Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2103 del 31/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2103 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 2736-2012 proposto da:
MICELI AURELIA MCLRLA52S51D006S, MICELI DONATA
MCLDNT51D67D006Z, MICELI ANTONIA MCLNTN48M41D006S,
MICELI CARMELA MCLCML56E49D006X, tutte in proprio e nella qualità di
eredi di Tamborrino Rosa, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LAURA
MENTEGAZZA 24, presso lo studio MARCO GARDIN rappresentate di
difese dall’avvocato SARACINO DONATO PANTALEO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro
AVANTAGGIATO ADDOLORATA, FONSECA ANTONIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA APPIA PIGNATELLI 292, presso lo studio
dell’avvocato COTARDO VINCENZO, rappresentati e difesi dall’avvocato
MAIORANO LEONARDO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 167/2011 del TRIBUNALE di LECCE, SEZIONE
DISTACCATA di MAGLIE del 28/05/2011, depositata il 7/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2013
dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

95°19

Data pubblicazione: 31/01/2014

udito l’Avvocato Saracino Donato Pantaleo difensore delle ricorrenti che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Maiorano Leonardo difensore dei controricorrenti che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla osserva
condividendo la relazione.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“l.- Con la decisione impugnata il Tribunale di Lecce, sezione di Maglie, ha
rigettato l’appello proposto da Antonia Miceli, Carmela Miceli, Aurelia Miceli
e Donata Miceli nei confronti di Antonio Fonseca e Addolorata Avvantaggiato,
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Maglie del 12 maggio 2010, con la
quale, in accoglimento della domanda di questi ultimi, le convenute Miceli
erano state condannate al pagamento della somma di E 1120,41, oltre accessori
e spese di lite, a titolo di rimborso delle spese sostenute per ottenere l’emissione
da parte del giudice dell’esecuzione dell’ordine di cancellazione della
trascrizione del pignoramento, effettuata ai loro danni ad istanza delle Miceli.
2.- Il ricorso è affidato a tre motivi. Gli intimati Fonseca e Avvantaggiato si
sono difesi con controricorso.
Col primo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 2043 cod. civ. per avere il giudice d’appello fatto ricorso ai
concetti di colpa e responsabilità dei creditori, già pignoranti, del tutto estranei,
secondo le ricorrenti, «alla categoria giuridica del rimborso, unica fonte di
domanda del giudizio di primo grado>>; le ricorrenti aggiungono che questa
domanda avrebbe dovuto essere rigettata «per carenza di accordo sottostante
tra le parti Miceli e Fonseca-Avvantaggiato>>. Ribadiscono le ricorrenti di non
essere tenute ad alcun rimborso nei confronti di questi ultimi, e di avere ciò
dedotto già nei gradi di merito del giudizio, sia per mancanza di prova
sull’esistenza dell’obbligo di cancellazione a carico delle creditrici Miceli, sia
per mancanza di responsabilità in capo alle stesse in ordine alla tardiva
cancellazione della trascrizione del pignoramento, poiché comunque a carico ed
a spese dei debitori coniugi Fonseca-Avvantaggiato.
2.1.- Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ. in relazione all’art. 557 cod. proc. civ. Le ricorrenti precisano che, avendo
abbandonato la procedura esecutiva, il provvedimento di estinzione venne
pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ., per
mancato deposito della documentazione ipo-catastale, quindi d’ufficio, senza
che vi fosse alcun obbligo di attivarsi in tal senso da parte del procuratore delle
creditrici. Le ricorrenti censurano l’affermazione del giudice a quo secondo cui,
con il detto provvedimento, adottato il 26 novembre 2001, non venne ordinata
la cancellazione della trascrizione del pignoramento perché non vi sarebbe stata
agli atti la nota di trascrizione: secondo le ricorrenti si tratterebbe di
conclusione raggiunta apoditticamente, che non troverebbe riscontro né nel
decreto del giudice dell’esecuzione né negli atti del relativo procedimento. Le
ricorrenti aggiungono che gli adempimenti previsti dall’art. 557 cod. proc. civ.,
Ric. 2012 n. 02736 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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Premesso in fatto

