Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21027 del 06/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21027 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 6555-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in . persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
MOSCA CIRO;
– intimato avverso la sentenza n. 51/44/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 25.2.2010, depositata il 05/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

S931

Data pubblicazione: 06/10/2014

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la relazione di seguito integralmente trascritta:
« L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Ciro Mosca per la cassazione della sentenza
con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la sentenza di
primo grado, ha annullato il provvedimento di diniego opposto ad una istanza del contribuente
di condono ex art. 9 bis 1. 289/02, adottato dall’Ufficio in ragione del mancato versamento

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l’istanza di condono ex art. 9 bis 1.
289/02 produca effetto anche nel caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima,
in quanto detto mancato pagamento non caducherebbe la definizione effettuata ma
facoltizzerebbe l’Ufficio alla riscossione delle sole rate non versate, maggiorate degli interessi e
della sanzione del 30%.
L’Agenzia delle Entrate denuncia il vizio di violazione di legge (articolo 9 bis 1. 289/02) in
cui la sentenza gravata sarebbe incorsa nel ritenere che gli effetti del condono previsto da tale
disposizione si producano anche nel caso di mancato pagamento delle rate successive alla
prima.
Il contribuente non si è costituito in questa sede.
Il ricorso appare fondato. La tesi giuridica seguita nella sentenza gravata si pone in contrasto
con insegnamento di questa Corte (sent. 20745/10, sent. 17396/10, in motivazione, ord.
17600/11) secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 – relativo
alla possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti
dalle dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il solo paganiento dell’imposta e degli
interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e . sanzioni – costituisce una
forma di condono clemenziale e non premiale (come, invece deve ritenersi per le fattispecie
regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al
contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con
regole peculiari rispetto a quello ordinario); con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art.
9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del
1973 in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo
specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi
di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale e tempestivo pagamento di quanto
dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se è integrale e
tempestivo per tutte le rate; da ultimo, Cass. 19546/11 “In tema di condono fiscale. , in assenza
di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale
insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo eccezionale,
nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si

Ric. 2011 n. 06555 sez. MT ud. 19-06-2014
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delle rate successive alla prima.

verifica solo se si provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale) delle
imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel
caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si
verifica la perdita della possibilità di avvalersi ,della definizione anticipata”.

Si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con ladeclaratoria
di manifesta fondatezza del ricorso e la cassazione della sentenza gravata; la causa può essere
rigetto del ricorso introduttivo della sgoiéíà contribuente.>>

che la parte intimata non si è costituita;
che la relazione è stata notificata al ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli
argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata;
che, non essendo necessari ulteriori aCcertanienti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
che, sussistendone le ragioni, le spese del giudizio di merito vanno compensate,
mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese del giudizio di
merito e condanna la parte intimata a rifondere alla ricorrente le spese del
giudizio di legittimità, che liquida in

e 1.300 oltre spese prenotate a debito.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma il 19 giugno 2014:
n Fumticeario Giaziario

dente

decisa nel merito ex art. 384 cpc, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, con il

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