Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21028 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.11/09/2017),  n. 21028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7022/2017 proposto da:

H.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA n.

1665, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1377/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

H.B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1377/2016, depositata il 24 agosto 2016, con la quale è stata riformata la decisione del 14 maggio 2015, con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva riconosciuto all’istante la protezione sussidiaria;

il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia reputato nulla e, quindi, sanata per effetto della costituzione in giudizio da parte dell’appellato H.B., la notifica dell’atto di appello del Ministero dell’Interno, effettuata presso deposito dell’atto in cancelleria, anzichè presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore dell’appellato;

la censura è infondata, atteso che il luogo in cui la notificazione di un atto processuale viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916; Cass. 28/10/2016, n. 21865; Cass. 23/02/2017, n. 4667);

nel caso concreto, pertanto, la notifica dell’atto di appello avvenuta presso la cancelleria, anzichè presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore – pur essendo affetta da nullità, atteso che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c., specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass. Sez. U. 20/06/2012, n. 10143; Cass. 18/03/2013, n. 6752), – non può considerarsi inesistente e, pertanto, è stata sanata per effetto della costituzione dell’appellato;

Ritenuto che:

il ricorso per cassazione debba essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione del Ministero dell’Interno nel presente giudizio.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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