Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21028 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1743-2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIA BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA SEZIONE DI PADOVA,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

30/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.M., nativo del Senegal, ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 30 novembre 2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. In particolare, quel tribunale ritenne inattendibile il racconto del richiedente e, comunque, i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste inidonei a consentirne l’accoglimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La formulata – rubricata “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, anche in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis, (ovvero alla protezione speciale o in casi speciali ex L. n. 142 del 2018)” – critica la decisione impugnata nella parte in cui, omettendo di valutare la situazione socio/politica del Senegal e la integrazione sociale dell’odierno ricorrente, quale elemento concorrente al suo profilo di vulnerabilità, aveva negato a T.M. anche la protezione umanitaria.

1.1. Tale doglianza (da scrutinarsi sulla base della relativa disciplina anteriore a quella introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018. Cfr. Cass., SU, 13.11.2019, nn. 29459-29461; Cass. n. 4890 del 2019) si rivela complessivamente inammissibile, mostrando, peraltro, di non cogliere integralmente la ratio decidendi posta dal tribunale veneziano a fondamento della sua pronuncia di diniego della protezione umanitaria.

1.1.1. Quel giudice, infatti, oltre a considerare inattendibile il racconto del richiedente la protezione (cfr. amplius, pag. 3 del decreto impugnato), ha poi ritenuto la domanda volta al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari non meritevole di accoglimento “dal momento che il richiedente non ha allegato o dimostrato circostanze di particolare vulnerabilità che possano assumere rilievo ai fini della protezione umanitaria; la vicenda personale del ricorrente non vale, infatti, a rappresentare un rischio specifico in caso di rimpatrio proprio per la genericità e l’inattendibilità del racconto. Nè vale a porre in dubbio quanto fin qui affermato il fatto che il ricorrente ha depositato certificazioni attestanti la frequenta di corsi di lingua italiana; si tratta di attività che, seppure valutabile positivamente, risulta insufficiente a dimostrare una compiuta integrazione lavorativa o sociale o familiare in Italia” (d-r. pag. 3-4 del medesimo decreto). Inoltre, sebbene in sede di diniego della protezione sussidiaria, ha comunque esaustivamente descritto, specificando le fonti consultate per la formazione del proprio convincimento, la situazione socio politica del Paese di provenienza del ricorrente.

1.1.2. Il giudice di merito, dunque, dopo aver svolto un insindacabile accertamento fattuale sulla non credibilità della narrazione del ricorrente, ed aver esaminato la condizione politico-sociale del suo Paese di provenienza, ha correttamente negato la protezione suddetta.

1.1.3. A fronte della riportata statuizione del tribunale, il ricorrente, piuttosto che indicare gli elementi in tesi pretermessi, inerenti alla sua specifica condizione, finisce, sostanzialmente (“r. pag. 6 del ricorso), con l’invocare il dovere di cooperazione istruttoria, sancito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, da parte dell’Ufficio, riferito alla situazione generale del Paese di provenienza, di cui predica l’instabilità, e col ritenere tale situazione idonea a fondare la domanda, senza considerare che: a) la situazione di vulnerabilità e la relativa accoglienza devono riferirsi al singolo richiedente e non a tutti coloro che provengano da un dato Paese; b) l’obbligo di acquisizione istruttoria da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve esser osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte Cass. n. 1675 del 2019).

1.2. In definitiva, T.M., attraverso il motivo in esame, tenta sostanzialmente di opporre alla esaustiva valutazione fattuale contenuta nel decreto impugnato una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica del vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (fr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

2. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (Dott. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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