni punitive o disciplinari e sono riconducibili in via sistematica all’art. 2103 c.c., si distinguono dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo, in quanto costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e disfunzione realizzando, di per sè, un’obiettiva esigenza di modifica e spostamento di settore organizzativo o del luogo di lavoro (Cass. SSUU 16102/2009; Cass. 4265/2007, in tema di mutamento della sede di lavoro). Esigenza ravvisata dalla Corte territoriale, che ha accertato, con statuizione non censurata, che l’affidamento delle mansioni già svolte non era più possibile, in ragione della accertata sopravvenuta incompatibilità ambientale dello svolgimento da parte del P. delle funzioni di Vigile Urbano.

30. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, violazione falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e sgg. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

31. Assume che la Corte territoriale non avrebbe esaminato la censura relativa all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di trasferimento e deduce che il provvedimento di trasferimento difetterebbe di motivazione e sarebbe incongruo e illogico.

32. La censura è infondata atteso che la Corte territoriale ha accertato (cfr. punti n. 5-6 di questa sentenza), con motivazione lineare e puntuale, che l’odierno ricorrente era stato avvisato dell’avvio del procedimento di trasferimento e tenuto al corrente delle diverse fasi della procedura.

33. Quanto ai vizi del provvedimento, il motivo è inammissibile perchè il ricorrente non precisa se, ed in quale atto processuale, la questione sia stata sottoposta all’esame della Corte territoriale (cfr. decisioni richiamate nei punti 16 e 25 di questa sentenza).

34. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del principio di tempestività ed immediatezza della sanzione disciplinare, assumendo che i fatti addebitati erano noti al Comune già in data 4.7.2003, che la contestazione sarebbe avvenuta solo il 29.7.2003 e che anche il fatto oggetto della sanzione disciplinare del trasferimento sarebbe stato contestato oltre il termine contrattuale previsto.

35. Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente non indica se ed in quale atto processuale dette questioni siano state prospettate alla Corte territoriale, che, per quanto risulta dalla sentenza, fu, invece, investita delle sole eccezioni di genericità della contestazione disciplinare del 16.7.2003 e di mancato rispetto del termine a difesa previsto dall’art. 24, comma 3 del CCNL 6.7.1995, questioni affrontate e decise dalla Corte territoriale, che ha dato ampio conto delle ragioni delle decisioni adottate.

36. Quanto alla deduzione relativa alla tardività della contestazione rispetto al trasferimento, a prescindere dal rilievo che il ricorso non chiarisce quale sia il vizio nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, va rilevato che quest’ultima ha escluso la natura disciplinare del provvedimento e che detta statuizione non è stata oggetto di censura.

37. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia illogica, omessa ed insufficiente motivazione, per non avere la Corte territoriale spiegato le ragioni del mancato esercizio dei poteri istruttori in ordine alla modifica delle mansioni.

38. Assume che la Corte territoriale avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto di accogliere il motivo di censura relativo alla presunta non equivalenza delle mansioni, anche sotto la prospettazione della impossibilità di valutare le differenze tra i concreti compiti della figura del Comandante del corpo di P.M. e quelli di istruttore amministrativo, e sostiene che la Corte territoriale avrebbe potuto individuare detti compiti dall’esame dello Statuto del Comune, in applicazione del principio “iura novit curia”.

39. Precisato che nella sentenza non si rinviene alcuna statuizione di accoglimento del motivo di censura formulato dall’appellante, il motivo è infondato.

40. La Corte territoriale ha, infatti, affermato sulla scorta di un accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, che le mansioni di istruttore direttore amministrativo, categoria D, erano di rilievo e prestigio pari a quelle di svolte in precedenza e che l’assenza di precise allegazioni non consentiva alcuna indagine ulteriore sulla dedotta dequalificazione e sulle diverse competenze professionali proprie dei nuovi compiti, rispetto a quelli propri della qualifica di Comandante della P.M. La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato che il P. non aveva spiegato perchè e in quali termini le nuove mansioni avessero leso il suo bagaglio professionale.

41. E’ priva di pregio la dedotta violazione del principio “iura novit curia”, perchè l’eventuale mancato esercizio di indagini istruttorie officiose non ha alcuna attinenza con l’invocato principio, essendo correlato al principio dispositivo e all’onere di allegazione e di prova che informa il processo civile, anche di quello del lavoro.

42. Il motivo in esame è anche inammissibile perchè il ricorrente non ha dedotto se, e in quale atto processuale, siano state richieste prove non ammesse o siano stati prospettati temi di indagini richiedenti, a norma dell’art. 437 c.p.c., comma 2, l’esercizio di poteri istruttori officiosi (cfr. decisioni richiamate nei punti 17 e 26 di questa sentenza).

43. Va anche osservato che i poteri istruttori officiosi sono discrezionali e che possono esercitati solo con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo, a seguito del contraddittorio delle parti stesse, e ove le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, e in presenza di altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (ex multis Cass. 3122/2015, 12856/2010, 22305/2007, 278/2005).

44. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., del Capo III del CCNL Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio 2002-2005, della L. n. 65 del 1986, art. 9, della L.R. n. 12 del 2003, art. 11, dell’art. 2697 c.c. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio.

45. Assume che il Comune, sul quale gravava l’onere della prova sulla equivalenza delle mansioni da ultimo assegnate, rispetto a quelle di comandante della P.M., non aveva ottemperato a detto onere e che dalla L. n. 65 del 196 e dalla L.R. n. 12 del 2003 e dal CCNL Area vigilanza e polizia locale si desumerebbero sia la differenza di mansioni sia la struttura gerarchica e l’autonomia del Corpo di P.M..

46. Con il nono motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

47. Lamenta che la Corte territoriale non avrebbe approfondito l’indagine sulle mansioni effettivamente svolte da esso ricorrente nella qualità di comandante della P.M. e sulla sottrazione delle specifiche competenze di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 9.

48. L’ottavo ed il nono motivo, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

49. Il ricorrente non ha specificato se ed in quale atto processuale le questioni dedotte nei motivi in esame siano state sottoposte all’esame della Corte territoriale (cfr decisioni richiamate nei punti 16 e 25 di questa sentenza). Dalla sentenza cui impugnata, si desume, di contro, che il P. pose solo questione di inamovibilità dall’incarico di comandante della P.M. e allegò la minore visibilità esterna e il minor rilievo delle mansioni proprie dell’incarico di responsabile di settore diverso da quello della P.M.

50. In piena coerenza con il “thema decidendum” devoluto in sede di gravame e nell’ambito perimetro tracciato dalle allegazioni del P., la Corte territoriale non ha invertito l’onere della prova, ma ha formulato il giudizio di equivalenza tra le mansioni di comandante della P.M. e quelle di istruttore amministrativo di categoria D, sulla scorta del materiale acquisito agli atti del processo. Ha spiegato (cfr. punto 7 di questa sentenza) che il lavoratore non aveva specificato la quale ragione per la quale si era consumata la dedotta dequalificazione professionale.

51. I motivi In esame non si confrontano con tutti i passaggi argomentativo-motivazionali ed, in particolare, non censurano la sentenza nella parte in cui ha accertato che l’affidamento delle mansioni già svolte non era più possibile, in ragione della accertata sopravvenuta incompatibilità ambientale dello svolgimento da parte del P. delle funzioni di Comandante della P.M..

52. Sulla scorta delle conclusioni svolte il ricorso va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dal Comune, sul rilievo dell’avvenuta violazione dell’art. 435 c.p.c. (punto 9 di queste sentenza).

53. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale alla refusione, in favore del controricorrente e ricorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie generali, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016

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