Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21027 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21027 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 25704-2006 proposto da:
STUDIO D & D S.R.L. (P.I. 02015300045), in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA

Data pubblicazione: 13/09/2013

38, presso l’avvocato PANARITI BENITO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SCANAVINO
2013

GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

1178

contro

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A., in persona del

1

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 6, presso
l’avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA SCALA, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine
del controricorso;

avverso la sentenza n. 1412/2004 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 02/07/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito

il

P.M.,

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA che ha


,

concluso per l’accoglimento del ricorso.

– controricorrente

.•

2

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 3 settembre 2001 la
società Studio D&D srl conveniva in giudizio la Banca
Regionale Europea spa, deducendo l’illegittima
applicazione della capitalizzazione trimestrale degli

interessi sul conto corrente n. 3502 aperto il l aprile
1988 e ne chiedeva la condanna alla restituzione delle
somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi
anatocistici. La convenuta si costituiva deducendo la
legittimità della clausola di capitalizzazione degli
interessi. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza 5
febbraio 2003, dichiarava la nullità della clausola e
condannava la banca a restituire l’importo di C
12.146,02, oltre interessi e spese.
Proponeva appello la Banca Regionale Europea, la quale
chiedeva di accertare la validità della clausola, sulla
base di vari argomenti tra i quali evidenziava: la
natura normativa e non negoziale degli usi in materia di
capitalizzazione degli interessi (con conseguente
dedotta inapplicabilità dell’art. 1283 c.c.); la
legittimità di detti usi, anche tenuto conto del
riconoscimento normativo di cui all’art. 8 della legge
17 febbraio 1992 n. 154 (sull’obbligo della banca di
fornire informazioni sulla capitalizzazione degli
interessi); l’inapplicabilità dell’art. 1283 c.c., in

3

tema di anatocismo, ai rapporti di conto corrente
bancario, sul presupposto dell’applicazione dell’art.
1831 c.c. dettato per il contratto di conto corrente
ordinario al conto corrente bancario; deduceva
l’infondatezza della domanda restitutoria proposta dalla

società Studio D&D e ne chiedeva la condanna a
restituire la somma di E 28.587,56 corrisposta in
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre
interessi e rivalutazione.
La Corte di appello di Torino, con sentenza 26 settembre
2005, in accoglimento dell’appello della Banca Regionale
Europea, dichiarava la legittimità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi e, quindi,
non dovuta alcuna restituzione alla società Studio D&D
(il cui appello incidentale rigettava); inoltre la
condannava a restituire alla Banca la somma di C
28.587,56, oltre interessi legali dal 5 marzo 2003 e
rivalutazione, e a rifondere le spese di entrambi i
gradi.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società
Studio D&D con tre motivi cui la Banca Regionale Europea
resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Nei tre motivi di ricorso la società Studio

D&D censura

la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1283 c.c.

4

e falsa applicazione degli artt. 1194, 1823, 1825, 1831,
1857 c.c. e 8 della legge n. 154 del 1992, deducendo, al
contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata,
la nullità della clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi sulle aperture di

credito.
Il ricorso è fondato. Il giudice di merito non si è
attenuto al principio costantemente enunciato da questa
Corte, dal quale non v’è ragione di discostarsi, secondo
cui, in tema di capitalizzazione trimestrale degli
interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi
per il cliente (a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 425 del 2000 che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art.
76, Cost., l’art. 25, comma 3, d. lgs. n. 342 del 1999,
il quale aveva fatto salva la validità e l’efficacia fino all’entrata in vigore della delibera CICR di cui al
comma secondo del medesimo art. 25 – delle clausole
anatocistiche stipulate in precedenza), siffatte
clausole, secondo i principi che regolano la successione
delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa
anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare
nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283
c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un
uso normativo, mancando di quest’ultimo il necessario

5

requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza

di prestare osservanza, mantenendo un determinato
comportamento, ad una norma giuridica (tra le tante,
Cass.,

sez.

un.,

n.

21095/2004,

n.

4094/2005;

il

suddetto orientamento è stato inaugurato da Cass. n.

2374 e n. 3096/1999).
Insussistente è la dedotta inapplicabilità dell’art.
1283 c.c., in tema di anatocismo, al rapporto di conto
corrente bancario, il quale è soggetto ai principi
generali di cui all’art. 1283 c.c. e ad esso non è
applicabile l’art. 1831 c.c., che disciplina la chiusura
del conto corrente ordinario. Il contratto di conto
L
corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e

funzione dal contratto di conto corrente ordinario e
l’art. 1857 c.c. non richiama l’art. 1831 c.c. tra le
norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in
conto corrente (v. Cass. n. 6187/2005, n. 870/2006, n.
15218/2007).
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata cassata con
rinvio alla Corte di appello di Torino che, in diversa
composizione, farà applicazione del principio sopra
enunciato e provvederà alla liquidazione delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.

6

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza
impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino, in
diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle
spese del giudizio di cassazione.
Roma, 2 luglio 2013.

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