Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21026 del 06/10/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 21026 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 3180-2011 proposto da:
BENTLEY ENRICO BNTNRC51PO4G273X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 60, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO SALVITTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato STEFANO ANTONACCI giusta procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

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contro
FRAENZA GIAMPAOLO FRNGGP47D30E897Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO, 29, presso lo studio
dell’avvocato PIETRO MORRONE, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 06/10/2014

..

unitamente all’avvocato MICHELE CAMPO giusta procura speciale a
,.■

margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 2242/2009 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data
11/06/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato MICHELE CAMPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
TOMMASO BASITE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nel 2002, Bentley Enrico conveniva in giudizio,
innanzi al Tribunale di Verona, il notaio Fraenza Paolo per sentirlo
condannare al pagamento, in suo favore, di € 25.800,00, oltre interessi
e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa di una
negligente prestazione professionale del convenuto.
Assumeva l’attore che il predetto professionista, in data 17 ottobre
1984, nell’atto di acquisto, da parte sua, di un immobile sito in Verona,
aveva indicato che il predetto bene era gravato dal vincolo di cui alla
legge n.1089 del 1939 e che era composto da due unità immobiliari.
Nel 2000, avendo il Bendey deciso di alienare tale immobile, dopo la
sottoscrizione del contratto preliminare e in prossimità della stipula
dell’atto definitivo, era stato acclarato che non sussisteva il predetto
vincolo e che il bene era composto da un’unica unità immobiliare. A
seguito di tale accertamento, la promittente acquirente aveva
manifestato l’intenzione di recedere dal contratto ed aveva acquistato il
bene solo dopo che era stata pattuita la riduzione (pari a £ 30.000.000)
del prezzo inizialmente pattuito e dopo che il prominente venditore si
era assunto l’onere di procedere al frazionamento dell’immobile.
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VENEZIA, depositata il 14/12/2009, R.G.N. 2600/2006;

Il convenuto si costituiva eccependo la prescrizione del diritto fatto
valere e contestando la domanda della quale chiedeva il rigetto.
Il Tribunale adito, con sentenza del 17 luglio 2006, disattesa l’eccezione
di prescrizione, rigettava nel merito la domanda dell’attore che

causalità tra la errata dichiarazione del notaio nell’atto del 1984 in
relazione all’esistenza del detto vincolo e la stipulazione del contratto
in questione, essendo quest’ultima conseguenza dell’autonomia
negoziale delle parti e non della condotta del professionista.
Avverso tale decisione il Bentley proponeva appello, cui resisteva il
notaio che proponeva appello incidentale, eccependo la prescrizione
del diritto fatto valere.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 14 dicembre 2009, in
riforma dell’impugnata decisione, in accoglimento dell’appello
incidentale, dichiarava prescritto il diritto azionato dal Bentley che
condannava alle spese.
Avverso la sentenza della Corte di merito Bentley Enrico ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo ed ha riproposto,
inoltre, le questioni sollevate con i motivi di appello non esaminati
dalla Corte territoriale.
Ha resistito con controricorso il Fraenza che ha pure depositato
memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si lamenta “(art. 360 n. 3 e 5 c.p.c: violazione o
falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art[t]. 2935 2947
c.c., in relazione alla dichiarazione di intervenuta prescrizione del
diritto fatto valere dall’odierno ricorrente”.
Deduce il ricorrente che erroneamente la Corte di merito avrebbe
ritenuto che, “con specifico riferimento alla responsabilità di un notaio
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condannava anche alle spese, affermando che non vi era alcun nesso di

per la redazione di un atto rivelatosi errato, il danno si verificherebbe al
momento della redazione della scrittura e, pertanto, solo da questo
momento e non da quello successivo dell’accertamento della presenza
dell’errore decorrerebbe il termine di prescrizione”.

“rigidamente” interpretato gli artt. 2935 e 2947 c.c. ed avrebbe omesso
di considerare che esistono “danni lungolatenti”, che “divengono
percepibili dal soggetto danneggiato in tempi diversi, a volte anche
molto successivi, rispetto al momento in cui si é verificata la condotta
illecita che li ha determinati” ed assume che “in questa categoria di
eventi dannosi rientrano a tutti gli effetti fattispecie di responsabilità
professionali riferibili non solo ai notai ma anche ad altre categorie di
professionisti”.
Pertanto, avendo egli avuto oggettiva conoscenza dell’errore
professionale compiuto dal notaio Fraenza soltanto nel momento in
cui ha deciso di cedere a terzi l’immobile, ad avviso del ricorrente, solo
da quel momento poteva sorgere il diritto a richiedere il risarcimento
dei danni.
1.1. Il motivo è infondato.
Erroneamente il ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza in tema di
prescrizione dei danni lungolatenti, in quanto in quelle circostanze non
si è trattato di un impedimento soggettivo all’esercizio dell’azione
risarcitotia, ma di un’oggettiva mancanza di conoscenza.
Ne consegue che gli impedimenti soggettivi, quale la stessa ignoranza,
non determinano né la sospensione né l’interruzione della decorrenza
della prescrizione.
Questa Corte ha affermato che l’impossibilità di far valere il diritto, alla
quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della
decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause
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Sostiene il Bentley che, così decidendo, la Corte di merito avrebbe

giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli
impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il
successivo art 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di
sospensione tra le quali, salvo l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del

generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale
diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass.
8 luglio 2009, n. 15991; Cass. 27 giugno 2011, n. 14163). Il medesimo
principio risulta essere stato affermato, proprio con riferimento ad un
caso di responsabilità professionale del notaio, dalla sentenza di questa
Corte del 7 novembre 2005, n. 21495. A tale orientamento il Collegio
ritiene di dare continuità.
2. Il rigetto della censura di cui al primo motivo comporta
l’inammissibilità per carenza di interesse di tutte le altre censure
formulate e che si riferiscono a questioni già sottoposte alla Corte di
appello e da questa non esaminate perché ritenute assorbite dalla
decisione in tema di prescrizione.
3. 11 ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in
favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di
i,

legittimità, che liquida in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00
per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Su rema di Cassazione, in data 11 giugio 2014.

citato articolo, non rientra l’ ignoranza, da parte del titolare, del fatto

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