Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21027 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/08/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 06/08/2019), n.21027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18610-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO N.

14, presso lo studio dell’Avvocato ENRICO PAULETTI, (DI TANNO E

ASSOCIATI), che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato

ROSAMARIA NICASTRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3350/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.A. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 486/2016, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 2008 con cui era stato accertato un maggior reddito di capitale non dichiarato in conseguenza dell’accertamento compiuto a carico della società O.M.P. OFFICINE M. PAGNONI S.r.L., di cui il ricorrente, con partecipazione qualificata, era uno dei quattro soci;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. il contribuente ha depositato in data 4.5.2019 istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8 e 10;

1.2. va tuttavia rilevato che ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 qualora, entro il 10 giugno 2019, il contribuente provveda a depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

1.3. il contribuente ha omesso di provvedere al suddetto adempimento, al che consegue che non possa disporsi la sospensione della presente controversia ai sensi di tale disposizione legislativa;

2. all’esito della adunanza non partecipata non sussistono, inoltre, le condizioni per provvedere sul ricorso, in questa sede, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., non essendo la causa d’immediata evidenza decisoria.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla Sezione ordinaria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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