Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2103 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 2103 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 23029-2013 proposto da:
CRISPINO GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO D’ITALIA l, presso lo studio dell’avvocato
GIACOMO CARINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIAN PIETRO COCCHI;
– ricorrente contro

COOPERATIVA EDIFICATORIA URANIA ARL, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TIRANA 10, presso lo studio
dell’avvocato CORRADO CICIONI, rappresentato e difeso
dagli avvocati MARCO BUBANI, VINCENZO FARINA;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/01/2018

nonchè contro

INGHILLERI ELEONORA;
– intimata

avverso la sentenza n. 159/2013 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 24/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNI LOMBARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato COCCHI Gian Pietro, difensore del
ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato NOVELLI Barbara, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato BUBANI Marco, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI

FATTI DI CAUSA
1. – La vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto
preliminare in data 7/4/2003, col quale la Cooperativa Edificatoria
Urania a r.l. promise di assegnare a Crispino Giampaolo un alloggio e
relativi accessori, il cui costo – pari ad euro 63 mila – le parti
dichiararono essere stato interamente versato; il presidente della

l’alloggio promesso, che – nel frattempo – venne gravato di una
quota (pari ad euro 51.646) del mutuo fondiario concesso dall’Istituto
di credito San Paolo-IMI.
2.

– Crispino Giampaolo convenne, pertanto, in giudizio la

Cooperativa Edificatoria Urania, chiedendo che venisse pronunciata
sentenza costitutiva del trasferimento delle unità immobiliari di cui al
preliminare; chiese ancora che la detta cooperativa fosse condannata
al pagamento, in suo favore, della somma corrispondente alla quota
di mutuo posta a carico dell’immobile e a risarcire gli ulteriori danni.
La Cooperativa Edificatoria Urania resistette alla domanda,
assumendo che l’attore non aveva i requisiti per ottenere
l’assegnazione dell’alloggio, non essendo socio della cooperativa;
chiamò in causa Inghilleri Eleonora, madre del Crispino nonché socia
della cooperativa (e già componente del consiglio di amministrazione
delle stessa), deducendo che il preliminare stipulato tra la cooperativa
e il Crispino era simulato, avendo il solo scopo di garantire la
Inghilleri della restituzione delle somme che ella (e non il Crispino)
aveva versato alla cooperativa a titolo di prestito, nelle more della
concessione del mutuo bancario. Chiese pertanto, in via
riconvenzionale, che venisse dichiarata la nullità per simulazione del
contratto preliminare stipulato tra la cooperativa e il Crispino e che
venisse accertata l’avvenuta restituzione alla Inghilleri di quota parte
della somma dalla stessa erogata alla cooperativa; in subordine, per il

3

detta cooperativa non assegnò poi al Crispino nel termine pattuito

caso di accoglimento della domanda attorea, propose domanda di
manleva nei confronti della terza chiamata.
Il Tribunale di Napoli, accogliendo la domanda attorea, trasferì al
Crispino la proprietà dell’immobile di cui al preliminare e condannò la
cooperativa convenuta al risarcimento del danno liquidato nella
misura della quota del mutuo fondiario gravante sull’immobile.

di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò
la domanda attorea, ritenendo che il Crispino non avesse fornito la
prova di essere socio della cooperativa e che, pertanto, non aveva
diritto di pretendere l’assegnazione dell’alloggio.
4. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto
ricorso Crispino Giampaolo sulla base di quattro motivi.
Ha resistito con controricorso la Cooperativa Edificatoria Urania.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione con la quale la
cooperativa intimata ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
e dei relativi motivi in ragione della loro genericità e non
autosufficienza. Il ricorso, invero, contiene un’esposizione dei motivi e
dei fatti di causa sufficientemente puntuale e completa, sicché
complessivamente risponde in modo idoneo al principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione.
2. – Superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, può
passarsi all’esame dei motivi.
2.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la
falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.),
nonché la nullità nella sentenza impugnata (ex art. 360 n. 4 cod.
proc. civ.), per difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di
appello, nel quale non fu citata la litisconsorte necessaria Inghilleri
Eleonora.

4

3. – Propose gravame la Cooperativa Edificatoria Urania e la Corte

La censura non è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio,
la fattispecie della simulazione (sia essa assoluta o relativa) integra
un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solo nel
caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale
(cfr. Cass, Sez. 3, n. 13145 del 25/05/2017).

ha chiesto alla Corte territoriale innanzitutto il rigetto della domanda
attorea in ragione del difetto della qualità di socio; ed ha chiesto poi
solo in subordine la declaratoria della simulazione del contratto
preliminare per essere stato dissimulato un contratto di garanzia in
favore della Inghilleri.
Orbene, posto che la Inghilleri non riveste la qualità di
litisconsorte necessaria in relazione alla domanda proposta dal
Crispino nei confronti della cooperativa, esattamente la Corte
territoriale, avendo pronunciato il rigetto della domanda del Crispino,
non ha esaminato la subordinata domanda riconvenzionale di
accertamento della simulazione proposta dalla cooperativa,
ritenendola assorbita. Non essendovi stata alcuna pronuncia sulla
domanda di accertamento della simulazione, non è configurabile
alcuna nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del
contraddittorio.
2.2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa
applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.),
nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360
n. 5 cod. proc. civ.), per avere la Corte territoriale omesso di
dichiarare improcedibile l’appello proposto dalla cooperativa,
nonostante che quest’ultima si fosse costituita – nel termine di dieci
giorni dalla notificazione della citazione – col deposito della sola
“velina” dell’atto di appello (e non dell’originale di tale atto, poi

Nella specie, nell’atto di appello (v. p. 15 ricorso), la cooperativa

depositato prima dell’udienza di comparizione) e nonostante che tale
velina mancasse della procura alle liti.
Anche questo motivo è infondato.
Con riferimento al primo profilo della censura, va ricordato che le
Sezioni Unite di questa Corte suprema hanno statuito che la
tempestiva costituzione dell’appellante con la mera copia dell’atto di

l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, cod.
proc. civ., ma integra una nullità per inosservanza delle forme
indicate dall’art. 165 cod. proc. civ., sanabile entro l’udienza di
comparizione di cui all’art. 350, comma 2, cod. proc. civ. mediante
deposito dell’originale da parte dell’appellante ovvero a seguito
di costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della
copia all’originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della
notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 cod. proc. civ.),
salva la possibilità per l’appellante di chiedere la remissione in termini

ex art. 153 cod. proc. civ. (o 184 bis cod. proc. civ., ratione temporis
applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi
ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l’appello
(Cass., Sez. U, n. 16598 del 05/08/2016; Sez. 1, n. 4525 del
08/03/2016).
Nella specie, avendo l’appellante provveduto a depositare
l’originale dell’atto di appello all’udienza di comparizione, l’originaria
nullità deve ritenersi sanata.
Anche il secondo profilo della censura (relativo al difetto di
procura) è privo di fondamento, dal momento che la procura risulta
essere stata ritualmente rilasciata sull’originale dell’atto di appello
(cfr. fascicolo dell’appellante).
2.3. – Col terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa
applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.),
nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360

6

citazione (c.d. velina), in luogo dell’originale, non determina

n. 5 cod. proc. civ.), per avere la Corte di Appello ammesso le nuove
eccezioni formulate dalla cooperativa appellante (in relazione alla
carenza della qualità di socio in capo al Crispino) e i nuovi documenti
da essa prodotti, nonostante si trattasse di documenti formati
durante il giudizio di primo grado.
Premesso che – in forza del nuovo testo dell’art. 360 n. 5 cod.

134/2012) e applicabile ratione temporis (l’art. 54, comma 3, del d.l.
n. 83/2012 prevede, infatti, l’applicazione del nuovo testo
relativamente alle sentenze pubblicate – come nella specie – dopo il
giorno 11 settembre 2012), il c.d. vizio della motivazione non è più
deducibile come motivo di ricorso per cassazione, il restante profilo
del motivo non è fondato.
La deduzione della mancanza in capo al Crispino dei requisiti di
legge per ottenere l’assegnazione dell’alloggio non solo non
costituisce “eccezione”, essendo invece una “mera difesa” (in quanto
negazione del fatto costituito del diritto preteso dall’attore), ma non
costituisce neppure una deduzione nuova in appello, essendo stata
già dedotta dalla cooperativa con la comparsa di risposta di primo
grado (v. p. 10 del ricorso).
Quanto ai documenti prodotti in appello (in particolare le delibere
datate 30/9/2008 e 19/1/2009, con le quali il Crispino è stato escluso
dalla cooperativa), va rilevato che trattasi di documenti che per un
verso, essendo sorti dopo che il primo giudice aveva posto la causa in
decisione (udienza di precisazione delle conclusioni del 22/5/2007) e
la parte – conseguentemente – non aveva più la possibilità di
chiederne la produzione, sfuggono al divieto di cui all’art. 345 terzo
comma cod. proc. civ., per altro verso non sono stati posti a
fondamento della ratio decidendi della sentenza impugnata.
Infatti, la Corte territoriale ha posto a fondamento del rigetto
della domanda attorea, non le prove documentali prodotte dalla

7

proc. civ., introdotto dal d.l. n. 83/2012 (convertito nella legge n.

cooperativa, ma il difetto di prova della qualità di socio della
cooperativa in capo al Crispino nel momento in cui egli stipulò il
preliminare.
2.4. – Il quarto motivo, relativo alle domande di risarcimento dei
danni, rimane assorbito nel rigetto dei precedenti motivi.
3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente

delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
4. – Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il
ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del
versamento del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati
in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis dello

stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, addì 8 novembre 2017.

condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA