Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2103 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31512/2018 proposto da:

N.K., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Fascia con

studio in Brescia in via Frat. Folonari n. 7, presso il cui studio

elegge domicilio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1102/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 da DI STEFANO PIERLUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

N.K., cittadino nigeriano, ricorre con unico motivo avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 25 giugno 2018 che rigettava l’appello contro l’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermava il provvedimento di diniego delle richieste di protezione internazionale ed umanitaria.

A fondamento della sua richiesta, aveva narrato di aver perso la famiglia in un attentato perpetrato dal gruppo terroristico di (OMISSIS) il (OMISSIS) avendo l’esplosione della stazione degli autobus di (OMISSIS) coinvolto la sua abitazione, posta nei pressi.

Lamenta, quindi, le condizioni generalizzate di insicurezza del paese di provenienza.

La Corte di Appello escludeva ogni evidenza concreta di persecuzione in danno del ricorrente e, quanto al presunto clima generale di violenza esistente nel paese di origine, rilevava come, secondo fonti attendibili, le condizioni di conflitto non riguardavano l’area di provenienza del ricorrente.

Del tutto generiche, poi, le deduzioni quanto al definitivo sradicamento dal paese di origine ed al radicamento in Italia.

L’avvocatura dello Stato ha presentato controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con unico motivo deduce la violazione di legge, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c) e il D.Lgs. n. 251 del 2007; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; L. 24 luglio 1954, n. 722, violazione di legge del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, per l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene che egli, in modo del tutto coerente a quanto già dichiarava in sede di Commissione, nonchè nel giudizio di impugnazione, affermava che era stato in modo diretto e personale oggetto di tentativo di uccisione, per motivi politico – religiosi. Inoltre è erronea la affermazione che non vì sia violenza generalizzata nel paese e nella città di origine. Tali stesse condizioni, inoltre, giustificano comunque la sua protezione sussidiaria il motivo è chiaramente infondato poichè ripropone i temi di merito proponendo una diversa valutazione, peraltro sulla scorta delle dichiarazioni individuali e senza una smentita delle fonti di informazioni chiaramente citate dalla sentenza impugnata.

Le spese vanno compensate considerando la sostanziale assenza di argomentazioni del controricorso che non siano la adesione alla decisione impugnata.

I richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto non è tenuto a versamento del contributo unificato, stante a prenotazione a debito prevista da combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131 e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1- quater, del decreto citato (cfr. Cass. 7368/2017; n. 32319 del 2018), se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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