Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21030 del 13/09/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 21030 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI PALMA SALVATORE
o
SENTENZA
sul ricorso 12526-2010 proposto da:
MARIO DE MATTEIS TORTORA & C. S.N.C., in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, Via GAVINANA 2,
Data pubblicazione: 13/09/2013
presso l’avvocato OLIVA MAURIZIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MONTEMURRO ROBERTO, giusta
2013
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
1232
contro
SNAI S.P.A.;
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- intimata –
sul ricorso 12534-2010 proposto da:
RIBOT S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via
GAVINANA 2, presso l’avvocato OLIVA MAURIZIO,
ROBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SNAI S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1572/2009 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/07/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di
rappresentata e difesa dall’avvocato MONTEMURRO
interesse.
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Ritenuto che, con due distinti ricorsi – iscritti
ai nn. 12526 e 12534 del 2010 – del 30 aprile 2010, la
s.r.l. Ribot e la s.n.c. Mario De Matteis Tortora agenzie di scommesse – hanno proposto ricorso per
cassazione, nei confronti della s.p.a. SNAI., avverso la
stesse parti, n. 1572 in data 27 novembre 2009, deducendo
tre motivi di censura;
che la s.p.a. SNAI, benché ritualmente intimata,
non si è costituita né ha svolto attività difensiva con
riferimento ad alcuno dei succitati due ricorsi;
che, con atto del 18 gennaio 2012, depositato in
cancelleria il 19 gennaio 2012, il difensore delle
predette due Società ricorrenti, Avv. Roberto Montemurro,
anche con riferimento ai predetti due ricorsi, dopo aver
dichiarato che «/e
controversie innanzi indicate sono
state tutte transatte e rinunciate»
e che «Allo stato,
dunque, risultando assolutamente inutile qualsiasi
pronuncia da parte di codesta Suprema Corte, stante
l’intervenuta transazione e rinuncia al giudizio»,
ha
chiesto che «i giudizi innanzi individuati, omessa ogni
pronuncia, vengano cancellati dal ruolo»;
che
dell’odierna
il
Procuratore
udienza
di
all’esito
generale,
discussione,
ha
concluso
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sentenza della Corte d’Appello di Firenze, emessa tra le
chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità dei
. ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.
Considerato,
preliminarmente, che i ricorsi nn.
12526 e 12534 del 2010 debbono essere riuniti, ai sensi
stati proposti contro la stessa sentenza;
che – come risulta dalle due procure speciali
litem,
ad
conferite a detto difensore a margine di ciascun
ricorso – allo stesso difensore è stata conferita, tra le
altre, la facoltà «di transigere, conciliare e rinunciare
con promessa di rato»;
che – sebbene nel più volte citato atto del 19
gennaio 2012 si faccia riferimento ad una
transazione e rinuncia al giudizio»
«intervenuta
riguardo a ciascuno
dei due menzionati ricorsi – non risulta prodotta agli
atti la menzionata transazione né è stato depositato
formale atto di rinuncia ai sensi dell’art. 390 cod.
proc. civ.;
che tuttavia – tenuto conto dei predetti poteri
attribuiti al difensore dalle procure
ad litem,
delle
inequivocabili espressioni contenute nell’atto del 19
gennaio 2012, dianzi testualmente riprodotte, e del fatto
che la controparte s.p.a. SNAI non si è costituita in
riferimento a nessuno degli ivi menzionati due ricorsi può ritenersi che le Società ricorrenti, per il tramite
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dell’art. 335 cod. proc. civ., tenuto conto che sono
del loro difensore, abbiano manifestato la sopravvenuta
carenza di interesse alla decisione dei ricorsi in esame;
•
che infatti, secondo il costante orientamento di
questa Corte, l’atto di rinuncia al ricorso per
cod. proc. civ., sebbene non idoneo a determinare
l’estinzione del processo, denota il venire meno
definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta,
pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la
controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque,
la pronuncia sull’oggetto del contendere (cfr.,
ex
plurimis e tra le ultime, la sentenza n. 2259 del 2013);
che non sussistono i presupposti per provvedere
sulle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi,
li dichiara inammissibili per
sopravvenuto difetto di interesse.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Prima Sezione Civile, il 10 luglio 2013
Il Cons gliere relatore ed estensore
cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390