Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21028 del 06/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21028 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 18844-2012 proposto da:
BONDIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PALAZZO VALADIER PZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio
dell’avvocato ARCESE LARA, rappresentato e difeso dall’avvocato
SCHERINI GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE

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DIREZIONE PROVINCIALE II

DI MILANO – UFFICIO CONTROLLI – AEREA LEGALE;

intimata

avverso la sentenza n. 38/20/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 20.1.2012, depositata il 13/03/20.12;

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Data pubblicazione: 06/10/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/06/2014. dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria

«Il sig. Roberto Bondio ricorre contro l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza
con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riformando la sentenza di primo
grado, ha respinto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento Irpef avente
ad oggetto redditi da partecipazione alla società in accomandita semplice Seven di Dean Mauro
sas.
Col primo mezzo di ricorso il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli
articoli 7 1. 212/00 e 42 DPR 600/73 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe
incorsa ritenendo legittimo un avviso di accertamento relativo a redditi da partecipazione
fondato su un verbale della Guardia di Finanza concernente i maggiori redditi della società
partecipata non allegato all’avviso medesimo, ma allegato esclusivamente all’avviso emesso nei
confronti della società.
Con il secondo mezzo di ricorso il contribuente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione della sentenza gravata sulla circostanza dell’avvenuta allegazione
all’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente del verbale della Guardia di
Finanza concernete l’accertamento nei confronti della società partecipata.
L’Agenzia delle entrate non si è costituita in questa sede.
Preliminarmente è opportuno precisare che nella specie non ricorre una ipotesi di litisconsorzio
necessario tra il sig. Bondio e la società Seven di Dean Mauro sas e gli altri soci della stessa,
giacché il Bondio impugna l’avviso di accertamento IRPEF, emesso nei suoi confronti, per vizi
formali di tale avviso e non perché contesti l’accertamento nei confronti della società.
Ciò posto, si osserva che il primo mezzo di ricorso va disatteso perché non è pertinente alle
motivazioni della sentenza gravata; tale sentenza, infatti, si poggia sull’accertamento di fatto
che “stando agli atti del fascicolo, non risulta rispondente al vero il fatto che all’avviso di
accertamento non sia stato allegato il processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza” e non contiene alcuna affermazione in diritto che esprima il principio, oggetto della
censura di violazione di legge, che, ai fini dell’assolvimento dell’onere di allegazione
documentale di cui all’articolo 7, primo comma, ultimo periodo, 1. 212/00, con riguardo ad un
avviso di accertamento IRPEF relativo a maggiori redditi da partecipazione, sarebbe sufficiente
che il verbale della Guardia di Finanza concernete i maggiori redditi della società partecipata
sia stato consegnato all’amministratore della società o sia stato ‘ allegato all’avviso di
Ric. 2012 n. 18844 sez. MT – ud. 19-06-2014
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la relazione di seguito integralmente trascritta:

accertamento notificato alla società, non essendo invece necessaria (presumendosi che gli atti
notificati ad una società di persone siano conoscibili ai relativi soci) l’allegazione di detto
verbale anche all’avviso emesso nei Confronti del socio.
Il secondo mezzo di ricorso appare invece fondato.
L’accertamento di fatto sopra trascritto si poggia su una motivazione palesemente insufficiente,
che si risolve nell’apodittica affermazione “stando agli atti del fascicolo” e non dà alcun conto
della Guardia di Finanza all’avviso di accertamento IRPEF a lui rivolto (riportata nella sentenza
gravata, vedi lo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, primo cpv, in fine), l’Ufficio non contesta
la circostanza, ma argomenta che il verbale della Guardia di Finanza era conoscibile al
contribuente perché era stato notificato al legale rappresentante della società (vedi lo stralcio di
pag. 5 dell’appello dell’Ufficio . debitamente trascritto,

in osservanza dell’onere di

autosufficienza, a pag. 8 del ricorso per cassazione); si veda anche la narrativa della sentenza
gravata, dove, sintetizzando le difese svolte dall’Agenzia delle entrate nella comparsa di
costituzione in primo grado, si riporta l’argomento “Inoltre il pvc della Guardia di Finanza era
allegato all’avviso alla società per cui era da presumere che fosse a conoscenza del socio” (cfr.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, secondo cpv, in fine).
Il giudice di merito ha dunque completamente omesso di indicare le .ragioni di fatto sulla cui
base ha ritenuto, nonostante la posizione dell’Agenzia delle entrate sopra riportata, non
corrispondente a verità il fatto che all’avviso di accertamento impugnato non era stato allegato
il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza nei confroti della società.
Si propone quindi, in definitiva, l’accoglimento del secondo mezzo di ricorso, respinto il primo,
e la cassazione con rinvio della sentenza gravata..»

che l’Agenzia delle entrate non si è costituita;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli
argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e’ cassare la sentenza gravata, con
rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, che regolerà anche le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Ric. 2012 n. 18844 sez. MT – ud. 19-06-2014
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del fatto che, a fronte della doglianza del contribuente sulla mancata allegazione del verbale

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che regolerà
anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 19 giugno 2014.

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