a carico del creditore pignorante nell’ipotesi dell’art. 555, ult. co ., cod. proc.
civ., sarebbero richiesti soltanto nell’interesse dello stesso creditore, non anche
del debitore esecutato, tanto è vero che il giudice dell’esecuzione ha dato atto,
nel definitivo provvedimento di cancellazione del 10 marzo 2006, di avere
acquisito di propria iniziativa la nota di trascrizione. La mancanza di un obbligo
delle creditrici di fare o chiedere, di propria iniziativa, al Conservatore la
cancellazione così come di prestare collaborazione o consenso allo scopo
sarebbe riscontrata dal fatto che i debitori avrebbero deciso liberamente quando
e come chiedere la cancellazione senza coinvolgere in alcun modo le creditrici.
2.2. Col terzo motivo si denuncia ulteriore violazione dell’art. 360 n. 3 cod.
proc. civ., in relazione agli artt. 95 e 557 cod. proc. civ. per non avere la
sentenza individuato la norma giuridica che pone a carico del creditore
l’obbligo di depositare la nota di trascrizione del pignoramento, dalla cui
inottemperanza il giudice a quo avrebbe fatto scaturire l’obbligo per le
creditrici di rimborsare al debitore le spese sopportate per ottenere l’ordine di
cancellazione della trascrizione del pignoramento. Le ricorrenti proseguono
affermando che, mentre le spese del processo esecutivo sono a carico del
creditore procedente qualora vi sia un’inattività da parte sua, così non sarebbe
nel caso di specie in cui l’estinzione sarebbe stata determinata dalla
soddisfazione totale del creditore da parte del debitore. In tale ipotesi, secondo
le ricorrenti, tutte le spese di procedura dovrebbero essere addossate al debitore;
e questo, in ragione del fatto che il pignoramento sarebbe stato legittimamente
richiesto ed eseguito.
3.- I motivi che, in quanto connessi, vanno trattati congiuntamente, appaiono
manifestamente infondati.
L’affermazione del giudice di merito secondo cui col decreto del giudice
dell’esecuzione del 26 novembre 2001 non si procedette ad ordinare la
cancellazione della trascrizione del pignoramento non è apodittica ed
ingiustificata, come sostenuto in ricorso, ma trova riscontro nel provvedimento
del giudice dell’esecuzione del 10 marzo 2006, da cui si evince, senza che vi
siano elementi in senso contrario nemmeno desumibili dal ricorso, che
effettivamente la nota di trascrizione del pignoramento non era presente nel
fascicolo del processo esecutivo, tanto è vero che, per provvedere sull’istanza di
cancellazione presentata dai coniugi Fonseca-Avvantaggiato, il giudice
dell’esecuzione dovette acquisirla in via d’ufficio.
L’onere di produrre la nota di trascrizione del pignoramento ricade sul creditore
pignorante nell’ipotesi di cui all’art. 555, ult. co ., cod. proc. civ., come
richiamato dall’art. 557, comma secondo, cod. proc. civ. L’applicabilità di tale
ultima disposizione al caso di specie non è stata, in sé, contestata dalle
ricorrenti, in quanto queste si sono limitate a sostenere che la norma non
sarebbe dettata nell’interesse del debitore esecutato.
L’assunto è privo di pregio, quanto meno se inteso così come presupposto dalle
ricorrenti. E’ vero, infatti, che gli adempimenti di cui agli artt. 555 e seg. cod.
proc. civ. gravano sul creditore pignorante affinché la procedura dal medesimo
promossa possa svolgersi regolarmente, quindi nel suo interesse. Tuttavia, lo
stesso creditore risponde delle conseguenze della trascrizione del pignoramento
qualora questa non sia cancellato, pur non essendovi più ragione di mantenerla
ferma per essersi la procedura esecutiva estinta. E’ vero altresì che l’ordine di
cancellazione deve essere dato dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti, con
Ric. 2012 n. 02736 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Riguardo ai rilievi svolti nella memoria di parte ricorrente, si osserva che essi
non sono idonei a confutare le argomentazioni svolte nella relazione, quanto
alla sussistenza di una responsabilità dei creditori pignoranti per le conseguenze
pregiudizievoli derivate ai debitori, non solo dall’imposizione di un
pignoramento illegittimo (ciò, che non è nel caso di specie), ma anche dalla
mancata cancellazione della formalità pregiudizievole, quando questa non abbia
più ragione di permanere perché è venuto meno il diritto dei creditori di agire
esecutivamente, avendo i debitori soddisfatto il debito.

Ric. 2012 n. 02736 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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la stessa ordinanza con cui dichiara l’inefficacia del pignoramento ex art. 562
cod. proc. civ. ovvero l’estinzione per il mancato deposito della
documentazione ex art. 567 cod. proc. civ.; tuttavia, la pronuncia può essere
impedita dalla mancanza in atti della nota di trascrizione.
Sebbene si possa, in astratto, discutere se l’esborso sopportato dagli odierni
resistenti Fonseca-Avvantaggiato potesse essere evitato o ridotto, richiedendo
l’ordine di cancellazione personalmente (senza, cioè, avvalersi di un avvocato)
e/o personalmente producendo la nota di trascrizione mancante (in particolare,
già all’epoca in cui la procedura venne estinta), la questione è rimasta estranea
al giudizio, non essendo venuto in considerazione l’art. 1227 cod. civ.
Esulano inoltre dal presente giudizio sia l’applicazione della norma dell’art. 95
cod. proc. civ., richiamata col terzo motivo di ricorso; sia la verifica della
sussistenza di un accordo tra le parti in forza del quale sarebbe sorto l’obbligo
dei creditori procedenti di provvedere alla cancellazione della trascrizione del
pignoramento, richiamato col primo motivo di ricorso.
Piuttosto, il giudice di merito ha ritenuto la responsabilità dei creditori
procedenti per violazione dell’obbligo, nascente dalla legge, di non far gravare
sul bene dei debitori la formalità pregiudizievole, che, ab origine imposta
legittimamente, non avrebbe potuto essere mantenuta dopo l’estinzione del
debito per il quale l’esecuzione era stata intrapresa (arg. anche ex art. 96,
comma secondo, cod. proc. civ.); violazione, consistita, nel caso di specie, nella
mancata produzione della nota di trascrizione, necessaria perché il giudice
dell’esecuzione potesse ordinare detta cancellazione. Siffatto decisum non
appare meritevole delle censure svolte col ricorso.
In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.”.

Il percorso argomentativo delineato nella relazione, in effetti, non è esplicitato
nella motivazione della sentenza impugnata, pur trovando riscontro nella
decisione; pertanto, quest’ultima va confermata, ma la motivazione necessita
delle integrazioni di cui appresso, ai sensi dell’art. 384, ult. co ., cod. proc. civ..
La norma di riferimento è l’art. 96 cod. proc. civ. , che sanziona l’uso
strumentale del processo in vista di scopi diversi da quelli per cui è preordinato,

all’art. 2043 cod. civ., la quale attribuisce il potere di formulare un’istanza
collegata e connessa all’agire o al resistere in giudizio, che di norma non può
configurarsi come potestas agendi esercitabile fuori del processo in cui la
condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata e, quindi, in
via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice; tuttavia
questa regola consente l’eccezione nei casi in cui la possibilità di attivare il
mezzo sia rimasta preclusa in forza dell’evoluzione propria dello specifico
processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine (così, da
ultimo, C ass. n. 18344/10).
Pertanto, con riguardo più specificamente alla responsabilità aggravata ai sensi
del secondo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., che viene in rilievo nel caso di
specie, se di regola competente a decidere sull’an e sul quantum della relativa
domanda, qualora riguardi l’instaurazione illegittima di un procedimento di
esecuzione forzata, è il giudice dell’opposizione alla stessa (cfr. Cass. n.
24538/09), nel caso in cui un’opposizione all’esecuzione non sia stata proposta
ed il processo esecutivo si sia estinto, come nel caso di specie, non può
escludersi la proponibilità dell’azione di responsabilità processuale aggravata
dinanzi ad altro giudice.
Quanto ai presupposti di quest’ultima, va confutato l’assunto dei ricorrenti,
sviluppato in particolare nella memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc.
civ., secondo cui essa non sussisterebbe qualora il pignoramento sia stato
legittimamente trascritto da parte del creditore munito di titolo, poiché questi
non sarebbe tenuto a curarne la cancellazione dopo l’avvenuta soddisfazione del
proprio credito e l’estinzione, perciò anticipata, del processo esecutivo.

Ric. 2012 n. 02736 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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contemplando una tutela di tipo aquiliano con carattere di specialità rispetto

La responsabilità del creditore pignorante ex art. 96, comma secondo, cod. proc.
civ. sussiste non solo se inizia un’esecuzione ingiusta, ma anche se la prosegue,
essendone venuti meno i presupposti legittimanti il suo esercizio. A
quest’ultima eventualità è riconducibile l’ipotesi verificatasi nel caso di specie,
in cui i creditori pignoranti non hanno curato gli adempimenti necessari perché i
debitori potessero ottenere la cancellazione della trascrizione del pignoramento;

debitori provveduto ad estinguere il debito.
Il ricorso va perciò rigettato.
La peculiarità del caso di specie legittima la compensazione delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, il giorno 4 dicembre 2013, nella camera di consiglio della
sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.

trascrizione, che i creditori non avevano più diritto di mantenere, avendo i

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