Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21029 del 11/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.11/09/2017),  n. 21029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7055/2017 proposto da:

V.G.J.A., elettivamente domiciliato in ROMA

Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato TANTA AMARUGI – RICORRENTE CHE

NON HA DEPOSITATO IL RICORSO ENTRO I TERMINI DI LEGGE;

contro

PREFETTURA DI GROSSETO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 13/2017 del GIUDICE DI PACE di GROSSETO,

depositata il 06/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

V.G.J.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Grosseto, notificata il 6 febbraio 2017, con la quale era stato confermato il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Grosseto (decreto di espulsione);

l’intimata non si è costituita;

Considerato che:

è inammissibile il ricorso per cassazione qualora l’atto non venga notificato ad alcuno dei contraddittori necessari, in quanto, nella giurisdizione civile contenziosa, pur in assenza di una espressa previsione, soltanto con la notificazione si instaura il rapporto processuale, presupposto per l’esercizio dell’attività giurisdizionale (Cass. Sez. U. 09/06/2014, n. 12925);

nel caso di specie, per contro, l’originale del ricorso per cassazione proposto dal V.G., depositato agli atti ed allegato al fascicolo d’ufficio sottoposto al relatore, non risulta notificato 41 contradittore alcuno;

il ricorso per cassazione in esame manca, altresì, dell’esposizione sommaria dei fatti della causa, richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. 29/11/2016, n. 24291; Cass. 02/08/2016, n. 16103);

Ritenuto che:

il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, senza nessuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione del contraddittore.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA