Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21030 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 12/10/2011), n.21030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13159-2010 proposto da:

L.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO

CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AULETTA

ANDREA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.H. (OMISSIS), selettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLA SCROFA 22, presso lo studio dell’avvocato

ROCCHETTI NICOLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

contro

KHAN SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI 30, presso lo

studio dell’avv. SERGIO FIENGA, rappresentata e difesa dall’avv.

FRANCESCO BENATTI, giusta procura alle liti in calce alla memoria

difensiva;

– resistente –

e contro

S.P., G.A., W.D.F.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 9309/09 del COLLEGIO ARBITRALE di MILANO,

depositata il 06/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ impugnata l’ordinanza comunicata il 8 aprile 2010 resa dalla Camera arbitrale di Milano che ha respinto l’istanza di sospensione del procedimento tra la s.p.a. Khan e L.P., nonchè H.M. in attesa della definizione di altro giudizio tra le stesse parti pendente davanti al giudice ordinario.

2) Ritenuto che il L. ha proposto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. assumendo che il procedimento arbitrale era stato proposto dopo l’entrata in vigore della L. 40 del 2006 e che in base al disposto del nuovo art. 819 ter cod. proc. civ. anche le decisioni arbitrali sono impugnabili con il regolamento di competenza: nel caso fondato perchè la domanda della Khan era già contenuta in quella oggetto della controversia pendente davanti al Tribunale di Como. H.M. ha aderito all’istanza di regolamento;

3) Ritenuto che con nota del 23 dicembre 2010 il L. ha dichiarato rinunciare al ricorso e che le controparti con atto del 5 gennaio 2011 hanno dichiarato di accettare la rinuncia;

Considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali (art. 391 c.p.c., u.c.).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ed interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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