Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21027 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 12/10/2011), n.21027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11893-2010 proposto da:

F.G. (OMISSIS), F.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA

10, presso lo studio dell’avvocato MOLINARO LUIGI, rappresentati e

difesi dall’avvocato BERGAMASCHI GIUSEPPE, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA;

COMUNE DI FIRENZE;

ATER FIRENZE;

CASA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1003/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

7.7.09, depositata il 23/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 17 gennaio 2011 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1^. E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 23 luglio 2009; la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze 28 dicembre 2004 che aveva dichiarato B.G. decaduta dal diritto di trasferimento della proprietà di un alloggio in (OMISSIS) già assegnato al defunto marito F.B. ed a quest’ultimo promesso in vendita con atto del 4 gennaio 1961. I giudici di appello hanno ritenuto legittima la decadenza in quanto l’ATER malgrado la Delib. 23 luglio 1993 mai revocata con cui era stata autorizzata la stipula del contratto definitivo aveva accertato che l’assegnatario non aveva abitato l’immobile neppure nel periodo antecedente al 1972 in cui per ragioni di lavoro aveva l’obbligo di risiedere a (OMISSIS), nè successivo al 1980 in cui era stato collocato in pensione e ciò malgrado ne aveva ceduto il godimento a terzi.

2. La sentenza è impugnata per 4 motivi,con i quali M. e F.G. succeduti alla B. hanno dedotto:

violazione della L. n. 457 del 1978, art. 52 e L. n. 413 del 1977, art. 27 in quanto il loro dante causa aveva acquisito un diritto soggettivo perfetto alla stipulazione del contratto di vendita confermato dalla Delib. 23 luglio 1993, n. 212 del Consiglio di amministrazione dell’ATERP non sindacabile nè revocabile dall’autorità giudiziaria,che aveva giustificato il trasferimento dall’alloggio per ragioni di lavoro da parte dell’assegnatario;e violazione degli art. 2697 cod. civ. mancando in radice la prova dell’abbandono dell’alloggio da parte dell’assegnatario che invece lo aveva ceduto soltanto in. 3. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ed essere respinto per infondatezza dei motivi, se sono condivise le considerazioni che seguono.

La sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte,secondo la quale “Il divieto di cessione in sublocazione a terzi dell’alloggio economico e popolare oggetto di assegnazione sussiste, a carico dell’assegnatario con patto di futura vendita (così come a carico dell’assegnatario semplice), fino a quando, con la stipula del contratto, non si perfezioni il trasferimento della proprietà dell’immobile e questo esca dal patrimonio dell’ente, nè resta escluso dalla presentazione, da parte dell’assegnatario, della domanda di riscatto, ancorchè questa sia da considerarsi accettata a norma della L. n. 457 del 1978, atteso che la disposizione transitoria dettata in ordine a siffatta accettazione dell’art. 52, comma 3 di tale ultima legge va intesa non nel senso della costituzione “ope legis” del vincolo contrattuale e del conseguente trapasso di proprietà, bensì in quello della definitività ed incontestabilità del diritto dell’assegnatario a conseguire la cessione mediante la stipula del contratto di compravendita” (Cass. 16628/2008; 6934/2004; 22471/2004, 7211/1994).

4.D’altra parte la stessa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che “Nel caso di alloggi di edilizia economica e popolare assegnati in locazione con promessa di futura vendita il trasferimento della proprietà si realizza, non quando sia stato completato il pagamento del prezzo, bensì soltanto allorchè sia stata perfezionata quell’attività negoziale che implica il riconoscimento, da parte dell’istituto, dell’esistenza dei presupposti fissati dalla normativa per l’esercizio del diritto dell’assegnatario al trasferimento stesso, con la conseguenza che l’ente proprietario o gestore, prima di trasferire la proprietà dell’alloggio, può ancora rilevare ragioni di decadenza o di revoca dell’assegnazione, preclusive del successivo passaggio in proprietà dell’alloggio (Cass. 3777/2000; 6123/2001; 23644/2004;25545/2006).

Nè la Corte di appello ha disconosciuto il contenuto della menzionata Delib. n. 212 del 1993 dell’ATER, avendo quest’ultima consentito al F. la momentanea cessione dell’alloggio ad un terzo nel solo periodo in cui doveva trasferirsi a (OMISSIS) “per lavoro presso l’acquedotto comunale di (OMISSIS) (con l’obbligo di reperibilità)”; laddove successivamente l’ATER ha accertato ed i giudici di merito confermato che detto periodo aveva avuto inizio soltanto nel 1972,mentre l’assegnatario aveva lasciato l’immobile fin dal 1964; e che non vi aveva fatto più ritorno neppure dopo l’anno 1980 in cui era stato collocato in pensione (pag. 3 sent.).

5. Al lume di questa situazione non può addebitarsi alla sentenza impugnata neppure di avere violato la normativa sull’onere della prova posta dall’art. 2697 segg. cod. civ., spettando semmai ai ricorrenti di giustificare le ragioni per le quali il loro dante causa aveva lasciato L’alloggio anche nei periodi per cui non ne era stata riconosciuta la legittimità dalla menzionata delibera, ovvero in alternativa di contestare l’avvenuto abbandono dell’immobile per un periodo superiore a quello consentito dal D.P.R. n. 1035 del 1972.

Gli stessi (e la loro dante causa) invece nel giudizio di merito non hanno mai revocato in dubbio le circostanze dedotte dall’ATER fin dalla prima memoria di costituzione davanti al Tribunale, ma hanno assunto linee di difesa del tutto incompatibili con il disconoscimento suddetto, ora invocando l’usucapione dell’alloggio (pag. 3 ric.), ora spiegandone l’abbandono con un doppio contratto di comodato a favore di terzi,peraltro non condiviso dai giudici di merito, ora invocando la necessità di controlli periodici ospedalieri cui sarebbe stato soggetto il F., tuttavia soltanto a partire dal 1993 (pag. 3 sent.); per cui del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto assolutamente pacifica la circostanza dell’abbandono e si è attenuta altresì al principio che non potevano rilevare “le motivazioni soggettive della dismissione, nè la volontà di ritornare nell’abitazione assegnata una volta cessati i motivi stessi, e senza che l’abbandono perda il suo carattere sintomatico di mancanza di un’effettiva esigenza abitativa per il solo fatto che il provvedimento di revoca e/o decadenza non sia stato tempestivamente adottato, in presenza di peculiari circostanze del caso singolo che, opportunamente valutate, possano aver indotto l’istituto a tollerare un allontanamento non autorizzato (Cass. 9365/2005; 6123/2001; 8530/1998).

2^. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3^. – Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e le difese ulteriori, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta.

4^. – Il ricorso va pertanto respinto e la sentenza impugnata confermata.

Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio in quanto l’ATER non ha spiegato difese.

P.Q.M.

La Corte,respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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