Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21025 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/08/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 06/08/2019), n.21025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21746-2018 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI

BRUNO 4, presso lo studio dell’avvocato VALERIO BATTISTELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 453/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 453/6/18 depositata in data 29 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 15373/39/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto da M.D. avverso una cartella di pagamento per II.DD. 2008;

– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo, che illustra con memoria contenente istanza di sospensione del processo. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, il contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018;

– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.

P.Q.M.

letto il D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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