Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21027 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1640-2019 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONINO CIAFARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONISCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS),

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 486/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.K. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 27 giugno 2018, n. 486, che ha dichiarato inammissibile, per omessa sua notifica al Ministero dell’Interno ed alla Commissione territoriale, l’appello da lui proposto, “con atto di citazione” pag. 2 della citata sentenza) contro l’ordinanza del 29 marzo 2017, resa, ex art. 702-bis c.p.c., e ss., dal tribunale di quella stessa città, e reiettiva della sua domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato o, in alternativa, della protezione sussidiaria o, ancora, di quella umanitaria. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Nullità della sentenza di appello in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ed all’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, per motivazione contraddittoria e/o apparente non essendo percepibile il fondamento della decisione”. Si ascrive alla corte distrettuale di non aver in alcun modo motivato il diniego opposto alla richiesta di rinnovo della notificazione dell’atto di gravame;

II) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 154 c.p.c., per non aver concesso la rinnovazione della notifica del ricorso trattandosi di termine ordinatorio”. Si lamenta la mancata concessione del richiesto termine per la rinotifica del gravame.

2. La prima di esse è insuscettibile di accoglimento.

2.1. Posto, invero, che la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio), ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., per “mancanza della motivazione” è configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017), nella specie un siffatto vizio non sussiste.

2.1.1. Dalla sentenza impugnata, infatti, emerge chiaramente che: i) la corte distrettuale, all’esito dell’udienza collegiale del 22 febbraio 2018, non essendosi costituiti gli appellati, aveva concesso un termine per il deposito della prova della notificazione a questi ultimi del gravame di A.K.; ii) nulla, però, era stato documentato dall’appellante, il quale, invece, dopo che la causa, all’udienza del 22 marzo 2018, era stata trattenuta in decisione, aveva, con istanza del 16 maggio 2018, chiesto una rimessione in termini per provvedere ad una nuova notificazione della sua impugnazione; iii) tale richiesta è stata disattesa dalla corte distrettuale perchè giudicata “irrituale”, ma il suo contenuto non è stato trascritto nell’odierno ricorso, in palese violazione del principio di sua autosufficienza – oggi definitivamente consacrato dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che esprime la necessità che la censura proposta attinga il necessario livello di specificità attraverso l’ausilio della completezza espositiva dei fatti per essa rilevanti onde dar modo al Collegio, sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, e senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Dott., in motivazione, Cass. n. 3194 del 2019, nonchè, ex aliis, Cass. n. 1926 del 2015), di verificare la fondatezza delle doglianze articolate – sicchè non è dato valutarne la decisività.

2.1.2. Occorre, qui, soltanto aggiungere che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass. n. 3194 del 2019, in motivazione; Cass. n. 6014 del 2018; n. 12664 del 2012).

3. Analoga sorte negativa merita il secondo motivo di ricorso.

3.1. Nella sentenza impugnata si legge (Dott. pag. 2) che l’appello di A.K. era stato proposto “con atto di citazione”, e che la corte distrettuale aveva concesso termine all’appellante per depositare la prova dell’avvenuta notifica del gravame: termine, però, inutilmente spirato.

3.1.1. E’ noto che i termini per proporre un’impugnazione sono sanciti a pena di decadenza, sicchè solo l’accoglimento di una rituale istanza di rimessione in termini (e, non, di semplice rinotifica dell’impugnazione stessa) potrebbe impedire l’effetto preclusivo derivante dalla loro inosservanza.

3.2. A.K. assume, invece, di aver proposto quel gravame “con ricorso tempestivamente depositato”, ed assume che: i) “aveva richiesto di poter procedere alla rinotificazione del ricorso prima della data fissata dalla corte per il deposito della prova dell’avvenuta notifica”; ii) il termine per la notifica del ricorso non è un termine perentorio, bensì ordinatorio e, pertanto, non incorre in decadenza il ricorrente che omette di provvedere alla notifica”.

3.2.1. Orbene, anche a voler sottacere la diversa tipologia di atto (rispetto a quello indicato dalla corte perugina) che il ricorrente assume di aver utilizzato per la proposizione del suddetto gravame, nulla l’odierno ricorso precisa quanto: a) alla data di deposito del gravame stesso, ai fini della verifica della sua affermata tempestività; b) al termine originariamente fissato per la sua notificazione; c) alle ragioni della sua mancata notificazione; d) al tempo trascorso tra lo spirare del termine originariamente concesso per la sua notifica ed il momento in cui, elasso quest’ultimo, era stata formulata l’istanza di rinotificazione.

3.2.2. La doglianza, pertanto, priva del necessario requisito di specificità, non può essere meritevole di accoglimento.

4. Il ricorso va, dunque, respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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