Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2103 del 05/02/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2103 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 05/02/2015

ORDINANZA
sul ricorso 5115-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;

– ricorrente contro
DE GAETANO SANTA;

– intimata avverso la sentenza n. 46/16/2012 della Commissione Tributaria Regionale di
PALERMO – Sezione Staccata di SIRACUSA del 18.1.2012, depositata il
15/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2014
dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

I

« L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra Santa De Gaetano per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado che aveva
accolto il ricorso della contribuente avverso un provvedimento di diniego di condono ex art. 9
bis della legge n. 289/02.
La Commissione Tributaria Regionale ha affermato la tardività del suddetto appello, in
primo grado era stata depositata in segreteria il 9/3/2010 e l’appello dell’Ufficio è stato
spedito al contribuente con raccomandata del 26/4/2011 (come si evince dal timbro postale),
oltre il termine spirato il 23/4/2011″.

Con l’unico motivo di ricorso, riferito al numero 4 dell’articolo 360 c.p.c., si denuncia l’error in
procedendo in cui il giudice di secondo grado sarebbe incorso considerando, ai fini della

tempestività della notifica dell’appello, non la data in cui esso sarebbe stato spedito
(22/4/2011) ma quella in cui esso sarebbe stato ricevuto (26/4/2011); al riguardo la difesa
erariale evidenzia come tali date risultino dall’avviso di ricevimento del plico raccomandato
con il quale era stato notificato l’atto di appello.
Il ricorso appare inammissibile perché con il medesimo si denuncia non un errore di giudizio,
ossia un errore nella interpretazione o nell’applicazione delle norme processuali che dettano la
disciplina delle notifiche degli atti e dei termini di impugnazione, bensì un errore percettivo,
denunciabile con il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.; nella sentenza gravata,
infatti, non si afferma che la notifica dell’appello era tardiva perché l’atto era stato consegnato
al destinatario il 26/4/2011, ma perché esso era stato spedito il 26/4/2011

(“l’appello

dell’Ufficio è stato spedito al contribuente con raccomandata del 26/4/2011’9; l’errore

compiuto dal giudice di merito appare dunque un errore revocatorio, perché esso si risolve
nella supposizione dell’esistenza di un fatto (che l’appello era stato spedito il 26/4/2011) la cui
verità era incontestabilmente esclusa (risultando del relativo avviso di ricevimento che
l’appello era stato spedito il 22/4/2011) e che non aveva costituito un punto controverso sul
quale la sentenza si fosse pronunciata.
Si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.»

che la contribuente non si è costituita;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli
argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve dichiarare inammissibile il ricorso;
che non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi l’intimata costituito;
Ric. 2013 n. 05115 sez. MT – ud. 17-12-2014
-2-

relazione al termine di cui all’articolo 327 c.p.c., sul presupposto di fatto che “la sentenza di

che non vi è luogo alla declaratoria di cui all’articolo 11, comma 1 quater, DPR
115/02, essendo ricorrente l’Agenzia delle entrate (Cass. SSUU 9938/14).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 17 dicembre 2014.

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