Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21029 del 11/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.11/09/2017), n. 21029
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7055/2017 proposto da:
V.G.J.A., elettivamente domiciliato in ROMA
Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato TANTA AMARUGI – RICORRENTE CHE
NON HA DEPOSITATO IL RICORSO ENTRO I TERMINI DI LEGGE;
contro
PREFETTURA DI GROSSETO;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 13/2017 del GIUDICE DI PACE di GROSSETO,
depositata il 06/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
V.G.J.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Grosseto, notificata il 6 febbraio 2017, con la quale era stato confermato il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Grosseto (decreto di espulsione);
l’intimata non si è costituita;
Considerato che:
è inammissibile il ricorso per cassazione qualora l’atto non venga notificato ad alcuno dei contraddittori necessari, in quanto, nella giurisdizione civile contenziosa, pur in assenza di una espressa previsione, soltanto con la notificazione si instaura il rapporto processuale, presupposto per l’esercizio dell’attività giurisdizionale (Cass. Sez. U. 09/06/2014, n. 12925);
nel caso di specie, per contro, l’originale del ricorso per cassazione proposto dal V.G., depositato agli atti ed allegato al fascicolo d’ufficio sottoposto al relatore, non risulta notificato 41 contradittore alcuno;
il ricorso per cassazione in esame manca, altresì, dell’esposizione sommaria dei fatti della causa, richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. 29/11/2016, n. 24291; Cass. 02/08/2016, n. 16103);
Ritenuto che:
il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, senza nessuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione del contraddittore.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017