Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2103 del 27/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/01/2017),  n. 2103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12238-2012 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO

COLONNA 44, presso lo studio dell’avvocato SILVIO CALVOSA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA, in persona della Responsabile del contenzioso,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE VARI’, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS);

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 698/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 09/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CALVOSA che si riporta al ricorso

e chiede l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato VARI’ che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

V.S. ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 698/14/11, depositata il 9/11/2011, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio riformava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di annullamento dell’intimazione di pagamento notificata il 28/11/2009, tramite il servizio potale, sul rilievo della mancanza di prova della notifica della prodromica cartella di pagamento emessa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nei confronti del predetto contribuente, per omesso versamento IRAP e IRPEF per l’anno d’imposta 2000.

Osservava, in particolare, la CTR che l’appellante Equitalia Gerit s.p.a. aveva utilmente prodotto, nel giudizio di secondo grado, la relata di notificazione della cartella di pagamento, atto presupposto della impugnata intimazione di pagamento, e che poteva essere disattesa l’eccezione di prescrizione del credito tributario, per tardività della notificazione della cartella di pagamento, avuto riguardo alla disciplina del procedimento di riscossione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, come modificata dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106 che dà rilievo alla data di notifica della cartella di pagamento e non già a quella di esecutività dei ruoli o di consegna degli stessi al Concessionario.

Resiste Equitalia Sud s.p.a., ora Equitalia Riscossione s.p.a. con controricorso e memoria difensiva, mentre l’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine di partecipare alla udienza di discussione.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

Deduce il ricorrente, con il primo motivo d’impugnazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, inesistenza giuridica dell’atto impugnato per inesistenza ed insanabilità della notifica effettuata da soggetto non abilitato, giacchè sia l’intimazione di pagamento, che la cartella di pagamento presupposta, sono stati notificati a mezzo del servizio postale da Equitalia Sud s.p.a., nonostante la legge non consenta all’esattore, oggi concessionario, di avvalersi della notificazione mediate l’invio diretto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facoltà riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, laddove l’agente della riscossione è preposto solo alla riscossione dei tributi.

Deduce, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 24 Cost., art. 148 c.p.c. e art. 2967 c.c., per mancato assolvimento dell’onere della prova, giacchè la CTR avrebbe dovuto considerare che il mero deposito in giudizio della fotocopia di una relata di notificazione non sia sufficiente a dimostrare la regolare spedizione della cartella di pagamento in questione atteso che il documento prova solo la consegna al contribuente ma non attesta alcunchè circa lo specifico contenuto dell’atto notificato. Ad avviso del ricorrente Equitalia Gerit s.p.a. avrebbe dovuto depositare la cartella di pagamento per intero e non soltanto il foglio riportante la relata di notificazione.

Deduce, con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’assertiva affermazione della CTR circa la ritenuta idoneità probatoria della produzione del foglio della relata di notificazione, avuto riguardo alle puntuali contestazioni svolte dal contribuente.

Deduce il ricorrente, con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’omesso esame degli ulteriori motivi di gravame (punti 1, 2 e 3 del ricorso introduttivo del giudizio), concernenti la dedotta violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 3.

I primi tre motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto le censure in essi svolte sono tra loro strettamente connesse, sono infondati e non meritano accoglimento.

Le suesposte doglianze vanno disattese perchè non tengono conto del consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (ex multis, Cass. n. 6395/2014).

E, come evidenziato nella sopra richiamata sentenza, “il fatto che, nel caso concreto, a consegnare la cartella all’ufficiale postale sia stato un soggetto, ossia direttamente l’agente della riscossione (il concessionario, già esattore), e non l’ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, comma 1, prima parte), non rileva, dunque, in alcun modo ai fini della validità della notifica della cartella, posto che tale modalità di notifica a mezzo posta – alternativa a quella di cui alla prima parte dell’art. 26, comma 1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati – resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonchè all’ufficiale postale. E’, per vero, quest’ultimo a garantire – come dianzi detto -, dandone atto nell’avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato, a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui essa è, in concreto, consegnata. Del tutto irrilevante, pertanto, – come correttamente ritenuto dalla CTR – è il fatto che il concessionario, agente della riscossione, non sia inserito nel novero dei soggetti indicati dalla prima parte del comma 1, della disposizione succitata (ufficiali della riscossione, soggetti da questi abilitati, messi comunali e agenti della polizia municipale), considerato che la norma non prevede affatto – in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta – che la consegna all’ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati” (Cass. n. 6395/2014citata).

Erroneo appare anche il riferimento all’art. 148 c.p.c. perchè il ricorrente sostiene che Equitalia Gerit s.p.a. avrebbe dovuto produrre in giudizio copia non soltanto della relata di notificazione della cartella esattoriale, ma non considera che trattasi di disposizione relativa a procedimento notificatorio diverso da quello in concreto utilizzato e che, per quanto già detto, è soggetto ad una meno rigorosa disciplina.

Deduce il ricorrente, con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al mancato esame degli ulteriori motivi di gravame (punti 1, 2 e 3 del ricorso introduttivo del giudizio), concernenti la dedotta violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 3.

Il motivo di ricorso si appalesa inammissibile non avendo il ricorrente trascritto quelle parti dell’atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, nell’atto introduttivo della fase di gravame, dei motivi già articolati nel ricorso originario, e la conseguente dedotta omissione della CTR del Lazio.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell’intimata, Equitalia Riscossione s.p.a., ritualmente costituita, come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in favore della intimata Equitalia Sud s.p.a. in Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA