Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21026 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21026 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 9534-2012 proposto da:
GUARINO GENNARO (c.f. GRNGNR65C27E589D), in proprio
e nella qualità di legale rappresentante e
liquidatore della CRETAROSSA IMMOBILIARE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
2013
1143

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
GUIDA ELENA MARIA, GUIDA ANGELO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 13/09/2013

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., CURATELA DEL FALLIMENTO DI
CRETAROSSA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimate –

avverso la sentenza n. 68/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO
DI AMATO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato A. GUIDA che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l’accoglimento dei motivi primo e terzo, assorbiti
gli altri motivi.

di NAPOLI, depositata il 03/04/2012;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 aprile 2012 la Corte di appello di
Napoli dichiarava inammissibile il reclamo, avverso la
dichiarazione di fallimento della s.r.l. Cretarossa

Immobiliare in liquidazione, proposto da Gennaro Guarino
in nome di detta società. In particolare, la Corte di
appello, premesso che la società era stata cancellata in
data 20 gennaio 2011 dal registro delle imprese e che
Gennaro Guarino ne era stato l’ultimo liquidatore,
osservava che: 1) nel caso in cui sia chiesto il
fallimento di una società di capitali cancellata dal
_
registro delle imprese e perciò estinta, secondo quanto
• prevede l’art. 2495 c.c., il liquidatore in carica al
momento della cancellazione, così come gli eventuali suoi
predecessori nel medesimo incarico e più in generale così
come ogni soggetto cui potrebbero derivare conseguenze
negative dal fallimento della società, è legittimato ad
intervenire in nome proprio nel procedimento
prefallimentare promosso nei confronti della società e ad
impugnare, sempre in nome proprio, la sentenza con la
quale la società sia stata eventualmente dichiarata
fallita; 2) si deve, invece, escludere che l’ultimo
liquidatore della società cancellata sia munito di poteri
di intervento ed impugnazione quale legale rappresentante
poiché un ente giuridicamente estinto non può stare in
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giudizio o

,

comunque,

avere propri rappresentanti

organici, volontari o legali, che lo rappresentino in
giudizio così come in qualsiasi rapporto giuridico.
Infatti, da un lato, la formulazione dell’art. 2495 c.c.,
come modificato dalla riforma approvata con d. lgs. n.

6/2003, non consente di ipotizzare che la società
cancellata dal registro delle imprese rimanga in vita
soltanto ai fini dell’eventuale dichiarazione del suo
fallimento poiché, sul punto, la riforma ha inteso
reagire all’orientamento giurisprudenziale che collegava
l’estinzione delle società di capitali all’estinzione di
tutti i rapporti giuridici che ad esse facevano capo.
D’altro canto, la sopravvivenza della società, per un
periodo indeterminabile, legato alla durata del
procedimento prefallimentare e dell’eventuale successivo
giudizio di impugnazione della dichiarazione di
fallimento, comporterebbe inammissibilmente sia il potere
dei soci di sostituire il liquidatore sia l’obbligo della
società di pagarne il compenso.
Gennaro Guarino, in proprio e quale ultimo liquidatore
della s.r.l. Cretarossa Immobiliare, propone ricorso per
cassazione, deducendo sette motivi. Il fallimento e la
s.p.a. Equitalia Sud, creditore istante, non hanno svolto
attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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Con i primi tre motivi, che possono essere esaminati
congiuntamente in quanto strettamente connessi, il
ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia: A)
omesso di considerare che egli, come risultava dal
reclamo e dall’intestazione della stessa sentenza, aveva
ex

liquidatore, prospettando quindi

agito quale

contemporaneamente sia la sua veste di legale
rappresentante della fallita società sia, comunque, la
sua veste di soggetto interessato a proporre in proprio
il reclamo; B) ritenuto erroneamente che il ricorrente,
quale

ex

liquidatore della società estinta, non fosse

legittimato all’impugnazione della sentenza dichiarativa
di fallimento; in tal modo la Corte di appello, da un
lato, aveva disatteso il disposto dell’art. 18, comma 1,
1. fall. secondo cui il reclamo può essere proposto dal
debitore e da qualunque interessato e, d’altro canto,
coerentemente ma irragionevolmente e con violazione dei
principi del giusto processo, aveva finito per escludere
anche la legittimazione dell’ex liquidatore ad essere
convocato ed a comparire nella fase prefallimentare in
nome della società, e ciò malgrado nella specie la
società fosse stata convocata e poi dichiarata fallita
proprio in persona dell’ex liquidatore.
Il primo profilo dei motivi è infondato poiché, come
risulta dagli atti, il reclamo è stato inequivocabilmente
proposto dalla «soc. Cretarossa Immobiliare s.r.l. in
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liquidazione . .

in persona dell'(ex) Liquidatore rag.

Gennaro Guarino» e non già da Gennaro Guarino in proprio,
quale ex liquidatore della società.
Il secondo profilo dei motivi è fondato. La questione,
sia pure incidentalmente, è stata affrontata e risolta

dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 12
marzo 2013, n. 6070, secondo cui «la possibilità,
espressamente contemplata dall’art. 10 I. fall., che una
società sia dichiarata fallita entro l’anno dalla sua
cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che
tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento
quanto le eventuali successive fasi impugnatorie
continuino a svolgersi nei confronti della società (e per
essa del suo legale rappresentante), ad onta della sua
cancellazione dal registro; ed è giocoforza ritenere che
anche nel corso della conseguente procedura concorsuale
la posizione processuale del fallito sia sempre
impersonata dalla società e da chi legalmente la
rappresentava (si veda, in argomento, Cass. 5 novembre
2010, n. 22547). E’ una fictio luris,

che postula come

esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un
soggetto ormai estinto (come del resto accade anche per
l’imprenditore persona fisica che venga dichiarato
fallito entro l’anno dalla morte)».
A tale insegnamento deve essere data continuità
affermando il seguente principio di diritto: «la società
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estinta a seguito di cancellazione dal registro delle
imprese mantiene, in virtù di una fictio iurís postulata
dall’art. 10 1. fall., la capacità di stare in giudizio
tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento
e nelle eventuali successive fasi impugnatorie, quanto

nella eventuale conseguente procedura concorsuale».
Con i motivi dal quarto al settimo (lett. D-G), che
possono essere esaminati congiuntamente in quanto
strettamente connessi, il ricorrente lamenta che la
società Cretarossa Immobiliare s.r.l. in liquidazione sia
stata dichiarata fallita malgrado l’inosservanza del
termine a comparire previsto dall’art. 15, comma 3, l.
fa il.
I motivi sono inammissibili in quanto riguardano una
questione che è rimasta assorbita nel giudizio di reclamo
e che, a seguito della cassazione con rinvio, dovrà
essere esaminata con tutti i motivi del reclamo proposto
dalla società.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.
P . Q . M .
accoglie i primi tre motivi per quanto di ragione;
dichiara inammissibili gli altri motivi; cassa la
sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e

rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione
alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27

giugno 2013.

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